4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 17 APRILE 2026

ACCERTAMENTO

Accertamento integrativo

Il secondo avviso con pretesa distinta non è integrativo – Cass., Sez. trib., Ord. 1° aprile 2026, n. 8113

Un contribuente ritiene illegittimo un avviso di accertamento integrativo, perché emesso senza sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma basato su elementi fattuali e dati probatori già noti, e perché non indica gli asseriti nuovi elementi che giustificherebbero l’integrazione (carenza di motivazione).
Ex art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, entro i termini di cui ai primi tre commi, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, con la notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio.
Nella specie, tuttavia, il primo avviso di accertamento conclude evidenziando che l’Ufficio ritiene che la società abbia utilizzato fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, indeducibili ex art. 109 del TUIR. Diversamente, il secondo avviso conclude affermando che l’Ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, recupera l’IVA indebitamente detratta. Quindi, trattandosi di pretese distinte, gli atti non sono integrativi nel senso di cui alle citate disposizioni, ma solamente relativi a una diversa pretesa impositiva.

Accessi, ispezioni e verifiche

Locali adibiti ad abitazione: autorizzazione e utilizzabilità dei documenti rinvenuti – Cass., Sez. trib., Ord. 1° aprile 2026, n. 8031

Il caso riguarda la legittimità o meno di un accesso effettuato presso l’abitazione – non utilizzata promiscuamente come studio professionale – in presenza di un’autorizzazione non corretta e in assenza di opposizione del contribuente, e l’utilizzabilità degli elementi probatori reperiti.
In tema di accertamenti tributari, nell’ipotesi di accesso presso locali adibiti promiscuamente ad abitazione e all’esercizio dell’attività imprenditoriale, effettuato in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio dell’inviolabilità del domicilio ai sensi dell’art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all’accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente (Cass., Sez. 6-5, ord. 30 maggio 2018, n. 13711).
In materia tributaria, le irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass., Sez. 6-5, ord. 25 febbraio 2020, n. 5105).
E’ errato affermare che la mancata opposizione del contribuente formalizzata nel verbale delle operazioni di accesso supera l’illegittimità del provvedimento autorizzativo dell’accesso e l’utilizzabilità della documentazione acquisita in seguito a un accesso non legittimamente autorizzato.
Nella specie, va stabilito se i locali oggetto di accesso fossero ad uso promiscuo (studio professionale/abitazione privata) o destinati solo ad abitazione privata; va poi stabilito se l’autorizzazione del PM fosse o meno legittima in base alla destinazione e alla natura dei locali oggetto di accesso, affrontando anche la questione della rilevanza dell’art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000.

Bancario

Conti correnti intestati al coniuge o a familiari – Cass., Sez. trib., Ord. 17 marzo 2026, n. 5971

Il caso riguarda verifiche sui conti correnti intestati a parenti del soggetto sottoposto ad accertamento.
La riferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge o al familiare può essere ricavata da indici sintomatici, quali, ad esempio: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo d’imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a tali persone (Cass. 12 giugno 2025, n. 23938); elementi ulteriori rispetto al vincolo familiare, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, rilevanti in quanto idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario del conto è incompatibile con – o comunque non può giustificare – le movimentazioni riscontrate sul conto stesso, il quale, perciò, può fondatamente ritenersi nella disponibilità dell’accertato (Cass. 12 dicembre 2023, n. 3474721 luglio 2024, n. 20816Cass. 20 marzo 2019, n. 7758).

DICHIARAZIONI

Compensazione

Credito d’imposta non indicato in dichiarazione – Cass., Sez. trib., Ord. 17 marzo 2026, n. 6133

L’Agenzia sostiene la non emendabilità dell’omessa indicazione nel quadro RU del credito utilizzato in compensazione, trattandosi non di errore materiale, rettificabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma di una scelta di non indicare il credito e di un successivo non consentito ripensamento.
Chi voglia portare in compensazione il credito d’imposta maturato nell’attività di autotrasporto merci, ha l’onere di indicarlo nella dichiarazione reddituale, al quadro RU (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000).
L’indicazione che si richiede per la concessione del credito d’imposta non è strutturalmente parificabile a una dichiarazione di scienza, ma integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà dì avvalersi del beneficio fiscale (Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5163).
Pertanto, la mancata indicazione nel quadro RU non costituisce una mera decadenza formale, in quanto tale indicazione non ha valore di atto di scienza: il contribuente cui è stato concesso il beneficio può (e non deve) usufruirne, ma per farlo deve manifestare la propria volontà compilando l’apposito quadro in dichiarazione. Tale manifestazione è irretrattabile, salvo che il contribuente non dimostri l’essenzialità e obiettiva riconoscibilità dell’errore, ex art. 1427 c.c. (Cass. 12 gennaio 2018, n. 610Cass. 15 gennaio 2019, n. 711); il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (Cass. 13 gennaio 2016, n. 389Cass. Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550Cass. 15 dicembre 2017, n. 30172Cass. 12 gennaio 2018, n. 610Cass. 15 gennaio 2019, n. 711Cass. 18 maggio 2021, n. 13343; Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 794).
La decadenza del beneficio in esame si verifica, ex art. 4, comma 3, del decreto cit., se il credito d’imposta non viene utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.

