COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 17 APRILE 2026
Con il Decreto 30 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026, il MIUR ha individuato, per l’anno d’imposta 2025, i limiti di detrazione (19%) per le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. Come di consueto il limite massimo di spesa detraibile è individuato per area disciplinare e Regione in cui ha sede l’ateneo presso il quale è presente il corso di studio. Le spese dovranno essere indicate nel prossimo dichiarativo, quadro RP modello Redditi o quadro E del 730/2026.
Le spese di istruzione universitaria
L’art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 954, Legge n. 208/2015, regola la detrazione delle spese di istruzione universitaria.
La detrazione spetta nella misura del 19% in relazione alle spese sostenute per la frequenza di:
- università statali: senza limite di importo;
- università non statali: nel limite massimo individuato, per il 2025, dal Decreto MIUR 30 dicembre 2025.
| Università statali Università degli studi di Padova Università degli studi di Milano o Milano Bicocca; Università La Sapienza di Roma; Università Roma tre o Università Tor Vergata; Università degli studi di Napoli “Federico II” Ecc. Università non statali Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Università Bocconi di Milano Università Luiss di Roma; Università LUMSA di Roma; Libera Università di Bolzano; Università telematiche. |
Le spese universitarie sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico. Nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori. Tuttavia, se i coniugi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50% è necessario annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio.
La detrazione compete sulle spese sostenute per corsi di istruzione universitaria e corsi universitari di specializzazione. Sono agevolabili, altresì, le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di perfezionamento (circolare AdE 122/E/1999, risposta 1.2.5);
- master universitari: si noti che un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- corsi di dottorato di ricerca: ai sensi del D.M. n. 270/2004 e della Legge n. 210/1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (circolare AdE 7/E/2017). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la precedente circolare AdE 17/E/2015, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado.
Come chiarito dalla circolare AdE n. 18/E/2016 è possibile detrarre anche le spese sostenute per i corsi di laurea svolti per il tramite di università telematiche (es. eCampus, Pegaso etc.) – nei limiti di cui al Decreto MIUR 20 dicembre 2024 – facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
Quali spese è possibile detrarre
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (risoluzione AdE n. 87/E/2008);
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La circolare AdE n. 13/E/2013, ha confermato la possibilità di detrarre anche le spese sostenute in relazione ai corsi universitari di laurea in teologia tenuti esclusivamente presso le università pontificie che rilasciano titoli accademici in teologia, in quanto titoli riconosciuti dallo Stato italiano come diploma universitario e diploma di laurea dell’ordinamento universitario italiano.
Non possono essere portati in detrazione, invece:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (circolare Ade n. 39/E/2010, risposta 2.1);
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza dell’università;
- l’importo del c.d. “prestito d’onore” contratto in uno Stato estero (es: USA) per la frequenza di un corso universitario (Risposta n. 302/2019);
- somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MIUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (circolare n. 14/E/2023).
I limiti di detraibilità per il 2025
Di seguito si riepilogano:
- gli importi massimi di spesa relativa a tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibili per l’anno 2025,
- individuati dal MIUR con D.M. 30 dicembre 2025,
- distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio,
- raffrontati con gli importi previsti fino al 2024 con D.M. 20 dicembre 2024.
| “Nuovi” importi – Modelli redditi PF e 730/2026 | |||
| Area disciplinare Corsi di istruzione | Nord | Centro | Sud e Isole |
| Medica | 3.600 euro | 2.900 euro | 2.650 euro |
| Sanitaria | 4.100 euro | 3.100 euro | 3.050 euro |
| Scientifico tecnologica | 3.700 euro | 2.900 euro | 2.600 euro |
| Umanistico-sociale | 3.200 euro | 2.750 euro | 2.550 euro |
| “Vecchi” importi – Modelli redditi PF e 730/2025 | |||
| Area disciplinare Corsi di istruzione | Nord | Centro | Sud e Isole |
| Medica | 3.900 euro | 3.100 euro | 2.900 euro |
| Sanitaria | 3.900 euro | 2.900 euro | 2.700 euro |
| Scientifico tecnologica | 3.700 euro | 2.900 euro | 2.600 euro |
| Umanistico-sociale | 3.200 euro | 2.800 euro | 2.500 euro |
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea l’importo massimo che dà diritto alla detrazione, individuato dal Decreto in commento è indicato nella seguente tabella (aggiornata con il riferimento dei “vecchi” limiti ex D.M. 20 dicembre 2024 ). I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche non espressamente menzionati nel citato Decreto ministeriale.
| Spesa massima detraibile | Dichiarativo | Nord | Centro | Sud e Isole |
| Corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello | Redditi PF – 730/2026 | 4.100 euro | 3.100 euro | 3.050 euro |
| Redditi PF – 730/2025 | 3.900 euro | 3.100 euro | 2.900 euro |
È da precisare che agli importi di cui sopra va sommato l’esborso relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.
