CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 20 APRILE 2026
IN BREVE
IVA
Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il primo trimestre 2026
Scade il 30 aprile 2026 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2026.
Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
IVA
Scade al 30 aprile il recupero dell’IVA su crediti inesigibili
Con l’avvicinarsi del 30 aprile, si riporta l’attenzione su un’importante tema legato ai crediti non incassati da clienti soggetti a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, ecc.).
Si ricorda che è possibile recuperare l’IVA senza dover attendere la chiusura della procedura, ma anche che il diritto al recupero è legato a scadenze molto rigide.
AGEVOLAZIONI
Decreto “Carburanti-bis”: proroga taglio accise e incentivi alle imprese
Nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il D.L. 3 aprile 2026, n. 42, contenente misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.
Il decreto è già entrato in vigore.
Il nuovo decreto, noto come decreto “Carburanti-bis”, modifica il precedente (n. 38 del 27 marzo 2026) ed interviene sulle misure in materia di accise, con la rideterminazione temporanea, dall’8 aprile al 1° maggio 2026, delle aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai biocarburanti. Questa misura conferma e prosegue le disposizioni del primo decreto carburanti, tenendo conto dell’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Il testo recepisce inoltre l’accordo con le imprese per gli incentivi agli investimenti del piano Transizione 5.0.
In base all’intesa con le organizzazioni datoriali rappresentative di categoria, sono stati potenziati i contributi da riconoscere alle imprese che hanno effettuato gli investimenti in materia di digitalizzazione ed efficienza energetica, rafforzando il credito d’imposta per chi aveva già presentato istanza ma non aveva trovato copertura nelle risorse inizialmente disponibili.
Il decreto introduce anche un credito d’imposta a favore delle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’attività produttiva, con l’obiettivo di attenuare gli effetti del caro energia sul comparto primario.
Infine, vengono modificate le regole sui finanziamenti agevolati a valere sul fondo per la promozione integrata, destinati a sostenerel’internazionalizzazione delle imprese italiane colpite dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto, incrementando la quota di cofinanziamento a fondo perduto per le piccole e medie imprese.
Le misure, si legge nel comunicato stampa del Governo, si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a investimenti per la transizione digitale o ecologica e per imprese che abbiano subito effetti negativi in termini di costi energetici, fatturato o flussi di cassa.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Cartelle, avvisi e rate: online il nuovo servizio per consultare la posizione debitoria completa
Agenzia delle Entrate, Guida “La nuova situazione debitoria”
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato il servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”, introducendo nuove funzionalità e informazioni più complete su cartelle e avvisi, oltre ad un prospetto di sintesi che consente di avere una visione completa e immediata della propria posizione debitoria.
La nuova release del servizio offre inoltre un’interfaccia più chiara ed intuitiva e permette al contribuente di navigare facilmente tra i diversi atti, verificarne i dettagli ed eventualmente procedere direttamente al pagamento online.
In particolare, tramite il servizio è possibile:
- consultare e scaricare la propria Situazione debitoria – l’elenco dei documenti a debito e quello dei documenti saldati – aggiornata a partire dall’anno 2000;
- verificare le procedure attive;
- visualizzare e monitorare i piani di rateizzazione e di definizione agevolata;
- consultare il dettaglio di ciascun atto;
- effettuare al pagamento direttamente online.
Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è raggiungibile:
- dall’area riservata “Cittadini” e “Imprese”, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate);
- dall’area EquiPro, riservata agli intermediati fiscali abilitati a Entratel.
Dopo l’accesso il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e richiedere il prospetto di sintesi, che riporta tutti i documenti intestati al codice fiscale oggetto dell’interrogazione per tutti gli ambiti provinciali nei quali sono presenti documenti da saldare. Il documento viene reso disponibile per il download per 24 ore.
Nel prospetto sono riportati la tipologia del documento, l’ente creditore, la data di notifica, l’importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene inoltre evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.
SOCIETÀ
Eu Inc. La nuova “società europea a responsabilità limitata”
Con la presentazione della proposta di regolamento sulla Eu Inc. del 18 marzo 2026, la Commissione europea ha preannunciato un cosiddetto “28° regime”: un nuovo modello societario uniforme che punta a superare la frammentazione dei 27 ordinamenti nazionali per offrire alle imprese un’identità giuridica immediatamente riconoscibile in tutta l’Unione.
Grazie a un’interfaccia digitale basata sul sistema **Bris** (l’interconnessione dei registri delle imprese), sarà possibile costituire una Eu Inc. interamente online.
La proposta prevede due percorsi:
- Procedura Fast-Track: basata su modelli standard, garantisce la registrazione entro 48 ore con un costo massimo di 100 euro;
- Procedura Tailor-Made: per esigenze più complesse, che segue i tempi e i costi delle normative nazionali pur mantenendo la matrice europea.
Il sistema si fonderà sul principio del “once-only“: le informazioni fornite all’avvio verranno condivise automaticamente tra registri, autorità fiscali ed effettivi beneficiari, eliminando inutili duplicazioni burocratiche.
