3° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 30 APRILE 2026

ACCERTAMENTO

Accessi, ispezioni e verifiche

Partecipazione del delegato all’accesso: ratifica – Cass., Sez. trib., Ord. 20 aprile 2026, n. 10377

Si eccepisce che l’accesso nei locali aziendali senza le previste esigenze di indagine e ricerca sul luogo, inficiava la validità della verifica e l’atto impositivo; si ritiene che il vice presidente presente all’accesso fosse privo di legittimazione, avendo delegato un dipendente a consegnare i documenti ai verificatori.
Nelle verifiche presso i locali destinati ad attività d’impresa non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l’incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività, svolta senza averne i poteri, può essere poi ratificata, anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all’attività di analisi di quanto rinvenuto e alla sottoscrizione del PVC, non essendo prescritti particolari requisiti di forma né risultando, peraltro, applicabile l’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, che richiede la presenza del titolare dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all’esercizio di arti o professioni (Cass. sent. 15 marzo 2017, n. 6683).
Nella specie, la censura, calibrata sull’assenza del presidente e sulla mancanza di valida delega per la – sola – consegna della documentazione, è irrilevante, a fronte dell’accertamento che in esito alla verifica la società, per l’analisi di quanto rinvenuto, ha fatto partecipare un proprio delegato, che ha sottoscritto il PVC, in tale modo realizzando una condotta concludente di ratifica dell’attività iniziale di consegna della documentazione e contribuendo all’equilibrata composizione delle contrapposte esigenze attinenti alle modalità di espletamento della verifica (Cass. sent. 19 dicembre 2013, n. 28390).

Induttivo

Mancata esibizione di documentazione contabile – Cass., Sez. trib., Ord. 19 marzo 2026, n. 6599

L’Agenzia osserva che l’omessa risposta a questionario, in quanto elemento che legittima l’accertamento induttivo, mantiene gli effetti già prodottisi anche se la documentazione è stata poi recuperata.
Il presupposto che, ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, rende possibile l’accertamento induttivo è costituito dalla mancata esibizione della documentazione richiesta dall’A.F., perché non tenuta, sottratta, distrutta o non disponibile per cause di forza maggiore. Il riscontro di una di tali ipotesi da parte dell’A.F. è sufficiente per il ricorso al metodo di accertamento induttivo extracontabile o puro.
La mancata esibizione, nella fase amministrativa precedente il giudizio, di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento impedisce di considerarne il contenuto a favore del contribuente, se non alla duplice condizione che la documentazione sia depositata in sede giurisdizionale in allegato all’atto introduttivo e che il contribuente dichiari di non avere potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile (Cass. ord. 22 settembre 2022, n. 27794ord. 6 ottobre 2021, n. 27045ord. 22 giugno 2018, n. 16548).
La mancata esibizione di atti e documenti in risposta agli inviti dell’A.F., ex art. 32, primo comma, nn. 3) e 4), del D.P.R. n. 600/1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 7 ottobre 2024, n. 26133).
E’, quindi, errato affermare che la legittimità dell’atto impositivo basato sul criterio induttivo di cui all’art. 39, secondo comma, lett. d-bis), del D.P.R. n. 600/1973, presuppone il perdurare, anche in sede contenziosa, delle condizioni per la sua emissione, essendo, invece, evidente che la legittimità dell’accertamento, sotto il profilo del metodo utilizzato, va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all’epoca della sua adozione (Cass. 6 luglio 2016, n. 13735), dei quali non è necessario il perdurare in sede contenziosa, per cui non viene meno nell’ipotesi in cui il contribuente esibisca successivamente, in giudizio, la documentazione richiesta.

Presunzioni

Critica del ragionamento presuntivo – Cass., Sez. trib., Ord. 18 marzo 2026, n. 6358

Una società lamenta che la prova presuntiva sui maggiori ricavi non dichiarati non era fondata su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti né l’A.F. aveva considerato quanto dedotto sulla contraddittorietà del criterio presuntivo e sulla prova contraria offerta.
La critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando si concreta o in un’attività diretta a evidenziare solo che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 1758 del 2018).
La censura per vizio di motivazione circa l’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Va anche escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di punto decisivo (Cass. ord. 5 agosto 2021, n. 22366; ord. 22 maggio 2024, n. 14207ord. 22 maggio 2024, n. 14207; ord. 29 luglio 2025, n. 21762).
L’art. 360, n. 5), c.p.c., prevede un vizio specifico concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., sent. 7 aprile 2014, n. 8053; Sez. U., sent. 18 aprile 2018, n. 9558; Sez. U., n. 33679 del 2018).