Il Sig. Rossi, con reddito di 50.000 euro, nel 2025 ha sostenuto per il figlio a carico spese per l’iscrizione a un corso di laurea “area scientifico tecnologica” presso un’università privata situata a Roma (area geografica “Centro”) per un importo pari ad euro 4.000. Nel caso in esame il limite massimo individuato alla luce delle suddette tabelle è pari a 2.900 euro. Di conseguenza, occorre compilare il rigo RP del modello Redditi PF 2026 come segue:
Nuovo riordino delle detrazioni
La detrazione per le spese universitarie sconta:
- sia la rimodulazione dell’entità all’aumentare del reddito del contribuente in applicazione delle previsioni recate dall’art. 1, comma 629 della Legge n. 160/2019;
- sia il nuovo “riordino delle detrazioni” per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro ex art. 1, comma 10, Legge di Bilancio 2025. Il novellatoart. 16-ter, nel TUIR dispone infatti che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per tali contribuenti gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione come segue:
- “importo base”: determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente
- moltiplicato per un determinato “coefficiente” in corrispondenza del numero di figli a carico nell’anno di sostenimento delle spese detraibili.
| Reddito complessivo | Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente | Importo base | Spesa massima detraibile |
| Tra 75.000 e 100.000 | 3 o più (o 1 figlio disabile) | 1 | 14.000 euro | 14.000 euro |
| 2 figli | 0,85 | 11.900 euro | ||
| 1 figlio | 0,70 | 9.800 euro | ||
| Nessun figlio | 0,50 | 7.000 euro | ||
| Superiore a 100.000 | 3 o più (o 1 figlio disabile) | 1 | 8.000 euro | 8.000 euro |
| 2 figli | 0,85 | 6.800 euro | ||
| 1 figlio | 0,70 | 5.600 | ||
| Nessun figlio | 0,50 | 4.000 |
Riguardo al coordinamento tra taglio per redditi superiori a 120.000 euro e riordino delle detrazioni per redditi oltre i 75.000 euro le istruzioni al modello ministeriale puntualizzano quanto segue:
| Reddito contribuente | Determinazione detrazioni spettanti da parte del contribuente |
| Fino a 75.000 euro | Nessuna limitazione; Detrazione del 19% sull’intera spesa, nel limite dei massimali previsti per le università non statali. |
| Tra 75.000 e 120.000 euro | Determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione sulla base del nuovo riordino delle detrazioni di cui sopra; beneficia delle detrazioni per l’intero importo. |
| Oltre 120.000 euro | Prima determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi; beneficia delle detrazioni per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro. |
| La Sig.ra Viola, con a carico il coniuge e due figli ha conseguito nel 2025 un reddito di 160.000 euro e seguenti oneri: Onere Importo spesa 2025 Rimodulazione ex L. n. 160/2019 Riordino delle detrazioni (art. 16-ter TUIR) Spese sanitarie 4.300 NO NO Spese funebri 1.500 SÌ SÌ Spese per corso universitario non statale area Nord, ambito sanitario 3.600 SÌ SÌ Ristrutturazione abitazione principale 60.000 NO Sì 1) Applicare riordino delle detrazioni L’importo massimo degli oneri detraibili ex art. 16-ter del TUIR è 6.800 euro (8.000 x 0,85). Il contribuente scegli di imputare: 6.000 per coprire l’intera rata dei bonus edilizi (50%); 800 euro (il residuo) alle spese per corso universitario di specializzazione Le spese sanitarie non scontano la limitazione. Si perdono tutte le spese funebri. 2) Decalage per redditi oltre 120.000 euro A questo punto, per gli oneri previsti si applica anche la riduzione per redditi superiori a 120.000 euro. La detrazione per la frequenza dell’università non statale (800 x 19% = 152) viene ripartita in funzione del reddito complessivo. Detrazione spettante = 152 x 100 x (240.000 – 160.000) / 120.000 = 101 euro. |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 15, 16-ter;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10;
- Ministero dell’Università e della Ricerca, D.M. 30 dicembre 2025;
- Agenzia delle Entrate, circolare 19 giugno 2023, n. 14/E.
- Agenzia delle Entrate, Istruzioni modello 730/2026.
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