L’OPINIONE
DI ALESSANDRO PESCARI | 7 MAGGIO 2026
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge “Capitali”), interviene in modo organico sulla disciplina delle società di capitali, riscrivendo in più parti il Codice civile con l’obiettivo di rendere più coerente e funzionale il sistema di amministrazione e controllo.
Premessa
L’entrata in vigore del provvedimento, avvenuta il 29 aprile 2026, tra l’altro, novella larga parte delle disposizioni del Codice civile in materia di società per azioni, collocandosi in linea di continuità con il percorso già avviato dall’art. 2086 c.c., rafforzando la centralità degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili quale presupposto essenziale della gestione e della prevenzione della crisi. In questa prospettiva, la riforma si inserisce nel più ampio processo di integrazione tra diritto societario e diritto della crisi, valorizzando una lettura unitaria della continuità aziendale.
Tra le disposizioni di maggiore impatto e che potranno nel tempo trovare anche applicazione per altri soggetti simili e/o affini, di seguito un breve commento.
Assetti adeguati e diligenza gestoria
Uno dei profili più rilevanti riguarda la ridefinizione del ruolo degli amministratori in relazione agli assetti. Con la modifica dell’art. 2380-bis c.c., la gestione dell’impresa viene ora formalmente definita come “gestione e organizzazione” mediante la quale l’istituzione di adeguati assetti cessa di essere un adempimento programmatico per divenire funzione gestoria. L’adeguatezza degli assetti diviene così elemento centrale anche ai fini della responsabilità degli organi sociali, imponendo un approccio strutturato, documentato e continuativo alla gestione dell’impresa, nonché una costante verifica della capacità dell’assetto di intercettare tempestivamente segnali di squilibrio economico-finanziario.
Le deleghe gestorie e il nuovo art. 2381-bis c.c.
Il previgente art. 2381 c.c. è stato scomposto in tre norme distinte per garantire un’architettura dei flussi più chiara. L’introduzione dell’art. 2381-bisc.c. consente di tipizzare in modo più netto il funzionamento del comitato esecutivo e degli organi delegati, precisando limiti e contenuti delle attribuzioni. In particolare, emerge una riserva in capo all’organo amministrativo collegiale delle decisioni di maggiore rilievo strategico; sono espressamente non delegabili le deliberazioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, inclusa la definizione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano, mentre la mera attuazione di tali decisioni può essere oggetto di delega.
Il nuovo art. 2381-ter c.c., comma 3, introduce inoltre un criterio di bilanciamento per gli amministratori non esecutivi; essi possono fare “ragionevole affidamento” sulle informazioni ricevute, in conformità a legge e statuto, senza incorrere in responsabilità solidale, purché tale affidamento sia coerente con le loro specifiche competenze. Ne deriva un rafforzamento della responsabilità collegiale e una maggiore attenzione alla qualità dei flussi informativi interni, alla completezza dell’informazione consiliare e alla tracciabilità delle decisioni assunte, anche mediante una più accurata verbalizzazione.
Il sistema dei controlli e la revisione legale
Sul versante dei controlli, il Decreto persegue una più netta distinzione tra le funzioni dell’organo di controllo e quelle della revisione legale dei conti, in linea con le migliori prassi europee. La riorganizzazione della materia consente di delineare con maggiore chiarezza i rispettivi ambiti: da un lato, la vigilanza sulla legalità, sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti; dall’altro, il controllo contabile affidato al revisore.
Da segnalare che le disposizioni introdotte nel TUF, in relazione alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, derogano alla norma di carattere generale di cui all’art. 2407, comma 2, c.c. Di talché, per le società quotate viene eliminata la limitazione di responsabilità prevista dal Codice civile, con un sensibile inasprimento della posizione dei sindaci in tali contesti.
Inoltre, assume particolare rilievo la strutturazione dei flussi informativi tra gli organi sociali, che devono risultare formalizzati, periodici e adeguatamente documentati quale condizione imprescindibile per l’effettività delle funzioni di controllo e per una reale cooperazione tra controllo interno e revisione.