IMPOSTE DIRETTE

Deduzioni

Accertamento analitico-induttivo e deducibilità dei costi – Cass., Sez. trib., Ord. 30 marzo 2026, n. 7648

L’A.F. evidenzia che il contribuente ha fornito la prova di alcuni costi sostenuti, che sono stati riconosciuti, e ritiene che non debbano essere riconosciuti ulteriori costi non dimostrati.
In tema di accertamento del reddito, laddove l’A.F., pur potendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con metodo induttivo puro, abbia proceduto all’accertamento con metodo analitico-induttivo e, in tale contesto, siano stati riconosciuti i costi di cui il contribuente abbia dimostrato l’inerenza all’attività d’impresa, un’ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, a fronte dell’unicità dell’accertamento del complessivo reddito d’impresa, si risolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in un’illegittima duplicazione degli oneri deducibili.
Nella specie, per la parte di reddito accertato con modalità analitica, si è tenuto conto di tutti i costi che la parte ha dimostrato di avere sostenuto, riconosciuti in misura pari al 53,3% dei ricavi accertati. Per la parte di reddito ritenuta accertata con modalità solo induttiva, invece, non è stata riconosciuta dall’ente impositore alcuna deducibilità dei costi, perché si tratta di oneri che la società deve comunque avere necessariamente sopportato. Il giudice ha ritenuto che pure con riferimento alla parte induttiva dell’accertamento dovessero essere conteggiati i costi sostenuti per conseguire i ricavi, e li ha riconosciuti nella stessa percentuale, senza, però, spiegare come, un accertamento del reddito societario che rimane unico possa dividersi in due parti distinte e separate in modo da addivenire a una determinazione del reddito d’impresa, l’una accertata con modalità analitica, o meglio analitico-induttiva, e l’altra con modalità induttiva. Né può spiegare perché ritenga che i costi sostenuti dall’impresa, così come provati e accettati dall’ente impositore, non esauriscano gli oneri sopportati dalla società, e vi siano costi ulteriori che debbano essere comunque riconosciuti.

IRPEF

Soggetti passivi

Individuazione della residenza fiscale – Cass., Sez. trib., Ord. 20 marzo 2026, n. 6722

Si contesta la preminenza data, nell’individuazione della residenza fiscale del contribuente, agli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari.
In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il domicilio – del quale l’art. 2, comma 2, del TUIR, prima della modifica introdotta dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile – coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. 18 luglio 2024, n. 19843Cass. 31 gennaio 2024, n. 2878; Cass. 11 ottobre 2022, n. 1118; Cass. 4 maggio 2021, n. 11620Cass. 20 dicembre 2018, n. 32992Cass. 31 marzo 2015, n. 6501).
Né può ipotizzarsi contrasto tra la disciplina interna e la normativa eurounitaria, la quale valorizza il criterio di residenza normale, ricavabile principalmente dai (diversi) legami familiari, in contesti, però, del tutto specifici, quali la materia doganale, ovvero in materia di patente di guida; fermo restando l’accertamento del requisito dello stabile collegamento per un lasso di tempo superiore alla metà dell’anno di riferimento, ossia 185 giorni l’anno, ovvero almeno sei mesi nel caso previsto dall’art. 4, par. 1, lett. a), del Reg. n. 1186/2009/CE in materia di fissazione delle franchigie doganali (Cass. ord. 4 maggio 2021, n. 11620).
La dimora abituale ha carattere recessivo rispetto al luogo di ubicazione della fonte esclusiva o prevalente del reddito (Cass. n. 19843 del 2024, cit.).

