COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 30 APRILE 2026
Nella pronuncia in commento la Cassazione affronta un tema di notevole rilievo pratico: la spettanza della NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta in sede sindacale e accompagnata da incentivo all’esodo. Più in particolare, viene confermato il principio per cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015; pertanto, in mancanza di una cessazione intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, non è consentito estendere il diritto all’indennità mediante applicazione analogica della disciplina dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, trattandosi di fattispecie presupponenti il licenziamento e in presenza di una regolamentazione normativa già completa.
La risoluzione consensuale al di fuori della procedura di conciliazione obbligatoria ex Legge n. 92/2012
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro trova il proprio fondamento nell’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto può essere sciolto per mutuo consenso delle parti.
In ambito lavoristico, essa si configura come un accordo bilaterale tra datore di lavoro e lavoratore volto a porre fine al rapporto senza esercizio del recesso unilaterale (dimissioni o licenziamento).
Tale fattispecie:
- è distinta dal licenziamento;
- non richiede, in linea generale, una giustificazione causale;
- è soggetta a specifici requisiti di forma e validità, soprattutto a tutela del lavoratore.
Sul piano procedurale, al pari delle dimissioni volontaria, la risoluzione consensuale deve essere convalidata ai sensi di legge secondo la procedura telematica da effettuarsi tramite il portale ministeriale, salvo che il relativo accordo di risoluzione sottoscritto tra azienda e lavoratore sia ratificato:
- in sede protetta (art. 2113, co. 4 c.c.), ossia:
- sedi sindacali;
- ITL;
- commissioni di certificazione;
- nell’ambito di:
- conciliazioni giudiziali;
- accordi assistiti da organizzazioni sindacali.
Qualora l’accordo di risoluzione contenga rinunce o transazioni su diritti derivanti dal rapporto di lavoro, trova applicazione l’art. 2113 c.c., che prevede espressamente che dette rinunce possano essere impugnate dal lavoratore entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o della rinuncia se questa e successiva, salvo che detto accordo venga ratificato dinanzi il competente Ispettorato del Lavoro o in sede sindacale.
Giova altresì precisare che la risoluzione consensuale sottoscritta in sede privata fra azienda e lavoratore e successivamente ratificata in sede protetta non dà diritto al lavoratore stesso di percepire la NASpI.
La risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ex Legge n. 92/2012
Sulla base della procedura di conciliazione obbligatoria introdotto dalla Legge n. 92/2012 per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da datore di lavoro che occupa di più dipendente, l’eventuale risoluzione consensuale sottoscritta dinanzi il competente Ispettorato del Lavoro all’esito di tale procedura consente al lavoratore di beneficiare del trattamento di NASpI.
Relativamente alla procedura introdotta dalla Legge n. 92/2012 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si precisa che, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro fondate su tale causale, il datore di lavoro – prima di procedere alla comunicazione del licenziamento al lavoratore – è tenuto a trasmettere apposita comunicazione, mediante raccomandata A/R, PEC o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell’avvenuta ricezione:
- all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione al luogo ove il lavoratore presta la propria attività,
- e per conoscenza al dipendente interessato,
una comunicazione nella quale indicare:
- l’intenzione di procedere al licenziamento per motivi oggettivi;
- i motivi del licenziamento;
- le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato;
- l’ultimo domicilio del lavoratore risultante dal contratto di lavoro o successivamente da questi formalmente comunicato al datore di lavoro.
Ricevuta la suddetta comunicazione, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro il termine perentorio di 7 giorni, dovrà inviare al datore di lavoro e al dipendente interessato la convocazione per un incontro che si svolgerà avanti la commissione di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c..
La procedura si conclude entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro salvo il caso che le parti, di comune avviso, intendano proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.
La Direzione Territoriale del Lavoro può sospendere la procedura per un massimo di 15 giorni in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presentarsi all’incontro.
Decorso il predetto termine o, comunque, fallito il tentativo di conciliazione, il datore di lavoro potrà comunicare al lavoratore interessato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Diversamente, se nel corso della conciliazione le parti dovessero addivenire ad un’intesa, si procede alla sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale sulla base delle condizioni convenute dinanzi la Commissione di conciliazione, che darà diritto al lavoratore alla percezione della NASpI.
Per quel che concerne l’efficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Legge n. 92/2012 prevede che “Il licenziamento intimato produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva”.
L’Ordinanza n. 6988/2026
Il fatto
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva ottenuto l’indennità di disoccupazione a seguito di cessazione consensuale del rapporto, maturata nell’ambito di un accordo conciliativo sindacale volto a evitare il contenzioso.
L’INPS aveva successivamente richiesto la restituzione delle somme erogate, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria sul presupposto che la cessazione avvenuta con risoluzione consensuale non rientrante nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento del suddetto trattamento.
La lavoratrice aveva quindi adito il Tribunale affinchè accertasse l’insussistenza del diritto dell’INPS alla ripetizione della NASpI percepita dalla medesima in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro formalizzata con risoluzione consensuale ratificata in sede sindacale.
Al termine del giudizio di primo grado, i giudici hanno accolto la tesi della lavoratrice escludendo il diritto dell’INPS a vedersi restituito il trattamento di NASpI indebitamente percepito dalla lavoratrice, sul presupposto della sussistenza nel caso di specie di una analogia con la disciplina dell’offerta di conciliazione ex art. 6 D. Lgs. n. 22/2015.
Al termine del giudizio d’appello avviato con ricorso da parte dell’INPS, la Corte d’appello confermava integralmente la decisione di primo grado, ponendo alla base di tale decisione il fatto che – essendo intervenuta la risoluzione consensuale nell’ambito di un contesto di riorganizzazione – tale modalità di cessazione potesse rientrare fra le fattispecie di perdita involontaria del posto di lavoro.
Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, mentre la lavoratrice resisteva con controricorso.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, dopo aver analizzato il ricorso presentato dall’INPS e la memoria difensiva della lavoratrice, ha ribaltato l’impostazione, ponendo al centro il principio di tassatività delle ipotesi di accesso alla NASpI.
Infatti, il fulcro della decisione è rappresentato dall’interpretazione da parte della Suprema Corte dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, che individua fra i casi in cui la NASpI spetta anche in presenza di cessazione formalmente volontaria:
- le dimissioni per giusta causa;
- la risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura ex art. 7 Legge n. 604/1966,
confermando che tale previsione ha carattere eccezionale e tassativo, in quanto deroga al principio generale secondo cui la NASpI richiede uno stato di disoccupazione involontaria, con la conseguenza che al di fuori delle ipotesi espressamente previste, la risoluzione consensuale non consente l’accesso all’indennità.
Inoltre, la Suprema Corte respinge fermamente l’applicazione analogica della disciplina dell’offerta conciliativa di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 22/2015, precisando che:
- l’analogia è ammessa solo in presenza di un vuoto normativo (art. 12 disp. prel. c.c.);
- nel caso di specie, tale vuoto non sussiste, poiché la fattispecie è già regolata dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015;
- la disciplina dell’art. 6 D.Lgs. n. 22/2015 riguarda una fattispecie ontologicamente diversa, presupponendo un licenziamento (già intimato o almeno formalmente attivato).
Nel caso di specie, l’elemento decisivo è la assenza di licenziamento.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 1372, 2113
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 7
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 6
- Corte di cassazione, Ordinanaza 24 marzo 2026, n. 6988
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