Altra novità di rilievo concorsuale è rappresentata dall’aggiunta all’art. 2394-bis c.c. di un termine di decadenza biennale – decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza – per l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli ausiliari del giudice.
I modelli di governance
La riforma interviene in modo significativo sui modelli alternativi di amministrazione e controllo. Con la modifica dell’art. 2380 c.c., il modello “tradizionale” cessa di essere il regime di default (automatico): lo statuto di ciascuna società deve ora indicare espressamente il sistema prescelto tra quello con collegio sindacale, quello con consiglio di sorveglianza e quello con comitato per il controllo sulla gestione, pena l’incompletezza dell’atto costitutivo.
Sul punto si segnala l’abbandono delle tradizionali etichette “Tradizionale”, “Dualistico” e “Monistico”, sostituite da denominazioni più descrittive volte a rendere più riconoscibili i modelli anche in una prospettiva comparata europea.
I tre modelli vengono riorganizzati in chiave più lineare, con una distribuzione delle competenze tra i diversi organi resa più coerente e meno soggetta a sovrapposizioni funzionali.
La riforma adotta un lessico trasversale e neutro – espressioni quali “organo di controllo” e “organo competente” vengono utilizzate in norme chiave come gli artt. 2388 (validità delle deliberazioni del consiglio) e 2389 (compensi degli amministratori) c.c. – favorendo così l’uniformità applicativa indipendentemente dal modello adottato.
Adeguamenti operativi e ruolo dei professionisti
Sul piano operativo, le novità introdotte impongono alle società un’attenta verifica degli assetti esistenti, degli statuti e dei regolamenti interni. Sarà necessario intervenire sulle clausole relative alle deleghe, ai flussi informativi, ai poteri degli organi di controllo e alle modalità di assunzione delle decisioni strategiche. Tra le priorità operative vi sono: l’aggiornamento statutario con indicazione espressa del sistema di governance adottato (art. 2380 c.c.); la formalizzazione di un regolamento consiliare che definisca tempi, limiti e procedure per la partecipazione nelle situazioni di conflitto di interessi; la revisione delle clausole sulle deleghe, con esplicita indicazione delle materie non delegabili ai sensi del nuovo art. 2381-bis c.c.; la strutturazione di flussi informativi periodici e documentati tra organi di gestione e organi di controllo.
Per i professionisti si apre dunque una fase di adeguamento che richiede non solo la conoscenza del dato normativo, ma anche la capacità di tradurre le nuove disposizioni in assetti organizzativi concreti, coerenti e verificabili.
Di conseguenza, i contributi interpretativi della prassi qualificata assumono un valore orientativo fondamentale; da segnalare al riguardo il recente Documento congiunto del CNDCEC – FNC del 28 aprile 2026. Analogamente, i profili normativi di nuovo conio richiedono una verifica puntuale delle procedure interne già adottate, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità degli organi sociali e di adeguatezza degli assetti.
In conclusione, al fine di garantire la conformità al D.Lgs. n. 47/2026, è necessario che le società interessate, pongano in essere gli interventi del caso sia a livello statutario, sia regolamentari.
Tra i quali:
- indicazione espressa del sistema di governance (art. 2380) e recepimento delle nuove norme sulla sostituzione degli amministratori (art. 2396-undecies);
- regolamentazione del consiglio e formalizzazione di un regolamento consiliare che definisca tempi e limiti della partecipazione in caso di interessi degli amministratori (art. 2391);
- revisione delle deleghe in essere, garantendo la collegialità delle decisioni strategiche e in materia di crisi d’impresa e insolvenza.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2086, 2380, 2380-bis, 2381, 2381-bis, 2381-ter, 2388, 2389, 2391, 2394-bis, 2396-undecies e 2407;
- Legge 5 marzo 2024, n. 21, art. 19;
- D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47;
- CNDCEC – FNC, Documento di ricerca 28 aprile 2026, “Il decreto di attuazione della Legge Capitali”.
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