CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI CARLA DE LUCA | 28 APRILE 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming il Webinar Come fare dal titolo“Come depositare un bilancio in casi particolari”.
Il Corso affronta in modo operativo i principali casi particolari nella redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio di liquidazione, con attenzione agli aspetti civilistici, fiscali e informativi. Attraverso esempi concreti e simulazioni, viene illustrato come gestire situazioni complesse come perdite rilevanti e continuità aziendale, compensi amministratori non corrisposti, bilanci “a cavallo” di operazioni straordinarie e ricostruzioni di patrimonio netto in contesti di liquidazione o conferimento. Il percorso combina analisi normativa (OIC, TUIR, Codice civile) e casi pratici tratti dall’esperienza professionale, fornendo strumenti immediatamente applicabili nella consulenza alle imprese.
Quesito n. 1 – Consorzio con cessata attività e deposito del bilancio finale
Domanda
Consorzio ha cessato ogni attività il 31 dicembre 2025, come si deposita il bilancio finale?
Risposta
Per un consorzio che cessa l’attività al 31 dicembre 2025, in molti casi non si deposita un “bilancio finale di liquidazione” al Registro Imprese, ma si procede solo alla pratica di scioglimento/cancellazione secondo le istruzioni camerali; bisogna però distinguere se il consorzio è “con attività esterna” e come è iscritto.
I consorzi con attività esterna iscritti al Registro Imprese non sono, di regola, tenuti al deposito del bilancio finale di liquidazione, perché non equiparati a società di capitali ai fini di questo adempimento.
Per essi si applicano gli obblighi di deposito del bilancio d’esercizio (art. 2615-bis c.c.), ma le guide camerali precisano che il bilancio finale non va presentato, mentre si presenta il modello di scioglimento/cancellazione. Le istruzioni di alcune Camere di Commercio (es. Trento, Torino) indicano che: il bilancio finale di liquidazione va depositato con modello S3 solo per s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società consortili e cooperative; i consorzi con attività esterna sono esclusi da questo deposito specifico del bilancio finale di liquidazione, pur dovendo comunque presentare le pratiche di cessazione/cancellazione al Registro imprese.
In pratica, per il tuo consorzio che ha cessato l’attività al 31 dicembre 2025:
• redigi internamente un prospetto di chiusura (bilancio di cessazione) con evidenza di attivo, passivo e riparto;
• presenti al Registro Imprese la pratica di cessazione/cancellazione (modello S3 o modello specifico previsto dalla tua CCIAA), allegando gli atti richiesti (delibera di scioglimento/cessazione, eventuale piano di riparto se richiesto).
Quesito n. 2 – Deposito bilanci intermedi di liquidazione e sanzioni per tardivo deposito
Domanda
S.r.l. in liquidazione da luglio 2020 che ha provveduto a depositare il solo primo bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2020. Per un contenzioso con la casa di software nel corso del 2021 la stessa software house le ha bloccato il gestionale. Tali bilanci sono stati depositati (anni 2021, 2022, 2023 e 2024) in data 21 marzo 2026 con assemblee datate 9 marzo 2026: la CCIAA può comminare sanzioni alla società?
Risposta
Sì, la CCIAA può comunque irrogare le sanzioni per tardivo deposito dei bilanci, anche se si tratta di bilanci di liquidazione depositati “in blocco” nel 2026.
Il bilancio (anche di società in liquidazione) va depositato entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea.
Per le società di capitali, il tardivo o omesso deposito è sanzionato ai sensi dell’art. 2630 c.c., con sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori o liquidatori obbligati.
Le società in liquidazione sono comunque tenute al deposito dei bilanci di esercizio/intermedi, salvo che si arrivi direttamente al bilancio finale di liquidazione con contestuale richiesta di cancellazione.
Se i bilanci intermedi non vengono depositati per oltre tre anni consecutivi, l’Ufficio può procedere anche alla cancellazione d’ufficio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per gli anni omessi se ancora accertabili.
