RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 8 MAGGIO 2026
ACCERTAMENTO
Induttivo
“Bottigliometro” – Cass., Sez. trib., Ord. 30 aprile 2026, n. 12024
L’Ufficio sostiene di avere legittimamente fondato la rettifica del reddito in base a parametri empirici e indicatori di capacità contributiva quale il consumo di bottiglie di acqua minerale dai clienti di un ristorante, che possono riflettere il numero dei coperti preparati.
In tema di accertamento, sia presuntivo del reddito d’impresa, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, sia induttivo in materia di IVA, ex art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione in base al consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un elemento fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate nel settore della ristorazione (Cass. 23 luglio 2010, n. 17408; 7 dicembre 2016, n. 25129). Tale metodo (cd. bottigliometro), fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio di acqua per singolo avventore, può costituire (al pari del cd. tovagliometro) una presunzione semplice, dotata dei requisiti di gravità e precisione, ex art. 2729 c.c., costituendo la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore nel periodo d’imposta indizio grave e preciso del numero di pasti serviti ai clienti (Cass. 18 novembre 2025, n. 30425).
Il ricorso al bottigliometro quale metodo ricostruttivo dei ricavi delle imprese di ristorazione è, dunque, legittimo, sotto il profilo della pregnanza probatoria della presunzione che se ne trae in base a nozioni di comune esperienza. Nella specie, alcun altro elemento andava fornito dall’A.F. a sostegno della pretesa tributaria, che, in ogni caso, non poteva essere annullata tout court, potendo piuttosto essere eventualmente riparametrata nel minore importo richiesto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione né rileva il quantum di reddito accertato nell’anno successivo.
Sintetico
Movimenti su c/c bancario sequestrato o confiscato – Cass., Sez. trib., Ord. 25 aprile 2026, n. 11108
L’Agenzia sostiene che l’intervenuta confisca dei proventi illeciti confluiti su un conto corrente bancario intestato al contribuente non impedisca all’Ufficio di procedere ad accertamento sintetico basato sulla valorizzazione di operazioni di accreditamento su tale conto, reputate sintomatiche di capacità contributiva.
In tema di IRPEF, alla stregua del disposto dell’art. 14, comma 4, primo periodo, della legge n. 537/1993, la circostanza che un conto corrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale non osta a che l’A.F. possa valorizzare le movimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva, ai fini dell’accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973.
L’accertamento sintetico non è incompatibile con l’utilizzazione dei dati e degli elementi attinenti a rapporti e operazioni acquisiti e rilevati a seguito di indagini finanziarie, come si ricava dal fatto che l’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, richiama, fra gli altri, anche il successivo art. 38.
Ex art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 1992, attuativo del quarto comma dell’art. 38, resta ferma la facoltà dell’Ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi dai beni e servizi di cui alla Tabella allegata.
ACCISE
Energia elettrica
Esenzione per produzione da fonti rinnovabili – Cass., Sez. trib., Sent. 28 aprile 2026, n. 11589
Il caso riguarda il perimetro applicativo dell’esenzione dall’accisa a società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica per effetto dell’atto di voltura di esonero dalla nazionalizzazione.
In tema di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica, l’art. 1, comma 911, della legge n. 208/2015 – che ha esteso l’esenzione dall’accisa di cui al citato art. 52, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, n. 8), della legge n. 1643/1962, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica non a tutte le società e imprese individuali preesistenti, ma solo alle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica cd. storiche, e cioè preesistenti alla nazionalizzazione disposta dalla legge n. 1643/1962.
Nella specie, la società non era preesistente, in quanto costituita nel 2001 e aveva ottenuto la volturazione dell’esonero dalla nazionalizzazione da due preesistenti aziende elettriche, che non erano società cooperative, essendo la prima una s.a.s. e l’altra un’impresa individuale. Mancava, quindi, un requisito fondamentale per ottenere il beneficio, dato dal carattere mutualistico della società produttrice di energia elettrica, che sta alla base del riconoscimento dell’esonero e che doveva preesistere alla nazionalizzazione.
Inoltre, trattandosi di norma che stabilisce un’esenzione, essa è di stretta interpretazione (Cass. ord. 21 giugno 2017, n. 15407; sent. 4 marzo 2016, n. 4333; sent. 7 febbraio 2013, n. 2925; ord. 8 marzo 2013, n. 5933ord. 8 marzo 2013, n. 5933), sicché, ex art. 14 delle preleggi, non vi è spazio per il criterio analogico o la sua interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass. ord. 28 maggio 2024, n. 14890).
CATASTO
Classamento di unità immobiliari
Abitabilità di mansarde e signorilità dell’immobile – Cass., Sez. trib., Ord. 29 aprile 2026, n. 11727
L’Agenzia contesta l’accertamento della superficie abitabile di una mansarda in base ai soli dati metrici perimetrali, mentre andava calcolata l’altezza media ponderale. Eccepisce che, ai finni dell’abitabilità, rileva il parametro dell’utilizzabilità degli ambienti, con possibile ricaduta sulla signorilità dell’appartamento.
