4° Contenuto Riservato: Nuovo rating di legalità: requisiti più stringenti e rafforzamento della compliance

L’OPINIONE

DI ALESSANDRO PESCARI | 30 APRILE 2026

Il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, approvato dall’AGCM con Delibera 27 gennaio 2026, n. 31812 e pubblicato in G.U. il 10 febbraio 2026, introduce un significativo rafforzamento dello strumento, incidendo sia sui presupposti di accesso sia sulle condizioni di mantenimento.

Nuovo rating di legalità

A decorrere dal 16 marzo 2026, il rating di legalità assume durata triennale e viene accompagnato da un ampliamento delle cause ostative e da un rafforzamento degli obblighi informativi.

Le nuove disposizioni evidenziano un’evoluzione sostanziale; il rating non si configura più come mero indicatore reputazionale, ma come presidio strutturato di affidabilità organizzativa. L’Autorità preposta intende valorizzare imprese caratterizzate da assetti solidi, trasparenza gestionale e continuità nei comportamenti conformi alla legalità, attribuendo allo strumento una funzione selettiva sempre più rilevante nelle procedure pubbliche, nei rapporti commerciali e nell’accesso al credito.

Durata e meccanismi premiali

Tra le principali novità si segnala l’estensione della durata del rating da due a tre anni.

Il Regolamento introduce inoltre un meccanismo premiale volto a valorizzare la continuità nel tempo alle imprese che abbiano ottenuto il rinnovo per almeno tre volte consecutive è attribuito un ulteriore segno “+”, nel limite massimo complessivo delle tre stelle.

La previsione rafforza la logica meritocratica dello strumento, premiando non solo il possesso dei requisiti, ma la loro stabilità nel tempo.

Si tratta di un segnale significativo mediante il quale l’AGCM non intende premiare soltanto il possesso del rating in un dato momento, ma la capacità dell’impresa di mantenerlo con continuità nel corso degli anni, testimoniando così un impegno strutturato e non occasionale verso la legalità d’impresa.

Ampliamento delle cause ostative

Particolarmente incisivo è l’intervento sulle cause ostative.

Il nuovo Regolamento interviene sui motivi ostativi al rilascio e al mantenimento del rating, ampliandone significativamente il perimetro.

Sotto il profilo penale, è ostativo l’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. nell’ambito di procedimenti riguardanti i soggetti rilevanti della società richiedente. La novità più rilevante consiste nell’estensione di tale ostatività anche ai reati di cui agli artt. 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 629 (estorsione) e 644 c.p. (usura), nonché ai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui agli artt. 2425 e 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.

Restano inoltre ostative le misure di prevenzione e i provvedimenti giudiziari o prefettizi in corso di efficacia, quali amministrazione giudiziaria, controllo giudiziario e prevenzione collaborativa.

Il Regolamento interviene anche sulla durata dell’efficacia ostativa dei provvedimenti definitivi. Il rating può essere nuovamente richiesto solo dopo cinque anni dalla condanna passata in giudicato, tre anni dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e due anni dal Decreto penale irrevocabile. Ne deriva un sistema più selettivo, che impone alle imprese una gestione anticipata e strutturata dei rischi legali.

Profili concorrenziali e obblighi informativi

Tra le ulteriori novità si segnala l’inclusione, tra le cause ostative, dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette o abuso di dipendenza economica, purché definitivi o confermati in appello nel biennio precedente la domanda. Si rafforza così il collegamento tra legalità, correttezza del mercato e affidabilità dell’impresa.

Sul piano operativo, assume rilievo centrale l’obbligo informativo: l’impresa è tenuta a comunicare entro 30 giorni ogni evento idoneo a incidere sui requisiti. L’omissione può comportare diniego, annullamento o revoca del rating, oltre all’impossibilità di presentare una nuova domanda prima di 18 mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo.

Con riferimento ai requisiti premiali, la loro perdita determina la riduzione del punteggio al livello base per il periodo residuo di validità.

Verso una compliance integrata

Il quadro che emerge conferma come il rating di legalità richieda oggi un sistema di governance evoluto, in grado di monitorare costantemente i profili di rischio e garantire la tempestiva gestione dei flussi informativi verso l’Autorità. Non è più sufficiente un approccio reattivo, diventa essenziale adottare modelli di compliance integrata che includano presidi antitrust, sistemi ex D.Lgs. n. 231/2001 e procedure di controllo continuo.

In conclusione, il rating in argomento si configura per le imprese come indicatore della qualità organizzativa e dell’efficacia dei controlli interni, mentre per i professionisti rappresenta un ambito di consulenza a elevato valore aggiunto, orientato non solo alla gestione delle criticità, ma soprattutto alla prevenzione del rischio e di correttezza nell’esercizio di impresa.

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