CIRCOLARE MONOGRAFICA
Compilazione della nuova modulistica tra autovalutazione del rischio, adeguata verifica e gestione del fascicolo
DI ARMANDO URBANO | 16 APRILE 2026
Gli obblighi antiriciclaggio gravanti sui dottori commercialisti e sugli esperti contabili continuano a evolvere non tanto nella direzione di un irrigidimento meramente formale degli adempimenti, quanto in quella di una crescente tracciabilità del percorso valutativo che il soggetto obbligato è chiamato a compiere. In questa prospettiva si colloca la recente iniziativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, nella seduta del 18 marzo 2026, ha approvato sia la nuova modulistica per l’adempimento degli obblighi di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, sia le corrispondenti Indicazioni operative per la compilazione della modulistica, diffuse con Informativa n. 57/2026 del 26 marzo 2026. L’intervento si inserisce nel quadro delle Regole tecniche emanate il 16 gennaio 2025 e mira a offrire agli iscritti strumenti di ausilio concretamente utilizzabili nello studio professionale, senza però alterare la natura sostanziale e personalistica del giudizio richiesto dal D.Lgs. n. 231/2007.
Premessa
Il Consiglio Nazionale ribadisce con chiarezza un punto spesso frainteso nella prassi: la modulistica ha natura meramente esemplificativa e non è obbligatoria, non introduce precetti ulteriori rispetto alla disciplina primaria e secondaria e non può trasformare l’adempimento antiriciclaggio in un esercizio automatico o algoritmico, ma funge piuttosto da “guida”, contenendo tutti gli elementi utili a effettuare le valutazioni richieste dalla normativa di riferimento; mentre i fogli di calcolo, messi a disposizione come ausilio sintetico, devono sempre essere completati e integrati dall’iter logico-valutativo del professionista.
Ne discende un principio fondamentale: ciò che rileva, in sede di controllo, non è l’adesione formale a un modello precostituito, ma la capacità del fascicolo di restituire, ex post, il ragionamento professionale svolto in concreto, fondato su un approccio basato sul rischio, per valutare, in relazione a ciascun cliente e a ciascun incarico, il grado di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed anche al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
La scala di valutazione, per ogni singolo indicatore da 1 a 4 (non significativo, poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo), viene resa comune tanto all’autovalutazione dello studio quanto alla valutazione del rischio cliente/prestazione.
Anche gli intervalli di classificazione del rischio residuo e del rischio effettivo sono uniformati:
- da 1 a meno di 1,6 rischio non significativo;
- da 1,6 a meno di 2,6 poco significativo;
- da 2,6 a meno di 3,6 abbastanza significativo;
- da 3,6 a 4 molto significativo.
L’autovalutazione del rischio di studio e il modello AV.0
L’autovalutazione del rischio dello studio professionale è disciplinata dagli artt. 15, 16 e 16-ter del D.Lgs. n. 231/2007 e dalla Regola Tecnica n. 1.
Il Documento ricorda che l’autovalutazione deve essere messa a disposizione delle Autorità competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF, Direzione Investigativa Antimafia – DIA e Guardia di Finanza) e degli organismi di autoregolamentazione; la sua mancata esibizione o omissione non è direttamente sanzionabile, ma rileva ai fini della quantificazione delle sanzioni connesse agli inadempimenti antiriciclaggio. È un passaggio importante, perché chiarisce che l’autovalutazione non va considerata un adempimento “facoltativo” in senso sostanziale, pur in assenza di una specifica sanzione autonoma.
Il modello AV.0 è costruito per consentire la determinazione del rischio residuo dello studio attraverso una formula ponderata: il rischio inerente viene ponderato al 40% e la vulnerabilità dello studio al 60%. Il Consiglio Nazionale attribuisce maggiore peso alla vulnerabilità organizzativa rispetto al rischio inerente. In altri termini, non è solo la qualità della clientela o dei servizi offerti a definire l’esposizione AML dello studio, ma soprattutto la robustezza dei presidi interni.