Tra le caratteristiche della Eu Inc. si segnala che:
- non è previsto alcun obbligo di versamento minimo iniziale di capitale;
- le “azioni” possono essere prive di valore nominale e sono integralmente dematerializzate, agevolando i trasferimenti online e l’ingresso di investitori;
- l’organo amministrativo può essere composto anche da un solo membro e le assemblee possono svolgersi totalmente in digitale.
Nonostante la spinta verso la velocità, la proposta non rinuncia ai controlli di legalità. Il ruolo del notaio (o delle autorità competenti nazionali) resterà centrale per prevenire abusi, venendo però integrato in un flusso digitale coordinato.
Per facilitare l’operatività internazionale, i documenti societari saranno esenti da “legalizzazione o apostille” e gli atti dovranno essere redatti sia nella lingua nazionale che in una lingua d’uso negli affari internazionali.
Il regolamento introduce anche procedure semplificate per la liquidazione di società solvibili e strumenti specifici per l’insolvenza delle startup.
La Eu Inc. non sostituirà le forme societarie esistenti, ma si affiancherà ad esse.
IMPOSTE DIRETTE
Global minimum tax: le specifiche tecniche per la dichiarazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 aprile 2026, n. 111091
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 111091 dell’8 aprile 2026, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla Global minimum tax.
Tale sistema, volto a garantire un livello impositivo minimo per i grandi gruppi multinazionali e le imprese nazionali di rilevanti dimensioni, prevede la presentazione di un modello di dichiarazione annuale per l’imposizione integrativa.
Le nuove specifiche riguardano l’invio dei dati relativi all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale.
AGEVOLAZIONI
Bonus mobili: la detrazione per il 2026
Anche nel 2026 resta accessibile il bonus mobili, ossia la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio.
Per beneficiare della detrazione è necessario che gli acquisti siano collegati a interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.
La data di inizio degli interventi deve essere anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese per mobili ed elettrodomestici.
Inoltre, gli interventi edilizi devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui vengono effettuati gli acquisti agevolabili. Quindi, per le spese sostenute nel 2026, i lavori di ristrutturazione non devono essere stati avviati prima del 1° gennaio 2025.
AGEVOLAZIONI
Bonus “nuovi nati 2026”: al via le domande sul portale INPS
L’INPS ha ufficialmente aperto le procedure telematiche per richiedere il bonus “nuovi nati 2026”, la misura di sostegno pensata per accompagnare le famiglie nei primi, bellissimi (e costosi) mesi di vita dei piccoli.
Possono richiederlo i genitori di bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2026.
Il beneficio è legato all’ISEE del nucleo familiare, con importi proporzionali alla fascia di reddito per garantire maggiore supporto a chi ne ha più bisogno.
La domanda può essere presentata:
- esclusivamente online attraverso il portale istituzionale INPS, accedendo con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS,
- entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
Per approfondire: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-nuovi-nati.html.
APPROFONDIMENTI
IVA
Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2026
Scade il 30 aprile 2026 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2026.
Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso:
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011.
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
IVA
Il recupero dell’IVA su crediti inesigibili
Con l’avvicinarsi del 30 aprile, si riporta l’attenzione su un’importante tema legato ai crediti non incassati da clienti soggetti a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, ecc.).
Si ricorda che è possibile recuperare l’IVA senza dover attendere la chiusura della procedura, ma anche che il diritto al recupero è legato a scadenze molto rigide.
Per tutte le procedure aperte dopo il 26 maggio 2021, non è più necessario attendere il decreto di chiusura o il piano di riparto finale. Il diritto a emettere la nota di variazione IVA sorge nel momento stesso in cui il debitore viene assoggettato alla procedura, ovvero:
- dalla data della sentenza di liquidazione giudiziale;
- dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.
Se un cliente è stato assoggettato a una procedura concorsuale nel corso del 2025, si apre quindi una finestra temporale specifica per agire:
- termine di emissione: la nota di variazione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è nata la procedura. Per le procedure nate nel 2025, il termine ultimo è il 30 aprile 2026;
- termine di detrazione: se la nota di variazione viene emessa in questi giorni (entro il 30 aprile 2026), l’IVA potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2026 o, al più tardi, nella dichiarazione IVA da presentare nel 2027.
Superata la data del 30 aprile 2026, non sarà più possibile emettere note di variazione per le procedure nate nel 2025, con conseguente perdita definitiva del diritto al recupero dell’imposta.
Un esempio: la società (Alfa) vanta un credito di 10.000 € + IVA (2.200 €) verso un cliente (Beta) che è stato dichiarato insolvente con sentenza del 15 ottobre 2025.
- Entro il 30 aprile 2026 Alfa deve emettere una nota di variazione in diminuzione.
- I 2.200 € di IVA verranno recuperati nella prima liquidazione IVA utile del 2026 o a conguaglio nella dichiarazione annuale IVA 2027.
Qualora la procedura concorsuale dovesse terminare con un riparto parziale, sarà necessario emettere una nota di variazione in aumento per la sola quota di IVA riscossa, restituendola allo Stato.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Giovedì 30 aprile 2026 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Telematica |
| Giovedì 30 aprile 2026 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi | Telematica |
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