IVA

Detrazione

Pro-rata – Cass., Sez. trib., Ord. 12 marzo 2026, n. 5680

Si deduce infondatezza del rilievo di indebita detrazione IVA a seguito di rideterminazione del pro-rata.
In tema di “pro-rata” IVA, di cui agli artt. 19, quinto comma, e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, l’attività esercitata nei locali adibiti ad attività di impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell’imposta solo se il contribuente dimostra che è in concreto accessoria all’impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall’una rispetto a quelli provenienti dall’altra attività; a tale fine, va tenuto conto del rapporto tra l’operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo, nonché, eventualmente, dell’impiego dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta.
Per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nel calcolo del “pro rata”, occorre avere riguardo a quella prevalente concretamente svolta dall’impresa e, a tale fine, ha rilievo l’esistenza di una contabilità distinta, e la misura ingente dell’ammontare dei ricavi derivanti dall’una, rispetto a quelli provenienti dall’altra attività (Cass., Sez. 5, sent. 29 marzo 2019, n. 8813).
Il criterio ordinario per determinare il pro rata di detraibilità dell’IVA concernente i costi promiscui è quello che considera il volume d’affari annuo, gravando sulla parte che contesta l’applicazione del criterio ordinario l’onere di provare che l’applicazione di un metodo differente determini un risultato più idoneo a rappresentare il rapporto esistente tra attività imponibili e attività esenti (Cass., Sez. 5, sent. 13 dicembre 2024, n. 32326).
Costituiscono proventi di un’attività strumentale e accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell’IVA “pro rata”, quelli derivanti da un’attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell’impresa, dovendosi accertare tale occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all’attività svolta in via prevalente dall’impresa, con particolare riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall’una rispetto a quelli provenienti dall’altra attività (Cass., Sez. 6-5, ord. 25 giugno 2020, n. 12689).

Solidarietà

Cedente e cessionario hanno rapporti obbligatori distinti – Cass., Sez. trib., Sent. 5 aprile 2026, n. 8487

Si censura l’illegittimità dell’atto per reiterazione di pretesa fiscale relativa allo stesso tributo, con emissione di molteplici atti impositivi, in violazione dei principi di proporzionalità e neutralità che regolano l’IVA.
In tema di comunicazione di debito solidale di cui all’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, tenuto conto anche dell’interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l’operazione di evasione fiscale contestata come soggettivamente inesistente abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005, l’A.F. può procedere legittimamente al recupero per l’omesso versamento IVA nei confronti del cedente, al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, sussistendone i presupposti e ad applicare la solidarietà d’imposta nei confronti del cessionario per l’imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.
Regola fondamentale stabilita dall’art. 1292 c.c. per le obbligazioni solidali passive è che tutti i debitori sono tenuti a una stessa prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati. La responsabilità solidale è difatti diretta a rafforzare la garanzia del creditore, consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei debitori, senza doverli perseguire pro quota, e il divieto di duplicazione, espressione di quello di arricchimento senza giusta causa comunque postula, in ipotesi di più debitori, che il creditore consegua effettivamente più di quanto dovutogli (Cass. sent. 2 luglio 2004, n. 12174).
La doppia imposizione sussiste qualora sia reiteratamente applicata la stessa imposta in base allo stesso presupposto (Cass. ord. 8 luglio 2021, n. 19479), non quando la pretesa si basi su diversi titoli e nei confronti di soggetti diversi (Cass. sent. 27 maggio 2022, n. 17198; Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27625).

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudicato

Estensione di giudicato a società fusa per incorporazione – Cass., Sez. trib., Sent. 6 aprile 2026, n. 8522

La questione attiene all’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato nel caso di fusione per incorporazione di una (o più società) in un’altra.
Si chiede se il giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da una società, già incorporante una sua socia, e poi incorporata in un’altra, avverso l’avviso di accertamento spiccato nei confronti della società-socia, abbia effetto nel giudizio promosso dalla stessa società avverso avviso emesso nei suoi confronti.
In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante (Alfa) all’esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta), che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società (Gamma), fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta) e proseguito dalla incorporante (Alfa).
La fusione tra le società determina l’estinzione di quella (o di quelle) fusa(e) per incorporazione dalla data di cancellazione dal registro delle imprese e i rapporti giuridici facenti capo alla(e) stessa(e) continuano, senza soluzione, in capo alla società incorporante; quest’ultima assume, quindi, obblighi e diritti già spettanti alle società partecipanti all’operazione.

