3° Contenuto: Pagamento Fondo di Tesoreria: computo operai agricoli

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 5 MAGGIO 2026

Per verificare quando gli imprenditori agricoli sono obbligati ad effettuare il pagamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria l’INPS ha fornito importanti indicazioni con il Messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026 , integrando le precedenti istruzioni fornite sull’argomento con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 .

Premessa

Con il Messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026 l’INPS ha, di fatto, integrato le istruzioni precedentemente fornite sull’argomento attraverso la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.

L’integrazione prevede:

  • la disamina relativa alle modalità di computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) considerando le giornate effettive di lavoro svolte;
  • il trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO);
  • la formula da applicare per convertire le giornate in unità di forza lavoro media annua.  

L’INPS ha chiarito che per conteggiare la media annua di tutti i lavoratori assunti da una azienda agricola occorre applicare il principio generale, per cui concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori assunti con un contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia e durata del rapporto di lavoro, dall’orario di lavoro svolto, e dall’effettiva soggezione di ogni singolo lavoratore alle norme riguardanti il TFR.

Excursus normativo 

La norma che ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro che hanno in organico almeno 50 dipendenti, tra cui quelli del comparto agricolo, di versare la quota di TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS è l’articolo 1 comma 756 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Con l’articolo 1 comma 203 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 è stato aumentato a 60, nel biennio 2026-2027, il numero minimo di dipendenti per cui l’azienda è tenuta ad effettuare il versamento al Fondo Tesoreria dell’INPS.

Infine, dal 1° gennaio 2032 il numero minimo dei dipendenti in organico per cui l’azienda sarà obbligata a versare la quota del TFR al Fondo Tesoreria dell’INPS è stato fissato a 40.

Il conteggio degli operai agricoli a tempo determinato

Gli operai agricoli a tempo determinato devono essere considerati per procedere al conteggio della media annuale della forza aziendale dell’aziende agricola, senza effettuare distinzione per quanto attiene la durata del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene la soglia dei 3 mesi, prevista dalla Circolare INPS n. 105/2007 , bisogna considerare solo l’obbligo del versamento del TFR e non quello dimensionale della azienda agricola.

Pertanto, gli operai agricoli a tempo determinato assunti per un periodo inferiore a 3 mesi pur non rientrando tra coloro per i quali bisognerà effettuare il versamento della quota TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS andranno conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia per cui scatta l’obbligo del versamento.

Per quanto attiene il pagamento del TFR, l’INPS ha evidenziato alcune casistiche previste da contratti provinciali, spesso applicati. Nei contratti applicati nelle Province di Livorno, Cuneo, Brescia, Udine, etc. per gli operai agricoli a tempo determinato è previsto il pagamento mensile del TFR in costanza di rapporto. Invece il contratto applicato in alcune Province pugliesi come Bari, Barletta – Andria – Trani, Foggia e Taranto, ha previsto che all’operaio agricolo a tempo determinato deve essere riconosciuta una quota di TFR parametrata alle giornate di effettiva prestazione lavorativa svolta nel mese.

Questo significa che agli operai agricoli a tempo determinato a cui viene applicato il contratto provinciale di una delle Province appena citate il TFR non viene accantonato, ma viene pagato periodicamente dal datore all’operaio agricolo. Pertanto il datore di lavoro agricolo non deve versare al Fondo tesoreria dell’Inps la quota di Tfr da accantonare, perché tale obbligo viene assolto attraverso l’erogazione periodica del Tfr prevista dal contratto.

Gli operai agricoli a tempo determinato concorrono al computo della media annuale per le giornate di effettiva occupazione che risultano dalle denunce UNiemens/PosAGri, entro il limite delle 26 giornate.

Il conteggio degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO)

La contribuzione per agli operai agricoli a tempo determinato occasionali in agricoltura (OTDO) è composta da un’aliquota unificata e sostitutivache non comprende, ai fini del computo della media annuale, il finanziamento del Fondo di Tesoreria dell’INPS.

Gli operai agricoli a tempo determinato occasionali non vanno conteggiati per effettuare il calcolo della media annuale, per cui per questi lavoratori non va effettuato il versamento del TFR al Fondo di tesoreria dell’INPS.

Come convertire le giornate lavorate e procedimento per il calcolo dimensionale

Attraverso il Messaggio n. 1388/2026 sono state fornite indicazioni di carattere operativo per procedere al calcolo della media annuale.

Per quanto concerne gli operai agricoli a tempo indeterminato, gli apprendisti e per gli altri lavoratori che sono stabilmente in organico, il calcolo deve essere effettuato rispettando il criterio delle 26 giornate annue per ogni lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile. Con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati o terminati durante l’anno, le 26 giornate devono essere riconosciute per ogni singolo mese, anche in maniera frazionata, in cui è in essere il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo deve essere effettuato tenendo conto delle giornate effettivamente lavorate che è possibile quantificare verificando quanto riportato nelle denunce Uniemens/Pos Agri entro il limite massimo convenzionale di 26 giornate per ogni mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata totale del rapporto di lavoro.

Invece per quanto attiene i lavoratori a tempo parziale le giornate devono essere ridotte proporzionalmente all’orario contrattuale previsto per il tempo pieno.

Pertanto, per procedere ad effettuare il calcolo della forza media annua occorre utilizzare questa formula: sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312.

Il numero 312 si ottiene dal prodotto delle giornate convenzionali per mese (26) x i mesi dell’anno civile (12).

Il risultato ottenuto va arrotondato all’unità superiore nel caso in cui la parte decimale risulti pari o superiore a 0,5; altrimenti, in caso contrario, andrà effettuato un arrotondamento all’unità inferiore.

Infine l’INPS ha chiarito che il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente. Questo significa che per l’obbligo che inizia dal 1° gennaio 2026 bisognerà fare riferito alle giornate maturate durante il 2025.

Decorrenza dell’obbligo per regolarizzare la propria posizione

Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro agricolo che in base alla media del 2025 devono effettuare il pagamento delle quote del TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS, devono procedere al pagamento entro il 31 maggio 2026 delle quote del TFR maturate nei periodi di paga compresi tra il gennaio 2026 ed il periodo di paga di competenza in corso al 24 aprile 2026 data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 1388/2026.

La data del 31 maggio 2026 è stata stabilita in quanto coincide con la fine del periodo di trasmissione del 1° trimestre.

Inoltre l’INPS ha indicato che la regolarizzazione dei singoli periodi di competenza, deve essere indicata nel flusso Uniemens/PosAgri riportando i codici tipo retribuzione utilizzati per procedere al versamento delle quote al Fondo di Tesoreria.

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