AGEVOLAZIONI

Detassazione degli investimenti

Invio Mod. CVS per investimenti aree svantaggiate – Cass., Sez. trib., Ord. 25 marzo 2026, n. 7138

Si chiede se sia tempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa il 1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28 febbraio 2003, a pena di decadenza.
Il termine ex art. 62, comma 1, lett. e), della legge n. 289/2002, per l’invio telematico della comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per fruire del credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un termine legale, espressamente stabilito a pena di decadenza e, come tale, non è suscettibile di proroga né può essere superato da diverse previsioni di fonte amministrativa. In particolare, non rileva il fatto che il provvedimento attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di 60 giorni di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 12 agosto 2015, n. 16711; Sez. 6-5, ord. 12 novembre 2012, n. 19692).
Infatti, il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione del decreto istitutivo del termine, in una situazione giuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo, così, di un termine di giorni 107, ben più ampio di quello di giorni 60 previsto dallo Statuto del contribuente. Pertanto, il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabile tramite disposizioni amministrative o con richiami al principio di tutela dell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza in capo all’A.F.
La Corte, ritenendo tempestiva la comunicazione in base a una pretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente, ha erroneamente valorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza. Vi è un errore interpretativo: la comunicazione telematica costituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed è soggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta, automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.

CATASTO

Rendita catastale

Modifica della rendita e procedura DOCFA – Cass., Sez. trib., Ord. 20 aprile 2026, n. 10336

La lite riguarda un avviso di rettifica di rendita catastale, avendo l’Ufficio respinto la proposta Docfa di riclassamento, confermando il precedente classamento, con aumento della rendita. L’Ufficio eccepisce che la procedura DOCFA è limitata ai casi di nuova costruzione o variazione effettiva dello stato dell’immobile.
In materia di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, in via ordinaria, solo con le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione edilizia ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. n. 701/1994, o in forza di provvedimenti ministeriali di revisione degli estimi o del classamento, mentre la rideterminazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, ha carattere residuale ed è esperibile solo quando, per un triennio, il reddito lordo effettivo dell’unità immobiliare differisca dalla rendita catastale di almeno il 50%; pertanto, la procedura Docfa può essere legittimamente utilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello stato dell’immobile (nuova costruzione o mutamento della consistenza delle unità immobiliari).
L’impiego della procedura Docfa è limitato ai casi di variazione effettiva dello stato dell’immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari (Cass. ord. 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass. ord. 6 novembre 2025, n. 29350; Cass. ord. 25 ottobre 2022, n. 31553), circostanza non verificatasi nella specie, così come risulta che l’avviso di accertamento catastale sia stato impugnato dai contribuenti non per motivi inerenti le variazioni denunciate con il Docfa, bensì a causa della minore redditività del cespite determinatasi nel corso degli anni, come dedotto con l’originario ricorso, allegato al ricorso in cassazione.
La proposta DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni sarebbe stata idonea a intaccare l’originaria attribuzione catastale (cat. A/1, classe 5) e, quindi, a giustificare una variazione al ribasso di classe e categoria solo se le modifiche interne avessero inciso, in modo stabile, sulle caratteristiche e sulla capacità di reddito dell’unità immobiliare, circostanza non ricorrente nel caso in esame.

