4° Contenuto riservato: Responsabilità datoriale e gestione dei rischi nel lavoro agile: il nuovo assetto normativo

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 27 APRILE 2026

L’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce significative novità nel quadro normativo del lavoro agile, modificando direttamente il D.Lgs. n. 81/2008. L’intervento legislativo pone l’informativa scritta annuale come pilastro centrale della tutela prevenzionistica, delineando un nuovo equilibrio di responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore in contesti esterni ai locali aziendali.

Dal lavoro “in presenza” al lavoro agile: la crisi delle categorie tradizionali di prevenzione

L’evoluzione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ha imposto, nel corso degli ultimi anni, una profonda riflessione sulle categorie giuridiche tradizionali legate alla tutela della salute e della sicurezza. Il consolidarsi del lavoro agile, originariamente disciplinato dalla Legge n. 81/2017, ha reso evidente come il concetto di prevenzione non possa più restare ancorato esclusivamente alla disponibilità fisica dei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro. In questo scenario, l’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, definita come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, interviene in modo incisivo sul Testo Unico della Sicurezza, recependo istanze dottrinali e prassi applicative che richiedevano una maggiore certezza operativa. La nuova norma, la cui operatività è fissata per il 7 aprile 2026, non si limita a un richiamo formale, ma integra il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con l’inserimento del nuovo comma 7-bis all’interno dell’articolo 3.

La riforma del 2026 e l’inserimento del comma 7‑bis nell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008

Entrando nel merito delle modifiche tecniche, il legislatore ha scelto di valorizzare l’informativa scritta quale strumento cardine per l’adempimento degli obblighi datoriali quando la prestazione viene resa in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica dell’azienda. Tale documento, che deve essere consegnato con cadenza almeno annuale sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ha l’obiettivo di individuare puntualmente i rischi generali e quelli specifici derivanti dalla particolare modalità di esecuzione del rapporto.

Un aspetto di particolare rilievo riguarda il focus obbligatorio sui rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali, un ambito che la norma intende presidiare con maggiore vigore visti i potenziali impatti sulla salute oculistica e posturale dei lavoratori da remoto. La novella normativa chiarisce inoltre che l’assolvimento degli obblighi di sicurezza tramite l’informativa è limitato a quanto effettivamente compatibile con la modalità agile, restando comunque fermo il dovere di cooperazione attiva in capo al lavoratore per l’attuazione delle misure predisposte.

Il rafforzamento del regime sanzionatorio e il superamento dell’adempimento meramente formale

Un passaggio fondamentale di questa riforma risiede nell’aggiornamento del regime sanzionatorio previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008. L’omessa o incompleta consegna dell’informativa annuale viene ora equiparata ad altre gravi violazioni in materia di informazione e formazione, esponendo il datore di lavoro a sanzioni di natura penale che possono tradursi nell’arresto da 2 a 4 mesi o in ammende pecuniarie significative. Questa scelta legislativa sottende la volontà di sottrarre l’informativa alla dimensione del mero adempimento burocratico per restituirle una funzione di garanzia sostanziale, incentivando la diffusione di una cultura della sicurezza che sia realmente integrata nei processi di organizzazione flessibile del lavoro.

Dall’analisi del nuovo quadro regolatorio emerge una visione della prevenzione più dinamica e partecipativa, dove la distanza fisica tra le parti non attenua la responsabilità datoriale ma ne muta le modalità di espressione. Appare condivisibile la scelta di inserire queste disposizioni all’interno del nucleo centrale del Testo Unico sulla sicurezza, evitando la frammentazione normativa e garantendo l’unitarietà del sistema di tutele per tutti i prestatori, indipendentemente dal luogo di lavoro.

La sfida sarà ora quella di tradurre questi precetti in documenti informativi di qualità, che non siano semplici elenchi di divieti ma veri strumenti operativi capaci di orientare i comportamenti del lavoratore. In ultima analisi, la riforma sembra indicare una strada precisa, la sicurezza nel lavoro agile non si ottiene attraverso una vigilanza impossibile sui luoghi privati, ma attraverso una solida consapevolezza dei rischi e una costante responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro.

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