Le Camere di Commercio, in applicazione dell’art. 2630 c.c. e delle proprie tabelle, prevedono in genere:
- importi “base” per ritardato od omesso deposito di bilancio (con scaglioni a seconda del ritardo, es. 91,56 euro per ritardo entro 30-60 giorni, 274,67 oltre 60 giorni, per ciascun soggetto obbligato, poi rideterminati ai minimi/massimi ex art. 2630 c.c.);
- aumento di un terzo se l’omissione riguarda il deposito dei bilanci.
Nel tuo caso, trattandosi di bilanci 2021-2024 depositati solo nel 2026, il ritardo è ben oltre i 60 giorni per ciascun esercizio, quindi la CCIAA ha titolo per contestare il tardivo deposito per ogni anno e per ogni liquidatore tenuto all’adempimento.
La circostanza del blocco del gestionale da parte della software house può essere fatta valere solo come elemento per chiedere: l’applicazione del minimo edittale; oppure, se ben documentata e riconducibile a causa a voi non imputabile, una possibile archiviazione in autotutela, se la CCIAA la ritiene effettivamente “forza maggiore”.
In generale, però, la giurisprudenza e la prassi camerale tendono a considerare l’organizzazione dei mezzi (compreso l’uso di altro gestionale o strumenti alternativi) come onere dell’organo gestorio/liquidatore; quindi, l’esonero totale è tutt’altro che scontato.
Quesito n. 3 – Bilancio di liquidazione e perdita di recuperabilità: svalutazione di partecipazioni e finanziamenti verso società assoggettate a procedura concorsuale
Domanda
S.r.l. in liquidazione da novembre 2025. La società include tra le immobilizzazioni una partecipazione in una società che ha depositato i libri in tribunale, con liquidazione giudiziale del 12/2025. Oltre alla partecipazione, vantava verso la stessa società anche un finanziamento infruttifero. Alla richiesta del tribunale non è stato dato riscontro: come devo trattare tali poste in bilancio e nella nota integrativa?
Risposta
La partecipazione e il finanziamento verso la società in liquidazione giudiziale, alla data 12/2025, sono in sostanza inesigibili e vanno normalmente azzerati (o fortemente svalutati) in bilancio, con adeguata informativa in nota integrativa.
Dal momento in cui la partecipata entra in liquidazione giudiziale, viene meno il presupposto di continuità e la valutazione delle poste deve avvenire con criteri di realizzo/liquidazione, non più di funzionamento.
Per la tua s.r.l., già in liquidazione da 11/2025, ciò rafforza l’obbligo di rappresentare le attività per il presumibile valore di realizzo, coerentemente con la funzione del bilancio di liquidazione.
Partecipazione nella società in liquidazione giudiziale:
- In pratica:
- la partecipazione in una società assoggettata a liquidazione giudiziale di regola non ha più valore, salvo specifiche e concrete attese di riparto;
- in assenza di riscontri dal Tribunale/curatore e con patrimonio netto verosimilmente negativo, la prudenza impone l’azzeramento del valore(svalutazione totale) già nel bilancio al 31 dicembre 2025 o nel primo bilancio successivo utile.
- Contabilmente potresti rilevare una svalutazione della partecipazione a conto economico (voce D19, o equivalente schema di liquidazione), portandola a zero.
In nota integrativa illustrare il fatto che la partecipata è in liquidazione giudiziale dal 12/2025; motivare la svalutazione integrale per perdita di recuperabilità del valore, segnalando anche l’assenza di riscontri alla richiesta del Tribunale.
Il credito per finanziamento infruttifero è anch’esso un credito verso soggetto in procedura concorsuale, con probabilità di recupero nulla o marginale. In assenza di attese realistiche di riparto, è corretto procedere a svalutazione integrale del credito, con stanziamento di un fondo svalutazione crediti o direttamente stornando il valore del credito. In nota integrativa è bene indicare la natura del credito (finanziamento infruttifero verso partecipata), il fatto che il debitore è in liquidazione giudiziale e che il tribunale non ha dato riscontro/coinvolgimento; esplicitare che, in applicazione del principio di prudenza e dei criteri di liquidazione, il credito è stato integralmente svalutato.