IMPOSTE DIRETTE

Reddito d’impresa

Ammortamento: prova strumentalità dell’immobile – Cass., Sez. trib., Ord. 17 marzo 2026, n. 6002

Si discute della deducibilità di quote di ammortamento relative alla costruzione di un immobile accatastato A/2, evidenziando come il fabbricato, pur non strumentale per natura, lo era divenuto per destinazione, essendo stato utilizzato dalla società come ufficio di rappresentanza.
In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ex art. 43, comma 2, secondo periodo, del TUIR, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa” e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda solo nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale (Sez. 5, sent. 4 marzo 2015, n. 4306; Sez. 5, sent. 4 giugno 2007, n. 12999; Sez. 5, sent. 9 agosto 2016, n. 16788; Sez. 5, sent. 1° luglio 2020, n. 13384).
Nell’ipotesi in esame, dovrebbe parlarsi di strumentalità non oggettiva, ma astratta, nel senso che deve pur sempre accertarsi il rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, potendosi, però, prescindere dall’utilizzo diretto del bene, purché in presenza del presupposto dell’insuscettibilità di diversa destinazione. L’onere di fornire la prova della natura strumentale dell’immobile e della sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa grava sul contribuente (Sez. 5, sent. n. 13384 del 2020 cit.; Cass., Sez. 5, sent. 4 marzo 2015, n. 4306Cass. 2 aprile 2014, n. 7625Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33522).
Per potersi avvalere della detrazione dell’IVA e della deduzione delle quote di ammortamento del bene, il contribuente è gravato dell’onere di dimostrare, alternativamente, di avere utilizzato l’immobile per l’attività d’impresa o che esso è insuscettibile di una destinazione diversa da quella strumentale all’attività d’impresa senza radicali trasformazioni (Cass., Sez. 5, sent. 22 giugno 2018, n. 16546).

IVA

Detrazione

Interposizione fittizia: operazioni soggettivamente inesistenti – Cass., Sez. trib., Ord. 30 marzo 2026, n. 7631

Un contribuente contesta il mancato riconoscimento del diritto di detrarre l’IVA su acquisti di forniture.
L’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l’emittente della fattura non è un soggetto passivo d’imposta, sia quando la falsità riguarda operazioni intercorse tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione. In particolare, se l’A.F. ritiene che la fattura concerna operazioni solo soggettivamente inesistenti – ossia emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente effettuato la cessione o la prestazione – la detraibilità dell’IVA deve essere esclusa. Manca, infatti, il presupposto stesso della detrazione, rappresentato dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, presupposto assente anche quando i soggetti dell’operazione non coincidono con quelli indicati nella fattura (Cass. ord. 13 novembre 2009, n. 23987; Cass. sent. 12 marzo 2007, n. 5719).
In tali ipotesi l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa né obbligato al pagamento, poiché le fatture provengono da un soggetto estraneo al rapporto sottostante, da considerarsi, quindi, inesistente (Cass. sent. 30 ottobre 2013, n. 24426). L’IVA corrisposta in tali circostanze, come previsto dall’art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere qualificata come fuori conto: isolata rispetto alla massa delle operazioni ed estranea al meccanismo di compensazione tra IVA a monte e a valle, che regola la detrazione (Cass. sent. 13 marzo 2013, n. 6229; Cass. ord. 20 luglio 2020, n. 15369).
Il diritto alla detrazione può essere negato solo se, all’esito di una valutazione complessiva delle circostanze, risulti dimostrato con prove concrete – e non con mere supposizioni – che il soggetto passivo ha commesso o consapevolmente partecipato a un’evasione IVA.

PROCESSO TRIBUTARIO

Ricorso

Notifica a procuratore costituito di società estinta – Cass., Sez. trib., Sent. 20 aprile 2026, n. 10381

Si esaminano l’ammissibilità del ricorso per cassazione e la legittimazione processuale del soggetto che ha impugnato l’atto riscossivo indirizzato alla società estinta non in qualità di suo ex liquidatore e ultimo legale rappresentante, ma di destinatario della cartella di pagamento e pertanto né in proprio né in quanto ex socio.
Nel giudizio tributario, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle entrate e/o dall’Ade-R al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, di cui all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, non essendo applicabile il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o dell’impugnazione, data la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società, non più esistente a ogni altro effetto.
Il potere discrezionale riconosciuto al difensore di non dichiarare l’evento interruttivo che ha colpito la parte rappresentata non può valere in ambito tributario, dove vige il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, in base al quale è prevista una temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che, in realtà, non esite più ad ogni altro effetto e che, alla scadenza del quinquennio, viene automaticamente meno ex lege (Cass. sent. 12 febbraio 2025, n. 3625).
Nella specie, la notifica del ricorso per cassazione al difensore della società cancellata è avvenuta quando il quinquennio era già decorso e, quindi, la fictio iuris della permanenza in vita della società era ormai venuta meno, trattandosi di fattispecie paragonabile al caso dell’evento menomativo incidente prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in cui non c’è alcun procedimento pendente, né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive dei successori della parte colpita dall’evento, che – d’altro canto – ben potranno attivarsi successivamente (Cass., Sez. U., sent. 19 novembre 2024, n. 29812, p. 33).