Il rischio inerente è misurato considerando quattro fattori:
- tipologia della clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi;
- servizi offerti.
Le Indicazioni operative forniscono soglie percentuali esemplificative per l’attribuzione dei punteggi, ma insistono nel chiarire che la responsabilità della valutazione rimane in capo al professionista. Anche qui si apprezza la scelta di non trasformare il modello in un automatismo: le percentuali orientano, non vincolano.
Di particolare interesse è il collegamento tra la valutazione della tipologia della clientela e gli esiti complessivi dell’adeguata verifica svolta ai sensi della Regola Tecnica n. 2, il che conferma l’idea di un sistema circolare nel quale i diversi modelli non operano in compartimenti stagni.
Ancora più strategica è la sezione dedicata alla vulnerabilità, che viene ancorata a quattro aree:
- formazione (del titolare e dei collaboratori),
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica,
- organizzazione della conservazione,
- organizzazione relativa alle segnalazioni di operazioni sospette e alle comunicazioni sulle violazioni dei limiti all’uso del contante.
La graduazione da “presidi completi e strutturati” a “presidi insufficienti” consente di trasformare un insieme spesso percepito come qualitativo in un indicatore misurabile, pur sempre rimesso alla valutazione del professionista.
L’autovalutazione va aggiornata ogni volta che intervengano mutamenti rilevanti dei parametri considerati e, comunque, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi. Le Indicazioni operative segnalano che, alla data del documento, l’ultima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, unitamente alla prima analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione, risultava pubblicata il 27 maggio 2025, con conseguente necessità di aggiornamento entro il 27 maggio 2026.
L’adempimento deve essere assolto dal professionista e non è delegabile. Negli studi associati e nelle STP, laddove si opti per l’autovalutazione “centralizzata”, il documento di autovalutazione è firmato dal legale rappresentante dell’associazione professionale/STP.
L’adeguata verifica della clientela e il modello AV.1
L’adeguata verifica della clientela deve essere posta in essere per le prestazioni professionali continuative (aventi durata nel tempo) e per le prestazioni occasionali, ivi incluse quelle ad esecuzione istantanea, che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero per tutte quelle prestazioni a contenuto economico-patrimoniale per le quali non sia identificabile il valore dell’oggetto della prestazione (N.B. i riferimenti sono al valore dell’oggetto della prestazione e non al compenso professionale).
L’adempimento consiste:
- nell’identificazione del cliente (e acquisizione di un documento di riconoscimento), dell’esecutore e del titolare effettivo;
- nell’acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale;
- nel controllo costante, in caso di rapporto continuativo.
L’adeguata verifica della clientela deve essere effettuata personalmente dal professionista e non è delegabile, salvo i meri adempimenti amministrativi relativi all’acquisizione e conservazione delle copie dei documenti, ferma restando l’osservanza degli obblighi privacy e di riservatezza.
Sul piano operativo si evidenzia inoltre che le attività di identificazione e verifica devono essere eseguite preliminarmente al conferimento, pur potendosi ragionevolmente completare l’adeguata verifica entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico, in coerenza con l’art. 32, comma 2, lettera b), del Decreto “Antiriciclaggio”.
Il modello AV.1 è utilizzato per la determinazione del rischio effettivo del cliente e della prestazione professionale ed è previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 231/2007 e dalla Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC, chiarendo preliminarmente l’ambito applicativo dell’adeguata verifica: prestazioni professionali continuative; prestazioni occasionali, comprese quelle a esecuzione istantanea, che comportino movimentazione o trasmissione di mezzi di pagamento o atti negoziali a contenuto patrimoniale di importo pari o superiore a 15.000 euro; nonché prestazioni a contenuto economico-patrimoniale di valore non determinabile.
