3° Contenuto Riservato: Successione mortis causa di quote di s.r.l. e limiti statutari

COMMENTO

DI RAFFAELE MARCELLO | 4 MAGGIO 2026

La successione mortis causa delle quote di s.r.l., pur fondata sul principio di libera trasferibilità sancito dall’art. 2469 c.c., evidenzia nella prassi una significativa complessità applicativa. L’effettiva operatività del trasferimento si confronta con tre fattori di discontinuità: la disciplina della pubblicità nel Registro delle imprese, che separa titolarità e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali; l’autonomia statutaria, che consente di limitare o escludere il subentro degli eredi attraverso clausole di gradimento o di liquidazione; e il sistema fiscale, che introduce vincoli alla corresponsione del valore della quota. Il risultato è una configurazione non lineare della posizione dell’erede, che si colloca tra partecipazione societaria e diritto di credito, con effetti rilevanti sulla governance e sulla gestione finanziaria dell’operazione.

Principio di libera trasferibilità e limiti sistemici

La disciplina della successione mortis causa delle quote di s.r.l. si presenta, sul piano teorico, lineare, posto che l’art. 2469 c.c. stabilisce la libera trasferibilità della partecipazione anche per causa di morte. Tuttavia, nella prassi, questo principio entra immediatamente in attrito con almeno tre fattori: la pubblicità nel Registro delle imprese, l’autonomia statutaria e la disciplina fiscale della successione.

Va inoltre evidenziato che la morte del socio determina comunque lo scioglimento del rapporto sociale a lui riferibile, con la conseguenza che la successione nella partecipazione si innesta su una posizione già “cessata” sotto il profilo organizzativo, rafforzando la natura non automatica del subentro degli eredi.

Titolarità VS legittimazione: il ruolo della pubblicità nel Registro delle imprese

Il primo punto di frizione riguarda l’efficacia del trasferimento nei confronti della società.

Come evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 61-2020/I), l’acquisto della partecipazione da parte dell’erede si perfeziona con l’accettazione dell’eredità, ma diviene opponibile alla società soltanto con il deposito nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2470 c.c. Ne deriva una distinzione netta tra titolarità sostanziale e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, che nella prassi genera una fase interinale particolarmente delicata.

Questa distinzione non è solo teorica, ma incide direttamente sulla governance societaria. Fino al completamento degli adempimenti pubblicitari, infatti, gli eredi non possono esercitare i diritti sociali e la società continua a operare considerando, sotto il profilo formale, il socio deceduto come ancora rilevante ai fini organizzativi. La conseguenza, tutt’altro che teorica, è che l’assemblea può essere validamente convocata nei confronti del soggetto risultante dal Registro delle imprese, anche se deceduto, e le deliberazioni possono essere adottate sulla base di un assetto formale.

Si tratta di una soluzione coerente con il sistema della pubblicità legale, ma che evidenzia uno scollamento rispetto alla realtà sostanziale, esponendo la società al rischio di contenzioso. In particolare, non può escludersi che gli eredi, una volta perfezionato il deposito, contestino decisioni adottate in una fase in cui, pur essendo titolari della quota, non erano legittimati a partecipare.

Questo profilo rende chiaro come la gestione tempestiva degli adempimenti pubblicitari non sia un mero formalismo, ma un presidio essenziale di stabilità societaria.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di complessità: in caso di trasmissione a titolo di eredità a favore di più (co)eredi, qualora manchi un’indicazione testamentaria delle frazioni della quota di partecipazione del de cuius attribuite a ciascun erede in proprietà esclusiva – circostanza che, ove presente, determinerebbe invece un frazionamento della partecipazione in tante sub-quote quanti sono i beneficiari, per il valore rispettivamente assegnato dal testatore – la quota di s.r.l. cade in comunione ereditaria. In tal caso, i beneficiari risultano contitolari della partecipazione, che conserva carattere unitario, in regime di comunione ereditaria pro-indiviso tra gli stessi.

Autonomia statutaria e limiti alla successione: tra gradimento, opzione e recesso

Su questo assetto si innesta il secondo livello di complessità, rappresentato dall’autonomia statutaria.

L’art. 2469 c.c., infatti, se da un lato, afferma la libera trasferibilità delle partecipazioni, dall’altro, attribuisce all’atto costitutivo (rectius statuto) un potere molto ampio di limitarla o addirittura escluderla. Questo spazio di autonomia, tuttavia, non è illimitato. La stessa norma introduce un meccanismo di riequilibrio: qualora le clausole statutarie impediscano in concreto il trasferimento, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.

In altri termini, il sistema non consente una compressione assoluta della circolazione della partecipazione senza una contropartita economica. Il diritto di recesso diventa così lo strumento attraverso cui si evita che le limitazioni statutarie si traducano in una sostanziale espropriazione del valore della quota.

Questo passaggio è centrale perché chiarisce che l’autonomia statutaria opera entro un perimetro ben preciso: può incidere sull’ingresso nella compagine sociale, ma non può eliminare il diritto al valore economico della partecipazione.

Tra le clausole più diffuse che regolano il subentro degli eredi assumono particolare rilievo quelle di gradimento e quelle che attribuiscono ai soci superstiti la facoltà di liquidare la quota del socio defunto.

