3° Contenuto: Bonus nuovi nati 2026: disciplina e istruzioni INPS

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 22 APRILE 2026

La Circolare INPS n. 45/2026 chiarisce in modo operativo regole, requisiti e procedura del Bonus nuovi nati. L’impostazione della misura è quella di un contributo una tantum di importo pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o entrato in famiglia. Dietro questa semplicità si muove una disciplina tutt’altro che banale, soprattutto nella parte relativa a requisiti e gestione operativa delle domande; aspetti sui quali la Circolare interviene con maggiore dettaglio.

Premessa

Con la Circolare n. 45 del 10 aprile 2026, l’INPS ha messo a sistema le regole del Bonus nuovi nati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 . L’impostazione della misura è quella di un contributo una tantum di importo pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o entrato in famiglia.

Dietro questa semplicità si muove una disciplina tutt’altro che banale, soprattutto nella parte relativa a requisiti e gestione operativa delle domande; aspetti sui quali la circolare interviene con maggiore dettaglio.

Il bonus si applica agli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 e, per quanto riguarda l’annualità 2026, riguarda nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Non si tratta, dunque, di una misura strutturale continuativa, ma di un intervento puntuale, pensato per sostenere le famiglie nel momento iniziale.

Requisiti: una platea ampia, ma con condizioni precise

Per accedere al bonus non basta l’evento nascita o adozione, ma è necessario soddisfare una serie di requisiti che devono essere tutti presenti.

→ Il primo elemento riguarda la cittadinanza e il titolo di soggiorno.
La platea è più ampia di quanto si potrebbe pensare a una prima lettura della norma; difatti, possono accedere:

    • i cittadini italiani;
    • i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
    • i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il punto interessante arriva con l’interpretazione offerta dalla Circolare , che amplia ulteriormente l’accesso. Possono infatti beneficiare del bonus anche i titolari di permesso unico di lavoro o di permesso per ricerca, purché di durata superiore a 6 mesi.
Ma soprattutto, in linea con il diritto europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’INPS chiarisce che non è necessario limitarsi alle tipologie di permesso espressamente indicate dalla legge. Il criterio sostanziale diventa la durata: sono ammessi anche altri permessi di soggiorno, purché abbiano una validità non inferiore a 1 anno. È un passaggio importante, perché evita esclusioni rigide e rende la misura più coerente con il quadro europeo.

Sono inoltre equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale.

Un caso a parte riguarda i cittadini del Regno Unito: chi risulta residente in Italia entro il 31 dicembre 2020 continua a essere trattato come cittadino UE; per chi si è trasferito successivamente, valgono invece le regole previste per i cittadini extracomunitari.

→ Il secondo requisito è la residenza. Il genitore che presenta la domanda deve essere residente in Italia, ma non solo al momento della richiesta: la residenza deve essere continuativa dalla data dell’evento fino alla presentazione della domanda. È una condizione coerente con la finalità della misura, che è quella di sostenere la natalità sul territorio nazionale.

→ Il terzo requisito è quello economico. Qui entra in gioco l’ISEE, che non deve superare i 40.000 euro. Ma la circolare introduce un elemento correttivo rilevante: dal valore ISEE vanno sottratti gli importi percepiti a titolo di Assegno unico e universale.
In pratica, si evita che un sostegno già ricevuto penalizzi l’accesso a un altro. Il meccanismo è tecnico, ma l’effetto è semplice: l’ISEE “utile” ai fini del bonus può risultare più basso rispetto a quello ordinario.

L’esempio fornito è chiarificatore: con un ISEE di 41.000 euro e un AUU di 3.100 euro, la quota da sottrarre (in base alla scala di equivalenza) è di 1.000 euro. Il valore rilevante scende così a 40.000 euro, consentendo l’accesso.

Infine, l’evento. Per il 2026, il bonus spetta per figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno. Nei casi di adozione, il beneficio riguarda solo i minori.

La Circolare chiarisce anche quale data considerare:

  • per l’affidamento preadottivo rileva l’ingresso del minore in famiglia disposto dal Tribunale;
  • per le adozioni internazionali, invece, la trascrizione nei registri dello stato civile.

Una scelta che privilegia il momento in cui il minore entra effettivamente nel nucleo familiare.

È previsto, inoltre, il riconoscimento del bonus anche nei casi in cui il minore sia deceduto prima della domanda, a condizione che sia stata presentata una DSU valida.

Domanda: tempi stretti e procedura interamente digitale

Il bonus non viene riconosciuto automaticamente, ma occorre presentare apposita domanda.

Può presentarla uno solo dei genitori. Nei casi di genitori non conviventi, la richiesta spetta al genitore che vive con il figlio. Se il genitore è minorenne o incapace, interviene chi esercita la responsabilità genitoriale o il tutore.

Il punto più delicato è rappresentato dai tempi: la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall’evento. Si tratta di un termine perentorio, la cui mancata osservanza comporta la perdita del diritto. Non è quindi un aspetto formale, ma sostanziale.

Dal punto di vista operativo, la procedura è ormai standardizzata con accesso tramite portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS o utilizzo dell’app INPS mobile, oppure mediante Contact Center o patronati.

Per presentare la domanda è necessario avere un ISEE in corso di validità oppure aver già presentato la DSU.

La compilazione richiede diverse dichiarazioni: cittadinanza o titolo di soggiorno, residenza, dati del figlio, evento che dà diritto al bonus. Se il permesso di soggiorno è scaduto, è comunque possibile procedere indicando la richiesta di rinnovo.

Va poi indicata la modalità di pagamento:

  • accredito su IBAN (anche estero in area SEPA, con apposita documentazione) oppure
  • bonifico domiciliato.

Il sistema consente anche di riutilizzare IBAN già registrati presso l’INPS.

Una volta inviata, la domanda può essere monitorata online: è possibile verificarne lo stato, scaricare le ricevute e aggiornare i dati.

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è rappresentato dal fatto che l’erogazione avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, nei limiti delle risorse disponibili. Questo significa che la tempestività non è solo consigliata, ma può diventare decisiva.

In concreto: dove si annidano le criticità

Nel complesso, la misura è lineare, ma l’esperienza operativa suggerisce alcune aree di attenzione.

→ La prima è l’ISEE. Errori nella DSU o attestazioni non aggiornate possono compromettere l’accesso al bonus. Il meccanismo di neutralizzazione dell’AUU, poi, richiede una corretta comprensione tecnica.

→ La seconda riguarda i tempi. I 120 giorni scorrono rapidamente, soprattutto nei casi più complessi (adozioni, situazioni familiari articolate). Ritardi nella presentazione possono portare alla decadenza.

→ Un terzo punto riguarda la gestione dei casi particolari: nascite gemellari, adozioni multiple, genitori non conviventi. Situazioni che richiedono attenzione per evitare errori o duplicazioni.

Una misura semplice, ma da gestire con attenzione

La Circolare INPS n. 45/2026 rende più chiaro il funzionamento del Bonus nuovi nati, soprattutto nei suoi aspetti pratici. La misura è, nella sua struttura, semplice: importo fisso, evento definito, procedura standardizzata. Ma l’accesso richiede attenzione ai dettagli, in particolare su requisiti, ISEE e tempistiche.

Per operatori e professionisti, il valore della Circolare sta nell’offrire una guida concreta per evitare errori e garantire che il beneficio arrivi effettivamente ai destinatari.

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