Sentenza

Correzione di errore materiale – Cass., Sez. trib., Ord. 23 aprile 2026, n. 10852

In un’ordinanza erano errati l’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato e gli estremi di questo. Disposto d’ufficio procedimento di correzione di errore materiale, la Corte non si limitava a rettificare l’errore, ma rinnovava l’intero provvedimento. Era aperto nuovo procedimento di correzione di errore.
In tema di procedura di correzione di errore materiale, l’ordinanza che non si limiti a emendare l’errore, la svista o l’errore di calcolo cui è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento stesso integra, a sua volta, un errore materiale, da correggere con la stessa procedura ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Una volta aperto un procedimento per la correzione di un errore materiale, il percorso procedurale e l’attività del Collegio sono strettamente delimitati alla sola attività necessaria a porre rimedio alla svista o inesattezza. La procedura di correzione di errore materiale non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa, anche quando il procedimento sia instaurato a iniziativa di parte, poiché non implica l’affermazione di un diritto nei confronti dell’altra o delle altre parti. Inoltre, l’ordinanza di correzione non ha natura decisoria, perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto di correzione e non realizza mai una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto; non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa stessa la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione (Sez. U, 14 novembre 2024, n. 29432). Pertanto, qualunque intervento ulteriore sul testo o sulla formulazione del provvedimento da emendare – come pure l’integrale riscrittura del provvedimento – rispetto a quello per cui la procedura è stata attivata si traduce in un errore materiale poiché concretizza un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto, di palese evidenza rispetto alla procedura attivata.

RISCOSSIONE

Rateazione

Garanzia necessaria per rateizzare il credito erariale – Cass., Sez. trib., Ord. 22 aprile 2026, n. 10665

Si discute se l’accensione di una fideiussione a garanzia della restituzione rateizzata del debito erariale sia obbligatoria e a pena di decadenza del diritto al pagamento agevolato di un debito superiore a euro 50.000.
In tema di riscossione d’imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, per importi superiori a euro 50.000, la mancata accensione di una garanzia fideiussoria comporta la decadenza del contribuente dalle modalità agevolate di adempimento al debito fiscale.
In relazione agli importi di debito superiore a 50.000 euro, la garanzia fideiussoria costituisce il presupposto per l’accesso al pagamento rateizzato del debito erariale. Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza immediata dalla rateizzazione e la richiesta di pagamento dell’intero importo dovuto per imposte interessi e sanzioni nei confronti non solo del contribuente, ma del fideiussore o del terzo datore di ipoteca (se la garanzia è stata assicurata mediante tale opzione). Le modalità con cui l’Erario aggredisce prontamente l’inadempiente debitore, o il suo garante, implicano l’obbligatorietà dell’accensione della garanzia stessa.
La norma non lascia spazio a una lettura diversa dell’obbligo che accompagna il debitore che intenda fruire di un pagamento agevolato perché differito nel tempo, e che a tale fine è tenuto a dare la garanzia, così come il garante risponde immediatamente, insieme al contribuente inadempiente, dell’intero credito erariale.
Ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, nel testo in vigore per effetto dello ius superveniens di cui all’art. 7, comma 2, lett. u), del D.L. n. 70/2011, secondo cui la prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente è legata alla sussistenza di un importo complessivo ancora dovuto superiore a euro 50.000, anziché all’ammontare delle somme originariamente dovute, occorre avere riguardo alla situazione debitoria al momento di entrata in vigore della nuova normativa invece che al giorno di notifica della cartella contenente l’intero importo residuo (Cass. 24 novembre 2017, n. 28168).

