4° Contenuto Riservato: Acquisizione degli ulteriori dati ISA e CPB: modalità operative per contribuenti e professionisti delegati

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 16 APRILE 2026

Il recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2026, prot. n. 115744/2026, ha delineato le nuove modalità per l’acquisizione degli “ulteriori dati” necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Le disposizioni, efficaci a partire dal periodo d’imposta 2025, innovano le procedure per gli intermediari, implementando i meccanismi di autorizzazione basati sulla delega unica.

Premessa

I cosiddetti “dati ulteriori ISA” sono costituiti da un insieme di informazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, essenziali per permettere al motore di calcolo di determinare l’indicatore sintetico di affidabilità fiscale del contribuente e formulare la proposta di CPB. All’interno del flusso informativo sono racchiusi elementi quali la data di inizio attività, eventuali controlli sulle anomalie dichiarative e, in particolare, i coefficienti individuali utili alla stima dei ricavi e del valore aggiunto, elaborati dall’Amministrazione finanziaria sulla scorta dello storico dichiarativo degli ultimi otto anni d’imposta.

Le modalità di messa a disposizione delle informazioni per l’anno di imposta 2025 sono state stabilite dal Provvedimento A.d.E. del 13 aprile 2026.

Modalità di accesso e prelievo telematico dei dati ulteriori

In data 13 aprile 2026, è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale con il quale sono state stabilite le nuove regole per il prelievo telematico degli ulteriori dati.

L’impianto si conferma in linea con le procedure già previste negli scorsi anni, prevedendo modalità di accesso differenziate per contribuenti che accedono direttamente e per gli intermediari incaricati della trasmissione o delegati specificatamente al prelievo dei dati.

Acquisizione diretta da parte del contribuente – Il singolo contribuente ha la facoltà di prelevare il file relativo agli ulteriori dati accedendo direttamente al proprio cassetto fiscale, collocato all’interno dell’area riservata del sito istituzionale. L’identificazione può avvenire tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero, nei casi previsti, attraverso le specifiche credenziali Fisconline o Entratel.

Procedure per gli intermediari abilitati – Per i professionisti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, il nuovo impianto normativo ha integrato le procedure di prelievo con la disciplina della delega unica, consentendo l’acquisizione sia in modalità puntuale che massiva.

Le procedure per gli intermediari abilitati

La procedura di estrazione massiva richiede l’invio, tramite il servizio telematico Entratel, di un file contenente l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti per i quali si richiede la messa a disposizione all’intermediario dei dati dei contribuenti assistiti.

Il Provvedimento specifica le modalità operative, distinguendole in base alle tipologie di deleghe possedute: soggetti con delega al cassetto fiscale e soggetti privi di delega al cassetto fiscale.

Nel primo caso (soggetti con delega al cassetto fiscale) l’intermediario già munito di ordinaria delega al cassetto fiscale, o della corrispondente delega unica ai servizi di consultazione valida per l’area “Cassetto fiscale”, trasmette la richiesta massiva indicando il possesso di tale requisito. La fornitura è subordinata al riscontro positivo a sistema dell’effettiva presenza di una delega attiva.

Se per i soggetti già delegati al cassetto fiscale poco o nulla cambia (salvo il fatto che può trattarsi di una “vecchia” delega al cassetto fiscale ancora valida, o di una nuova delega unica nella quale sia stato conferito accesso al medesimo servizio), per i soggetti privi di delega al cassetto fiscale si rileva una novità di rilievo. In passato i dati ulteriori potevano essere richiesti dietro conferimento di una specifica delega cartacea dedicata, che l’intermediario doveva numerare e conservare unitamente al documento di identità per dieci anni, nonché annotare sull’apposito registro cronologico, per poi effettuare la richiesta indicando specifici dati di riscontro tratti dai modelli dichiarativi pregressi, quali il volume d’affari o l’imposta a debito/credito. Al contrario, l’attuale Provvedimento consente di richiedere i dati unicamente dietro possesso della specifica delega unica all’utilizzo del servizio on-line di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Scompare quindi la possibilità di operare dietro delega cartacea e trasmissione dei dati di riscontro. Affinché i dati vengano rilasciati è indispensabile che sia attiva o la delega al cassetto fiscale o la delega specifica per l’acquisizione dei dati ISA.

Tempistiche di erogazione e termini per il download

A seguito della trasmissione della richiesta massiva, il sistema telematico provvede ad assegnare un protocollo e, entro il termine di 5 giorni, rilascia un file contenente gli esiti o eventuali diagnostiche d’errore. I file XML contenenti gli ulteriori dati vengono resi fruibili nell’area riservata dell’intermediario entro 5 giorni dalla richiesta, ovvero a partire dalla data di avvio pubblicata dall’Agenzia.

Una volta messi a disposizione, i file restano scaricabili per una finestra temporale limitata a 20 giorni lavorativi, limite oltre il quale il download non è più consentito. A tutela della trasparenza, il contribuente può sempre visionare, all’interno del proprio cassetto fiscale, l’elenco degli intermediari a cui è stato fornito l’accesso ai propri ulteriori dati.

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