COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 28 APRILE 2026
L’INPS con la Circolare n. 47 del 21 aprile 2026 ha reso noti, per l’anno in corso, gli importi da considerare per procedere al calcolo delle prestazioni economiche relative alla malattia, alla maternità e paternità e di tubercolosi.
Premessa
Ad inizio anno l’INPS ha comunicato, attraverso la sua Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’importo relativo al limite minimo della retribuzione giornaliera e degli altri importi utili per procedere al calcolo degli importi contributivi dovuti per la generalità dei lavoratori. Invece con la Circolare n. 47/2026 ha indicato gli importi che dovranno essere considerati per procedere al calcolo delle prestazioni economiche relative alla malattia, maternità/paternità e tubercolosi.
Le retribuzioni per l’anno 2026
Diverse sono le categorie di lavoratori a cui si fa riferimento a cui possono essere corrisposte le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi durante i periodi di paga dell’anno in corso.
Per quanto attiene all’indennità di tubercolosi, se deve essere erogata in maniera fissa, gli importi da considerare per il 2026 sono quelli riportati nella Circolare INPS n. 2 del 15 gennaio 2026.
La prima categoria di lavoratori considerata è quella dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto. Per questi lavoratori la retribuzione da considerare non deve risultare inferiore a 58,13 euro, ovvero all’importo del minimale giornaliero previsto per l’anno 2026.
La seconda categoria è quella dei lavoratori agricoli suddivisi in:
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori autonomi agricoli.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato l’importo retributivo da considerare per l’anno 2026 è pari a 51,70 euro.
Invece per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni i salari da considerare per il calcolo delle prestazioni economiche relative alla maternità/paternità per l’anno 2026 non è stato ancora reso noto. Pertanto, l’INPS ha indicato di dover far riferimento all’importo dei salari relativi all’anno 2025 per poi, eventualmente, procedere ad un conguaglio.
I salari relativi al 2025 sono stati resi noti dalla Circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025.
Il reddito attualmente applicabile relativamente alle prestazioni di maternità/paternità per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa che venga reso noto quello del 2026, è quello stabilito per il 2025 che è pari a 65,19 euro.
L’INPS ha tenuto a precisare che le prestazioni economiche di maternità/paternità devono essere pagate considerando il reddito medio convenzionale giornaliero valido per stabilire la misura delle pensioni.
L’ultima categoria di lavoratori agricoli considerati sono gli autonomi, ovvero: i coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Per questa categoria di lavoratori l’importo da considerare per l’indennità di maternità/paternità, il congedo parentale dovuto solo alle lavoratrici e quella per l’interruzione di gravidanza è pari a 51,70 euro che corrisponde all’importo minimo di retribuzione giornaliera del 2026 per la qualifica di operaio agricolo. Questo importo deve essere considerato per le nascite ed ingressi in famiglia avvenuti nel 2026 anche quando il periodo indennizzabile è iniziato nell’anno 2025.
Un’altra categoria di lavoratori è quella dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sia che siano italiani che stranieri.
| RETRIBUZIONI ORARIE EFFETTIVE | RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ORARIE DA UTILIZZARE |
| FINO A 9,61 EURO | 8,52 EURO |
| SUPERIORI A 9,61 EURO E FINO A 11,70 EURO | 9,61 EURO |
| SUPERIORI A 11,70 EURO | 11,70 EURO |
Inoltre, sempre per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sia italiani sia stranieri che sono stati assunti per oltre 24 ore settimanali, la retribuzione convenzionale oraria è pari a 6,20 euro.
L’ultima categoria di lavoratori è quella delle seguenti lavoratori autonomi: artigiani, commercianti e pescatori.
Per gli artigiani ed i commercianti l’importo da considerare è pari a 58,13 euro che corrisponde al limite minimo di retribuzione giornaliera riferita al 2026. Tale importo corrisponde alla qualifica di impiegato sia dell’artigianato che del commercio, per gli eventi per i quali il periodo da indennizzare è iniziato nel 2026.
Infine, l’importo da considerare per i pescatori è di 32,30 euro che è la misura del salario giornaliero per il 2026 stabilito per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa. Tale importo è riferito agli eventi per i quali spetta l’indennizzo a partire dal 2026.
Per i lavoratori autonomi l’importo reddituale di riferimento per il diritto ad ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità per il 2026 è pari a 9.532,18 euro.
Importi da considerare per i lavoratori iscritti alla Gestione separata
I lavoratori iscritti alla Gestione separata a cui l’INPS fa riferimento con la Circolare n. 47/2026 sono coloro che non risultano essere già pensionati e coloro che non risultano essere iscritti ad un’altra forma pensionistica. L’INPS ha precisato che per questi lavoratori le aliquote contributive pensionistiche sono state rese note attraverso la Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 emanata dallo stesso Istituto previdenziale. L’aliquota contributiva comprende anche quella riferita alla tutela della malattia, maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare e degenza ospedaliera.