Il mancato riscontro alla richiesta del tribunale non cambia, di per sé, la sostanza contabile: la società debitrice è in liquidazione giudiziale e il tuo credito (partecipazione + finanziamento) è subordinato alle regole della procedura, con probabilità di soddisfazione praticamente nulla.
Tuttavia, in chiave di responsabilità del liquidatore, è importante che il bilancio di liquidazione rappresenti correttamente l’inesigibilità di tali poste e che la nota integrativa dia conto della situazione, così da evitare contestazioni di sopravvalutazione dell’attivo.
Quesito n. 4 – Stampa del bilancio nel libro verbali
Domanda
Il fascicolo di bilancio XBRL deve essere stampato sul libro verbali assemblee o va solo richiamato in assemblea quale allegato e non stampato sul bollato ma solo su carta semplice? La copia originale è disponibile in CCIAA?
Risposta
Non è necessario (né usuale) trascrivere integralmente il fascicolo di bilancio XBRL sul libro delle assemblee; è sufficiente richiamarlo nel verbale come allegato, conservandone una copia cartacea semplice al fascicolo sociale, mentre l’originale informatico resta quello depositato in CCIAA.
Nel libro verbali assemblee si trascrive il verbale di approvazione del bilancio, con gli estremi essenziali del documento approvato (esercizio, utile/perdita, eventuale destinazione).
Il bilancio approvato viene poi depositato al Registro Imprese in formato XBRL (più gli allegati in PDF/A: verbale, relazioni, ecc.) e il file XBRL firmato digitalmente costituisce l’originale informatico.
Le istruzioni camerali chiariscono che tutti gli “altri” documenti (relazioni, verbale di approvazione, ecc.) accompagnano il bilancio XBRL come allegati, ma non impongono la trascrizione del contenuto del file XBRL sui libri sociali.
Quesito n. 5 – S.r.l. inattiva e bilanci omessi: messa in liquidazione e scioglimento con procedura semplificata senza intervento notarile
Domanda
S.r.l. gestita nel 2025 con bilanci 2024 e 2023 non depositati, ditta praticamente inattiva. È possibile metterla in liquidazione ricostruendo bilanci ad oggi e scioglierla? Senza passare da notaio per ovvi motivi di mancanza fondi?
Risposta
Sì, puoi mettere la s.r.l. in liquidazione anche ora, ricostruendo la situazione contabile attuale, e puoi farlo senza notaio usando la procedura semplificata, ma restano i profili di sanzioni per i bilanci non depositati.
Per le s.r.l. è ammessa la messa in liquidazione senza atto notarile quando:
- esiste una causa di scioglimento tra quelle dell’art. 2484, nn. 1‑5, c.c. (impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, decorso del termine, ecc.);
- non è necessario modificare lo statuto (quindi la semplice decisione di scioglimento + nomina liquidatore basta, in forma di verbale assembleare “privato”).
Operativamente, la procedura “semplificata” prevede:
- dichiarazione dell’organo amministrativo che accerta la causa di scioglimento;
- assemblea che delibera lo scioglimento e nomina il liquidatore con verbale non notarile;
- deposito telematico di dichiarazione di scioglimento e verbale di nomina liquidatore al Registro Imprese.
Anche se i bilanci 2023 e 2024 non sono stati depositati, puoi:
- ricostruire la contabilità al 31 dicembre 2024 e poi alla data di scioglimento (es. oggi) per predisporre una situazione/bilancio “iniziale” di liquidazione da consegnare al liquidatore;
- far redigere poi al liquidatore i bilanci di liquidazione (intermedio/i e finale) e depositare almeno l’ultimo bilancio approvato e quello finale al Registro Imprese.
Il fatto che la società sia “praticamente inattiva” semplifica la ricostruzione (pochi movimenti), ma non elimina l’obbligo formale dei bilanci: quelli 2023 e 2024 restano in ritardo/omessi fino al deposito.