Il richiamo secondo cui il riferimento concerne il valore dell’oggetto della prestazione e non il compenso professionale è particolarmente utile nella prassi.
La metodologia di calcolo del rischio effettivo è uno dei punti di maggiore interesse tecnico: il rischio inerente viene ponderato al 30% mentre il rischio specifico al 70%.
La ponderazione segnala che, per il CNDCEC, nel giudizio sul cliente conta più la valutazione individualizzata della fattispecie concreta che non la classificazione astratta della prestazione.
La prestazione può presentare un livello di rischio tipologico determinato dalle Tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2; tuttavia, la reale intensità del presidio da attivare dipende in misura prevalente dalla trasparenza del cliente, dalla sua struttura, dal comportamento tenuto, dalla coerenza economica dell’operazione e dal contesto geografico di riferimento.
Quanto al rischio specifico, il modello AV.1 distingue fra aspetti connessi al cliente e aspetti connessi alla prestazione.
Sul lato cliente rilevano, tra gli altri, la natura giuridica, l’eventuale presenza di PEP o strutture complesse, l’attività concretamente esercitata, il comportamento in sede di conferimento dell’incarico e l’area geografica di residenza o operatività.
Sul lato prestazione si considerano tipologia, modalità di svolgimento, ammontare e coerenza economico-finanziaria, frequenza e volume delle operazioni, ragionevolezza rispetto al profilo del cliente e area geografica di destinazione.
Il professionista attribuisce i punteggi e può formulare osservazioni integrative.
La tipologia di adeguata verifica: semplificata, ordinaria o rafforzata
Una volta determinato il rischio effettivo, il modello AV.1 consente di associare al cliente la tipologia di adeguata verifica applicabile.
Il Documento stabilisce che in caso di un rischio effettivo non significativo, previsto dalle casistiche indicate dalla Tabella 1 della Regola Tecnica n. 2, si applica la relativa regola di condotta e, per tutti gli altri casi, l’adeguata verifica semplificata.
In caso di rischio poco significativo si applica l’adeguata verifica semplificata, per il rischio abbastanza significativo, quella ordinaria, mentre in caso di rischio molto significativo, quella rafforzata.
A tale classificazione corrisponde anche la periodicità del controllo costante: 36 mesi per l’adeguata verifica semplificata, 24 mesi per l’ordinaria, 12 o 6 mesi per la rafforzata.
Il ruolo dei modelli AV.2, AV.3, AV.4, AV.5, AV.6 e AV.7
L’AV.2, documento riepilogativo di dati, informazioni e documenti acquisiti, è qualificato espressamente come strumento organizzativo interno non obbligatorio.
Il suo uso può però risultare molto utile sotto il profilo probatorio e archivistico, perché consente di riepilogare in un unico documento la documentazione del cliente e di presidiare la storicizzazione delle informazioni.
Analoga funzione organizzativa ha l’AV.3, istruttoria cliente, anch’esso facoltativo, destinato a tracciare in modo ordinato le attività di adeguata verifica svolte nel tempo.
Ben più centrale è il modello AV.4 – Dichiarazione del cliente ex art. 22.
Le Indicazioni operative ne sottolineano la natura di atto dal quale prende avvio l’adeguata verifica e affermano che esso deve essere sempre presente nel fascicolo del cliente, salvo i casi in cui l’adempimento sia assolto mediante la regola di condotta della Tabella 1 della Regola Tecnica n. 2. L’AV.4 raccoglie, in forma dichiarativa, lo scopo e la natura della prestazione, l’eventuale qualifica di PPE (Persona politicamente esposta), l’individuazione del titolare effettivo, i rapporti tra cliente, esecutore e titolare effettivo, il profilo economico-patrimoniale e la provenienza dei fondi, i mezzi di pagamento, l’assenza di collegamenti con attività criminose o con il finanziamento del terrorismo o della proliferazione, il settore di attività e l’ambito territoriale di operatività.
