L’OPINIONE
DI ALESSANDRO PESCARI | 15 APRILE 2026
Le “società benefit” rappresentano un’innovazione nel diritto societario italiano, integrando profitto e beneficio comune, come delineato nel Documento CNDCEC-FNC del marzo 2026. Questo quaderno analizza normativa, governance e opportunità tra finanza e sostenibilità, offrendo diversi spunti professionali.
Le società benefit
L’evoluzione del sistema imprenditoriale contemporaneo sta attraversando una trasformazione profonda, segnata dal superamento della dicotomia tra modelli “for-profit” e “non-profit”. Al centro di questo cambiamento si collocano le società benefit (SB), una qualifica giuridica introdotta in Italia con la Legge n. 208/2015 che permette alle imprese di perseguire, accanto allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune. Si tratta di un paradigma che il Quaderno CNDCEC-FNC definisce coerente con l’economia civile, per certi versi discordante – e per altri antitetico – rispetto al paradigma tradizionale dell’economia politica.
L’Italia è stata il primo Paese europeo a dotarsi di una normativa specifica per le SB, ispirandosi al modello statunitense delle Benefit Corporation. Non si tratta di un nuovo tipo societario, ma di una qualifica che qualsiasi società di persone o di capitali può acquisire integrando nel proprio statuto il cosiddetto ”duplice scopo”.
Questa scelta non è meramente formale, ma implica tre obblighi fondamentali:
- l’integrazione statutaria delle finalità di beneficio comune;
- la nomina di un responsabile dell’impatto (Impact Manager) per supervisionare il perseguimento di tali obiettivi;
- la redazione annuale di una relazione di impatto, da allegare al bilancio e pubblicare sul sito web aziendale.
Nelle società benefit, la governance diventa il fulcro operativo del modello. L’organo amministrativo ha il dovere legale di bilanciare gli interessi dei soci con quelli degli stakeholder e della comunità. Questa responsabilità formalizzata protegge gli amministratori, legittimando l’impiego di risorse per finalità sociali o ambientali che, in una società tradizionale, potrebbero essere contestate come “distrazioni” dal profitto.
Un concetto chiave che emerge dal Documento è quello di ”connectivity” tra governance e finanza. Sebbene non esista una quota minima di utili prestabilita da destinare al beneficio comune, il principio guida è la coerenza: le risorse umane e finanziarie impiegate devono essere adeguate agli obiettivi dichiarati.
A questi si aggiunge un richiamo significativo: il CNDCEC sottolinea che la scelta di divenire SB deve rappresentare un impegno autentico verso la sostenibilità e il perseguimento del beneficio comune, invitando le imprese a valutare attentamente il rispetto dei requisiti legali e a garantire un operato trasparente e responsabile. Il rischio di un’adesione puramente formale, il cosiddetto “benefit washing”, è un tema che il Documentoaffronta con chiarezza.
Un ulteriore elemento che il Quaderno approfondisce e che merita attenzione è il raccordo tra il modello SB e la normativa sulla responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Le sinergie tra l’assetto di governance SB e i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 231 possono rappresentare un valore aggiunto concreto per le imprese, soprattutto nell’ottica di una governance integrata e strutturata.
Inoltre, il panorama delle SB si intreccia strettamente con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Sebbene la CSRD non crei uno statusgiuridico analogo alle SB, impone obblighi di rendicontazione che spingono le imprese verso una misurazione rigorosa degli impatti ESG.
Per le società benefit, la relazione di impatto rappresenta un vantaggio competitivo, poiché fornisce gran parte dei contenuti necessari per la sezione governance dei report di sostenibilità richiesti dagli standard ESRS. Inoltre, il modello SB anticipa il concetto di ”doppia materialità”, integrando sia l’impatto dell’azienda verso l’esterno (inside-out) sia i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG verso l’interno (outside-in).
Il modello SB sta guadagnando terreno in settori complessi come quello finanziario (assicurazioni, banche e fondi).
In particolare:
- Assicurazioni: si evolvono verso polizze “green” e portafogli di investimento orientati alla finanza sostenibile.
- Banche: integrano i fattori ESG nella valutazione del merito creditizio e adottano politiche di esclusione per settori ad alto impatto negativo.
- Fondi di Investimento: stanno emergendo strumenti specializzati in SB, che offrono agli investitori rendimenti solidi nel lungo periodo grazie a una gestione dei rischi più profonda (climatici, sociali e di governance).
I dati a fine 2024 mostrano una crescita significativa: le imprese benefit in Italia sono giunte a quota 4.593, con una prevalenza nel settore dei servizi.
Ruolo del professionista
In questo scenario, il commercialista diviene un consulente strategico, poiché le sue competenze sono trasversali in tutte le fasi: dal supporto nella modifica statutaria e nella definizione del beneficio comune, alla redazione della relazione di impatto, fino alla consulenza per l’accesso alla finanza agevolata e sostenibile.
In conclusione, come rappresentato dal Quaderno CNDEC-FNC, le società benefit rappresentano la declinazione pratica del paradigma dell’economia civile, dove l’impresa non è solo un centro di profitto, ma un agente di trasformazione sociale. Sebbene manchino ancora incentivi fiscali strutturali, il vantaggio attuale è prevalentemente reputazionale e competitivo; la strada verso una sostenibilità integrata nel DNA giuridico dell’azienda appare ormai tracciata.
Infine il Quaderno dedica ampio spazio al ruolo del professionista, evidenziando come il commercialista sia un consulente strategico trasversale in tutte le fasi del ciclo di vita di una SB.
Le principali aree di intervento sono:
- Fase costitutiva e statutaria: supporto nella modifica dello statuto per integrare il duplice scopo e nella definizione del beneficio comune in modo specifico, misurabile e verificabile.
- Nomina e strutturazione dell’impact manager: consulenza sulla governance interna e sulla definizione delle responsabilità dell’organo preposto al monitoraggio dell’impatto.
- Redazione della relazione di impatto: attività che richiede competenze sia contabili che di reporting di sostenibilità, con riferimento agli standard ESRS e al principio di doppia materialità.
- Raccordo con il D.Lgs. n. 231/2001: valutazione delle sinergie tra il modello organizzativo e la governance SB.
- Accesso alla finanza agevolata e sostenibile: supporto nell’accesso a strumenti di finanza ESG-linked, green bond e finanziamenti orientati alla sostenibilità.
- Posizionamento competitivo e reputazionale: consulenza strategica sul valore del modello SB nel mercato e nei confronti degli stakeholderistituzionali e finanziari.
Riferimenti normativi:
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- CNDCEC-FNC, Quaderni di Economia Aziendale 26 marzo 2026, “Normativa societaria e opportunità tra finanza e sostenibilità – Società Benefit”.
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