Quesito n. 6 – Perdite rilevanti e capitale sociale: obblighi degli amministratori e limiti alla continuità aziendale
Domanda
Gli amministratori possono ignorare perdite che erodono il capitale confidando in un futuro recupero?
Risposta
No, non possono limitarsi a “sperare” in un recupero futuro.
Devono valutare in modo prudente se la continuità aziendale è ancora appropriata e, in presenza di perdite rilevanti, hanno il dovere di convocare l’assemblea e informarla.
Ignorare o rinviare sistematicamente la gestione delle perdite può integrare responsabilità verso la società, i soci e i creditori, specie se nel frattempo vengono assunte nuove obbligazioni.
Quesito n. 7 – Rinvio della formalizzazione delle perdite: rischi per la corretta rappresentazione del capitale e responsabilità degli amministratori
Domanda
Perché è rischioso rinviare ripetutamente la formalizzazione delle perdite (mancata convocazione assemblea, mancata riduzione del capitale)?
Risposta
Perché si crea uno scollamento tra la realtà economica e la rappresentazione giuridica della società: all’esterno appare un certo capitale sociale, ma in concreto è già stato eroso.
In caso di insolvenza, questo può essere visto come gestione non diligente o addirittura dolosa, con possibile responsabilità personale degli amministratori.
Inoltre, rinviare le decisioni rende più difficile trovare soluzioni ordinarie (ricapitalizzazione) e porta più facilmente a esiti “patologici” (procedure concorsuali).
Quesito n. 8 – TFM: dossier di congruità
Domanda
Quali accorgimenti pratici possono ridurre il rischio di contestazioni fiscali sulla congruità del TFM?
Risposta
È opportuno predisporre un vero e proprio “dossier di congruità” che documenti: criteri di calcolo adottati (es. percentuale del compenso annuo), dati dimensionali (fatturato, organico, margini), descrizione delle responsabilità dell’amministratore e motivazioni economiche della scelta.
In più, occorre fissare il TFM con atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e mantenere un rapporto ragionevole tra quota annua di accantonamento e risultato d’esercizio (ad es. evitare che l’accantonamento azzeri in modo sistematico l’utile).
Quesito n. 9 – Deposito del bilancio di società trasformata da s.n.c. in s.r.l.
Domanda
Il primo bilancio d’esercizio dopo la trasformazione da s.n.c. in s.r.l. deve riferirsi solo al periodo successivo alla trasformazione o all’intero esercizio?
Risposta
Civilisticamente si redige un unico bilancio annuale riferito all’intero esercizio in cui avviene la trasformazione, predisposto secondo le regole delle società di capitali.
Fiscalmente, però, il periodo d’imposta è sdoppiato: una prima frazione ante trasformazione (tassata per trasparenza in capo ai soci) e una seconda frazione post trasformazione soggetta a IRES in capo alla s.r.l..
Quesito n. 10 – Trattamento delle riserve formate con utili ante trasformazione
Domanda
Come devono essere riportate nel bilancio della s.r.l. le riserve formate con utili ante trasformazione della s.n.c.?
Risposta
Le riserve costituite con utili già tassati per trasparenza in capo ai soci prima della trasformazione devono essere iscritte distintamente nel patrimonio netto della s.r.l., con chiara indicazione della loro origine “ante trasformazione”.
Questa separata evidenza consente, in caso di futura distribuzione o imputazione a capitale, di evitare una doppia imposizione e di applicare il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 170, comma 3, TUIR.
Quesito n. 11 – Quadro atto – Verbale di distribuzione utili del modello RAP
Domanda
La s.r.l. Alfa approva il bilancio 2025 con un utile di esercizio pari a 120.000 euro, che l’assemblea del 30 aprile 2026 delibera di distribuire ai soci per 90.000 euro, lasciando 30.000 euro a riserva.
Il legale rappresentante, tramite il proprio commercialista, deve procedere alla registrazione del verbale di distribuzione utili all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello RAP.
Entro quale termine deve essere effettuata la registrazione e quali dati vanno indicati nel “Quadro atto – Verbale di distribuzione utili” del modello RAP, con riferimento all’utile conseguito e agli utili distribuiti?