In termini pratici, il modello AV.4 costituisce il baricentro informativo del fascicolo AML, perché consente di trasferire sul cliente una parte dell’onere dichiarativo, preservando al tempo stesso la responsabilità valutativa del professionista.
L’AV.5, attestazione del professionista ex art. 27, formalizza invece la collaborazione tra professionisti nei casi in cui uno di essi intenda utilizzare l’adeguata verifica già svolta da altro professionista.
L’AV.6 documenta l’astensione ex art. 42, offrendo un tracciato minimo per motivare l’impossibilità di completare l’adeguata verifica e la conseguente mancata instaurazione o interruzione del rapporto.
L’AV.7, infine, è dedicato al controllo costante e mostra una visione dinamica della compliance:
- aggiornamento dei titolari effettivi o delle PPE con nuova dichiarazione del cliente;
- aggiornamento dei dati identificativi mediante acquisizione di nuovi documenti;
- nuova valutazione del rischio con AV.1 in presenza di variazioni significative degli elementi considerati in origine.
Il fascicolo AML diventa così un dossier evolutivo, non una raccolta statica di carte.
La conservazione dei dati, documenti e informazioni
La sezione finale del Documento, dedicata alla conservazione dei dati, documenti e informazioni, merita attenzione perché supera definitivamente la visione riduttiva della conservazione come mero “archivio”.
Il richiamo agli artt. 31, 32 e 34 del D.Lgs. n. 231/2007 e alla Regola Tecnica n. 3 è accompagnato da una chiara individuazione dello scopo dell’adempimento: garantire storicizzazione, integrità e disponibilità delle informazioni per consentire l’attività di analisi della UIF e delle altre Autorità competenti. Il termine di conservazione dei dati, documenti e informazioni è ribadito in dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.
Molto utile è anche l’indicazione secondo cui la conservazione può avvenire in forma cartacea, informatica o mista, purché sia sempre garantita la riconducibilità al cliente e l’esibizione alle Autorità.
L’attività è delegabile a collaboratori, dipendenti o altri soggetti nel rispetto della disciplina privacy, ma la responsabilità per completezza, integrità e tenuta del fascicolo resta del professionista. È un passaggio di rilievo per gli studi strutturati: l’esternalizzazione materiale dell’archiviazione non determina alcun arretramento della responsabilità professionale.
Conclusioni
Qual è, in concreto, l’effetto delle nuove Indicazioni operative per il commercialista?
Esse favoriscono il passaggio da una compliance meramente intuitiva a una compliance documentata, argomentabile e difendibile. Il professionista non è chiamato a subire un irrigidimento burocratico, ma a dare evidenza della razionalità delle proprie scelte.
Sotto questo profilo la modulistica CNDCEC può diventare uno strumento prezioso di mitigazione del rischio sanzionatorio e reputazionale, soprattutto nei casi in cui il controllo verta non tanto sull’esistenza dell’adempimento, quanto sulla sua qualità intrinseca.
L’adozione della modulistica CNDCEC non esaurisce naturalmente le possibili criticità applicative. Un fascicolo compilato in modo standardizzato, con punteggi assegnati in maniera seriale e senza note integrative, potrebbe risultare formalmente ordinato ma sostanzialmente debole. La forza del modello dipende, infatti, dalla capacità di personalizzare la valutazione e di spiegare gli scostamenti, le eccezioni e le ragioni della classificazione adottata.
Le Indicazioni operative per la compilazione della modulistica rappresentano un intervento di grande utilità pratica perché traducono la disciplina antiriciclaggio in un percorso applicativo coerente, senza però snaturare l’impostazione per principi del D.Lgs. n. 231/2007.
Riferimenti normativi;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- CNDCEC, Informativa 26 marzo 2026, n. 57, “Antiriciclaggio – Strumenti operativi di supporto agli adempimenti di cui al d.lgs. 231/2007”;
- CNDCEC,16 gennaio 2025, Regole Tecniche.
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