SANZIONI

Determinazione

Fatture per operazioni inesistenti – Cass., Sez. trib., Ord. 3 marzo 2026, n. 4718

Si contesta la quantificazione della sanzione irrogata, perché l’ulteriore maggiorazione del 40% è stata applicata in assenza di accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di pronuncia giurisdizionale con oggettiva sproporzione tra il tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, va interpretato nel senso che, per determinare la sanzione, si deve fare riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione, dell’opera dell’agente per eliminare o attenuarne le conseguenze, della personalità dello stesso (da desumere, ex comma 2 del citato art. 7, anche dai suoi precedenti in ambito fiscale) e, infine, delle sue condizioni economico-sociali (Cass. ord. 20 febbraio 2019, n. 4927).
Pertanto, la gravità della violazione può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell’agente. Peraltro, nella specie difettano precedenti per violazioni tributarie analoghe in capo al contribuente, non rilevando in giudizio i fatti riguardanti periodi d’imposta successivi. Inoltre, nel concreto adeguatamente proporzionata risulta la sanzione già irrogata, anche considerando la possibile rilevanza penale della condotta, che risulta anch’essa appropriatamente e puntualmente punita dall’incremento sanzionatorio, sensibile, derivante dall’applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, e riferito all’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, che risulta accertato.

TRIBUTI LOCALI

ICI

Occupazione di aree in esproprio dichiarato illegittimo – Cass., Sez. trib., Ord. 20 aprile 2026, n. 10340

La questione riguarda l’applicazione dell’ICI su terreni in possesso del Comune in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, poi dichiarata illegittima, svolta in assenza di un decreto di esproprio, che ha determinato una modifica dello stato dei luoghi e uno spossessamento senza indennizzo.
Nella specie, per le annualità d’imposta in cui le aree sono state oggetto di occupazione di urgenza, irreversibilmente trasformate, il prelievo tributario può contrastare i principi costituzionali, potendo il comportamento illegittimo della P.A. ricalcare l’ipotesi di occupazione abusiva. Il possesso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, quale elemento costitutivo del presupposto impositivo, per essere effettivo, deve essere tale che l’immobile rientri materialmente nella disponibilità individuale del possessore, così che quest’ultimo possa esercitare le prerogative discendenti dal diritto ricadente sull’immobile.
La Sez. trib. della Cassazione – in controversia circa l’impugnazione di avvisi di accertamento per ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, poi dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, in riferimento agli artt. 3, primo comma42, secondo comma e 53, primo commaCost., nella parte in cui non esclude la soggezione a ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto di esproprio, poi dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo a un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, e per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.

TARES

Esenzione per rifiuti speciali – Cass., Sez. trib., Ord. 12 marzo 2026, n. 5707

Si discute se, in assenza di variazioni dei dati dichiarati nella denuncia originaria, sia o meno necessaria una nuova comunicazione all’ente locale ai fini dell’agevolazione su produzione e smaltimento di rifiuti speciali.
Il contribuente ha l’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, quali la natura speciale dei rifiuti, l’entità della superficie interessata dalla loro produzione e lo smaltimento in proprio (Cass. ord. 1° aprile 2025, n. 8595sent. 18 luglio 2024, n. 19888sent. 27 gennaio 2023, n. 2623; ord. 17 novembre 2022, n. 33863ord. 17 novembre 2022, n. 33863; sent. 29 luglio 2009, n. 17599sent. 1° giugno 2006, n. 13086sent. 2 settembre 2004, n. 17703).
L’obbligo dichiarativo, ma lo stesso vale anche per quello informativo, non è un mero adempimento formale, quanto piuttosto una vera e propria condizione per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione (Cass. n. 8595 del 2025 cit.; ord. 28 aprile 2021, n. 11130ord. 28 aprile 2021, n. 11130; ord. 29 settembre 2017, n. 22891; sent. 22 novembre 2004, n. 22020sent. 22 novembre 2004, n. 22020).
La disciplina in questione comporta un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l’esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo, e riferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., comma 1, con il successivo limite dell’ambiente e dell’utilità sociale di cui al successivo comma 2 (Cass. n. 33863 del 2022, cit.).
Per godere dell’esenzione dal TARES in ragione della produzione di rifiuti speciali, il contribuente è tenuto, oltre all’obbligo dichiarativo richiesto in sede di denuncia originaria o di variazione, anche a documentare, anno per anno, l’avvenuto autonomo smaltimento dei rifiuti, in ossequio anche alla disciplina regolamentare emanata dall’ente impositore in applicazione della legge nazionale.

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