Risposta
Il verbale di distribuzione degli utili deve essere registrato, tramite modello RAP telematico, entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare, quindi entro il 30 maggio 2026.
Nel “Quadro atto – Verbale di distribuzione utili” del modello RAP occorre indicare:
- alla voce “Totale utile conseguito”: l’importo dell’utile di esercizio risultante dal bilancio approvato, cioè 120.000 euro;
- alla voce “Importo utile distribuito ai soci”: l’ammontare dell’utile che l’assemblea ha deliberato di assegnare ai soci, cioè 90.000 euro.
Il residuo di 30.000 euro, destinato a riserva, non viene riportato come importo distribuito ma risulta indirettamente come differenza tra utile conseguito e utile distribuito.
Quesito n. 12 – Modello RAP: verbale di distribuzione utili
Domanda
Nel compilare il modello RAP per la registrazione telematica del verbale di distribuzione degli utili societari, quale “Tipologia di atto” deve essere indicata e quali sono gli altri dati essenziali da riportare nel frontespizio in relazione alla delibera?
Risposta
Per la registrazione telematica del verbale di distribuzione degli utili va utilizzato il modello RAP con il modulo aggiuntivo dedicato e, nella casella “Tipologia di atto”, deve essere selezionato il codice 3 – “Verbale di distribuzione utili” (secondo le istruzioni aggiornate 2025).
Nel frontespizio vanno inoltre indicati: i dati del richiedente (società o intermediario incaricato), gli estremi della delibera (data del verbale di distribuzione utili), gli uffici competenti e la richiesta di registrazione in via telematica, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla delibera.
Quesito n. 13 – Modello RAP: i documenti da allegare
Domanda
Per la richiesta di registrazione via web del verbale di distribuzione degli utili tramite modello RAP, quali documenti devono essere allegati e in quale formato deve essere predisposto il file da caricare nella procedura “RAP web”?
Risposta
Devono essere allegati, in un unico file, il verbale di distribuzione utili sottoscritto dalle parti, gli eventuali allegati richiamati nell’atto (es. elenco soci, prospetti di riparto) e la copia del documento di identità in corso di validità delle parti che hanno firmato.
Il file unico va predisposto in formato TIF/TIFF oppure PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), secondo le specifiche dell’Agenzia; questo file viene caricato nella sezione allegati del servizio “Rap web”, che poi calcola e consente il pagamento in autoliquidazione delle imposte di registro e di bollo
Quesito n. 14 – Bilancio finale di liquidazione i documenti da allegare
Domanda
Se devo depositare un bilancio finale di liquidazione che documenti devo allegare?
Risposta
Per il deposito del bilancio finale di liquidazione al registro imprese devi allegare sempre il bilancio finale (con piano di riparto) e, se presenti, le relazioni degli organi di controllo/revisione.
I documenti obbligatori da allegare sono:
- Bilancio finale di liquidazione in formato PDF/A (non XBRL), sottoscritto digitalmente dal/liquidatore/i.
- Piano di riparto: è parte inscindibile del bilancio finale e deve essere allegato (integrato nel bilancio o come allegato separato, ma sempre nello stesso file pratica).
- Documentazione che prova l’approvazione da parte dei soci: verbale assembleare o decisione dei soci che approva il bilancio finale, oppure quietanze di tutti i soci in caso di approvazione tacita, secondo le istruzioni della tua Camera di Commercio.
Documenti normalmente richiesti se esistono gli organi:
- Relazione dell’organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico o altro organo di controllo, se nominato).
- Relazione del revisore legale o della società di revisione, se nominati, ciascuna come file separato allegato alla domanda.
- Modello S3 compilato nel riquadro “Bilancio finale di liquidazione” (ed eventualmente nel riquadro “Istanza di cancellazione” se fai contestuale cancellazione).
Tutti i documenti allegati in formato ammesso dalla CCIAA (di regola PDF/A) e firmati digitalmente dai liquidatori e, se richiesto, dai professionisti coinvolti.
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