Non devono essere considerati i magistrati onorari confermati non esclusivi.
L’INPS ha ricordato che il minimale di reddito da considerare per il 2026 è pari a 18.808,00 euro su cui dovranno essere applicate le aliquote contributive utili al calcolo del contributo mensile richiesto.
| TIPOLOGIA SOGGETTO | ALIQUOTA | CONTRIBUTO MENSILE |
| Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) | 26,07% | € 408,60 |
| Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) | 26,07% | € 408,60 |
| Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% | € 528,50 |
| Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, i magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria e i titolari di incarichi di ricerca di cui all’art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | 35,03% | € 549,04 |
| Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n. 75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria | 26,03% | € 407,98 |
| Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta | 27,03% | € 423,65 |
Il limite massimo alla retribuzione lorda per il 2026 su cui calcolare i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, così come previsto dall’articolo 2 comma 18 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995, è di 122.295,00 euro.
Per quanto attiene l’erogazione dell’indennità riguardante la degenza ospedaliera e l’indennità di malattia riferiti all’anno 2026, il limite di reddito previsto è pari a 84.424,90 euro che corrisponde al 70% del massimale stabilito per l’anno 2025.
L’indennità di malattia e di degenza ospedaliera sono riconosciute ai lavoratori che, per motivi di salute, si trovano temporaneamente incapaci a svolgere l’attività lavorativa.
L’INPS ha precisato che, in base a quanto stabilito dall’articolo 8 comma 10 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia spettano solo se sono rispettati contemporaneamente i seguenti requisiti:
- nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia/ricovero, risulta accreditato almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata;
- nell’anno solare che precede quello dell’evento di malattia/ricovero, il reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.
Prestazione 2026 per degenza ospedaliera e indennità di malattia (Legge n. 81/2017)
| REQUISITI | ALIQUOTA | IMPORTO SPETTANTE |
| Nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione | 16% | € 53,61 |
| Nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione | 24% | €80,41 |
| Nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. | 32% | € 107,22 |
L’INPS ha chiarito che l’indennità di malattia per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata è pari al 50% dell’importo relativo alla degenza ospedaliera.
Prestazione 2026 indennità di malattia
| REQUISITI | ALIQUOTA | IMPORTO SPETTANTE |
| Nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione | 8% | € 26,80 |
| Nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione | 12% | €40,21 |
| Nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. | 16% | € 53,61 |
Assegno di maternità 2026
Gli assegni di maternità considerati dalla Circolare INPS n. 47/2026 sono di due differenti tipologie:
- l’assegno di maternità erogato dai Comuni;
- l’assegno di maternità erogato dallo Stato.
L’assegno di maternità erogato dai Comuni spetta a chi ha un ISEE non superiore a 20.668,26 euro ed il suo importo mensile è pari a 413,10 euro.
Invece l’assegno di maternità erogato dallo Stato e previsto per lavori atipici e discontinui, da corrispondere nel caso di nascite, affidamenti preadottivi e adozione di minori il cui ingresso in famiglia è avvenuto nel 2026 è pari a 2.543,15 euro.
Indennità congedo parentale
L’importo da prendere come riferimento per l’anno 2026 per stabilire l’indennità spettante come congedo parentale, previsto dall’articolo 34 comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, è 7.954,05 euro, pari al trattamento minimo pensionistico. Quando invece viene richiesto il congedo parentale corrispondente all’estensione facoltativa l’indennità prevista è del 30% nel caso in cui il reddito individuale risulta essere inferiore a 2 volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione che per il 2026 è pari a 19.885,13 euro.
Invece l’indennità economica e l’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore di familiari di soggetti disabili che sono in situazione di gravità devono essere calcolati considerando l’aliquota contributiva del 33% del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), oltre agli importi massimi di retribuzione figurativa che possono essere accreditabili per coprire i periodi di congedo usufruiti nel 2026.
Valori massimi indennità economica calcolati con aliquota 33%
| A | B | C | D |
| ANNO | IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO | IMPORTO MASSIMO INDENNITÀ | IMPORTO MASSIMO GIORNALIERO INDENNITÀ |
| 2026 | € 57.836, 96 | € 43.486,00 | € 119,14 |
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile calcolati con aliquota al 33%
| A | B | C | D |
| ANNO | RETRIBUZIONE FIGURATIVA MASSIMA ANNUA | RETRIBUZIONE FIGURATIVA MASSIMA SETTIMANALE | RETRIBUZIONE FIGURATIVA MASSIMA GIORNALIERA |
| 2026 | € 43.486,00 | € 836,27 | € 119,14 |
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 34, comma 3
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 8, comma 10
- INPS, Circolare 16 luglio 2025, n. 111
- INPS, Circolare 15 gennaio 2026, n. 2
- INPS, Circolare 30 gennaio 2026, n. 6
- INPS, Circolare 21 aprile 2026, n. 47
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