Parti

Legittimazione ad agire in caso di fallimento di s.r.l. – Cass., Sez. trib., Sent. 5 aprile 2026, n. 8487

Il ricorso è proposto in qualità di creditore di società fallita, con azione surrogatoria, da proprietario di quote sociali sequestrate, eccependo che la curatela si sia disinteressata delle vicende fiscali della società.
Se i presupposti di un rapporto tributario si sono formati prima della dichiarazione di fallimento, il fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato (Cass., SS.UU., sent. 28 aprile 2023, n. 11287). L’insussistenza di tale inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
In tema di obbligazioni tributarie, nelle società di capitali l’interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall’ordinamento societario, e non implica la legittimazione a ricorrere in proprio ex art.21 D.Lgs. n. 546/1992 per impugnare l’atto impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizio che resta riservato alla società (Cass., Sez. 3, sent. 19 agosto 2003, n. 12114; Cass., Sez. 2, ord. 21 ottobre 2021, n. 29325).
La legittimazione non sussiste nemmeno quale creditore in surroga, rectius per azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. L’interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile solo con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per fare annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per eliminare gli effetti del vizio (Cass. sent. 25 febbraio 2009, n. 4579; Cass. ord. 21 ottobre 2021, n. 29325).

REATI TRIBUTARI

Fattispecie penali

Apposizione di visto di conformità leggero mendace – Cass., Sez. trib., Ord. 8 aprile 2026, n. 8845

Un commercialista nega la propria responsabilità solidale per avere apposto un visto di asseverazione di una cessione di un credito IVA effettuato dalla cessionaria, cd. leggero.
Il visto di conformità cd. leggero, ex art. 35, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 – da distinguersi da quello cd. pesante, ex comma 1, lett. a), della stessa norma – implicando, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 164/1999, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dallo stesso predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non solo formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non solo documentale, ma effettiva, del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto, con sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso (nella specie, il commercialista è stato ritenuto coobbligato solidale con la società per il pagamento dell’accisa su oli minerali, ex art. 2 del D.Lgs. n. 504/1995, per avere rilasciato un visto di conformità risultato falso, avendo attestato, in base a una verifica solo formale dei dati della dichiarazione della società, che nella stessa era indicato un credito IVA utilizzato in compensazione per il pagamento dell’accisa, in realtà inesistente).
Sussiste la responsabilità penale del professionista, a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal cliente, in caso di rilascio di visto di conformità mendace, leggero o pesante, che è un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’A.F. (Cass. pen. sent. 8 maggio 2019, n. 19672). Il rilascio del visto leggero di conformità della dichiarazione IVA, in difetto dei presupposti necessari, configura contributo rilevante alla dichiarazione IVA fraudolenta certificata dal professionista e all’indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti. Il professionista deve avere rilasciato tale visto omettendo consapevolmente di compiere i controlli dovuti e accettando il rischio di agevolare la dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. sent. 11 aprile 2024, n. 14954).

SANZIONI

Determinazione

Riduzione sanzione per sproporzione rispetto al tributo – Cass., Sez. trib., Ord. 1° aprile 2026, n. 8113

Un contribuente eccepisce la sussistenza delle circostanze che consentono la riduzione della sanzione alla metà del minimo e l’applicabilità della relativa disposizione.
Nel caso di specie, rispetto agli anni interessati dagli avvisi di accertamento, si invoca la formulazione dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, introdotta ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, secondo il quale, qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 32 dello stesso decreto, è applicabile retroattivamente in forza del principio del “favor rei”, a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (Cass. 30 marzo 2021, n. 8716).

SETTORI E REGIMI SPECIALI

Associazioni sportive

Deducibilità di spese di sponsorizzazione di ASD – Cass., Sez. trib., Ord. 19 marzo 2026, n. 6530

Si discute della deducibilità o meno di costi relativi a sponsorizzazioni sportive di associazioni sportive dilettantistiche, cioè della dimostrazione dei presupposti per l’operatività della presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria.
L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass. 14 febbraio 2023, n. 4612).
Le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, cit., sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 7 giugno 2017, n. 14232).
La presunzione, inoltre, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino requisiti ulteriori, come la non antieconomicità o incongruità della spesa (Cass. 6 aprile 2017, n. 8981; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 30 maggio 2018, n. 13508; Cass. 6 maggio 2020, n. 8540Cass. 27 luglio 2021, n. 21452Cass. 9 luglio 2024, n. 18726).

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