La legittimità è pacificamente riconosciuta, purché non venga compromesso il diritto degli eredi a conseguire il valore economico della partecipazione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo netto che queste previsioni non incidono sul fenomeno successorio in senso proprio, ma operano su un piano successivo, regolando gli effetti del trasferimento.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la clausola che consente ai soci superstiti di acquisire la partecipazione del socio defunto non determina un trasferimento automatico in loro favore, ma consente che la quota entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, sia pure con un limite di trasferibilità connesso all’esercizio dell’opzione da parte degli altri soci (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3345).

La stessa impostazione era già stata delineata in precedenza, escludendo che tali clausole possano integrare un patto successorio vietato, in quanto producono effetti solo dopo l’apertura della successione e non incidono sulla delazione ereditaria (Cass. 16 aprile 1994, n. 3609).

In altri termini, la disciplina statutaria non interferisce con il momento acquisitivo della partecipazione, ma incide sulla posizione dell’erede all’interno della società.

Il passaggio interpretativo è decisivo perché consente di comprendere la reale natura della posizione dell’erede.

La partecipazione sociale entra effettivamente nel suo patrimonio, ma la titolarità è, per così dire, “instabile”, potendo essere neutralizzata attraverso l’esercizio dell’opzione da parte dei soci superstiti.

La clausola di gradimento, pertanto, non elimina la successione, ma ne modifica gli effetti, trasformando il possibile ingresso nella compagine sociale in un diritto alla liquidazione.

La recente giurisprudenza di merito conferma questa lettura ribadendo che le clausole statutarie che subordinano il subentro degli eredi al gradimento dei soci superstiti sono pienamente legittime, in quanto espressione dell’autonomia privata e funzionali alla tutela della compagine sociale, purché sia garantito agli eredi il diritto alla liquidazione della quota (Tribunale di Venezia 22 novembre 2024, n. 4250). La decisione evidenzia, inoltre, l’importanza di una corretta redazione dello statuto e conferma che, pur potendo essere esclusi dalla società, gli eredi restano comunque tutelati sotto il profilo economico.

Tali clausole rispondono, infatti, all’esigenza tipica delle società chiuse di preservare l’equilibrio tra i soci, evitando ingressi non graditi che potrebbero alterare gli assetti decisionali.

La posizione dell’erede assume, in tal modo, una configurazione peculiare, collocandosi in una zona intermedia tra diritto partecipativo e diritto di credito. La trasformazione emerge con particolare evidenza nella fase di liquidazione della quota, che rappresenta il momento in cui la dimensione societaria si intreccia con quella economica e fiscale.

Accanto alle clausole di gradimento, una forma più incisiva di regolazione della successione è rappresentata dalle clausole di consolidazione, mediante le quali si prevede che, alla morte del socio, la partecipazione accresca quella degli altri soci, con esclusione degli eredi dalla compagine sociale.

Si tratta, tuttavia, di clausole particolarmente delicate, soprattutto nella loro configurazione “pura”, in quanto incidono in modo significativo sulla posizione degli eredi. La loro ammissibilità è generalmente ricondotta alla necessità di garantire comunque una tutela economica, evitando che l’esclusione dalla società si traduca in una perdita del valore della partecipazione. La prassi, quindi, tende a privilegiare soluzioni che accompagnano il consolidamento con meccanismi di liquidazione, in linea con il principio per cui le limitazioni statutarie non possono comprimere integralmente il diritto al controvalore economico della quota.

Valore della partecipazione e vincoli fiscali nella liquidazione agli eredi

Sul piano civilistico, il valore della partecipazione deve essere determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del valore di mercato e dell’avviamento, secondo criteri che riflettono la reale consistenza economica dell’impresa. Ciò implica, nella prassi, la necessità di predisporre una situazione patrimoniale aggiornata alla data del decesso, superando i valori meramente contabili e valorizzando anche componenti latenti.

Tuttavia, il valore non coincide con quello rilevante ai fini fiscali nella dichiarazione di successione, che si fonda sul patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Il disallineamento tra valore civilistico ed imponibile fiscale non è occasionale, ma strutturale, e trova la sua giustificazione nella diversa funzione delle due valutazioni: da un lato, determinare un valore economico equo tra le parti; dall’altro, individuare una base imponibile certa per l’applicazione dell’imposta.

La criticità emerge nel momento in cui si passa alla liquidazione effettiva della quota, ed infatti l’art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 introduce un vincolo stringente, posto che i debitori del defunto – tra cui la società – non possono procedere al pagamento delle somme dovute agli eredi senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione, comprensiva dei crediti maturati.

La Risposta n. 350/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo operativo le conseguenze di tale disposizione, affermando che la società può liquidare immediatamente solo l’importo dichiarato nella prima dichiarazione di successione, dovendo invece sospendere il pagamento della differenza fino alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il meccanismo produce effetti rilevanti sul piano pratico, introducendo un vincolo esterno alla dinamica societaria che incide sui tempi e sulle modalità di liquidazione.

La società si trova, infatti, nella posizione di dover trattenere una parte del debito non per ragioni civilistiche, ma per esigenze di presidio fiscale, con inevitabili riflessi sui rapporti tra soci superstiti ed eredi.

In termini operativi, ciò impone una gestione coordinata tra fase valutativa e adempimenti fiscali, al fine di evitare blocchi finanziari e tensioni tra le parti.

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