Ai fini della riconducibilità del bene alla categoria A1, l’accertamento fattuale riservato al giudice del merito circa la connotazione di signorilità del bene va riferito alla presenza di elementi di qualificazione dell’unità immobiliare di livello superiore alla media, cioè rispetto ai canoni costruttivi ordinariamente riscontrabili, che coinvolge una valutazione complessiva, che deve tenere conto della collocazione del bene nel contesto territoriale ove è ubicato, dell’ordinarietà catastale del fabbricato, delle caratteristiche costruttive (qualità dei materiali e livello di finiture) e tipologiche (elementi architettonici e altezza del fabbricato, numero dei piani dell’appartamento e loro connessione, distribuzione e utilizzabilità dei vani, presenza di locali di servizio, ecc.) dell’unità immobiliare, e del suo stato manutentivo e del corredo di impianti tecnologici avanzati e di locali di servizio di cui è dotata, indipendentemente dall’estensione della superfice, rilevante, invece, non per il classamento catastale, ma per i benefici ex D.M. 2 agosto 1969, in relazione ad abitazioni di lusso.
Dato che la legge non dà una definizione delle categorie catastali, la classificazione della nota MEF 4 maggio 1994, C-1/1022, dà le indicazioni su cui orientare l’apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale, cui corrispondono le specifiche caratteristiche (Cass. ord. 25 ottobre 2022, n. 31553). La valutazione della corrispondenza dell’immobile alla categoria signorile è affidata a un apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. ord. 20 maggio 2025, n. 13512 e n. 13530; Cass. ord. 11 agosto 2025, n. 23079). La superficie utile si determina con riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dall’effettiva abitabilità, rilevando l’idoneità a svolgere attività della vita quotidiana (Cass. ord. 29 aprile 2022, n. 13547; Cass. ord. 30 settembre 2020, n. 20701; Cass. sent. 27 novembre 2019, n. 30902).
IMPOSTE DIRETTE
Deduzioni/Reddito d’impresa
Deducibilità di costi relativi a clausole penali – Cass., Sez. trib., Ord. 3 maggio 2026, n. 12400
L’A.F. lamenta che costi correttamente qualificati come clausole penali siano stati ritenuti automaticamente inerenti e, quindi, deducibili, con omessa valutazione del solido quadro indiziario fornito dall’Ufficio circa la manifesta antieconomicità dell’intera operazione, sintomatica proprio del difetto di inerenza.
Le penali contrattuali pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c. sono, di norma, considerate deducibili dal reddito d’impresa, in quanto inerente all’attività (Cass. 27 settembre 2011, n. 19702); esse, infatti, non hanno finalità sanzionatorie o punitive, ma assolvono alla funzione di rafforzare il vincolo negoziale e di predeterminare forfetariamente il risarcimento del danno. In quanto patto accessorio al contratto principale, la clausola penale è parte della dinamica del rapporto commerciale e il relativo onere è, di norma, inerente all’attività d’impresa. Tuttavia, tale principio non opera in modo assoluto. La deducibilità può essere disconosciuta, se l’A.F. fornisce un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, da cui emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell’operazione economica nel suo complesso. In tale circostanza, la macroscopica sproporzione o l’illogicità economica della pattuizione funge da elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, spostando sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l’attività d’impresa (Cass. 15 novembre 2022, n. 33568; 19 dicembre 2023, n. 35457).
IRPEF
Presupposti
Obiezione di coscienza e destinazione delle imposte – Cass., Sez. trib., Ord. 28 aprile 2026, n. 11437
Un contribuente nega l’omesso parziale pagamento delle imposte contestatogli, dichiarando di avere devoluto parte dell’IRPEF a una Comunità e altra parte all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, esercitando il diritto di obiezione fiscale per la difesa non armata e per il sostegno alle maternità difficili anziché all’aborto.
La questione tratterebbe della possibilità di rimborso della parte di imposta che sarebbe destinata a fini non condivisi e dell’attivazione del diritto fondamentale all’obiezione di coscienza.
Le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività, al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 81 e 53 Cost.
Quanto all’incompleto versamento dell’imposta, per la natura acausale dell’imposta, quanto all’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF a enti – a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato – che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistente l’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost.
PROCESSO TRIBUTARIO
Giurisdizione
Al giudice tributario le liti su avvisi di accertamento esecutivi per la riscossione del CUP – Cass., SS.UU., Sent. 1° maggio 2026, n. 12225
Si chiede se la giurisdizione su liti relative all’impugnazione di avvisi di accertamento esecutivi concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni spetti sempre al giudice tributario o a quello ordinario o a uno dei due in base al contenuto concreto della pretesa.
La giurisdizione sulla controversia avente a oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816–847, della legge n. 160/2019, spetta sempre al giudice tributario.
Il CUP ha, infatti, in ogni caso, natura tributaria. Le Sezioni Unite hanno, a proposito, evidenziato che il CUP, introdotto in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari – TOSAP, ICP, DPA, CIMP – e una prestazione patrimoniale – COSAP – nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari), è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse a un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Pertanto, il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Notifiche/Prove
Disconoscimento di firme su atti prodotti in fotocopia – Cass., Sez. trib., Ord. 4 maggio 2026, n. 12443
La questione riguarda l’efficacia del disconoscimento della sottoscrizione su avvisi di ricevimento prodotti in giudizio in copia e la necessità o meno di querela di falso anche avverso la fotocopia degli avvisi stessi.
La fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.
Nel processo tributario, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7355). L’omessa proposizione dell’istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione, divenendo il documento irrilevante e inutilizzabile, anche per la parte che lo ha prodotto (S.U, sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).
Con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, la copia dell’avviso di ricezione, depositata dall’Agenzia delle entrate, in assenza della produzione in giudizio dell’originale da parte di quest’ultima, non ha l’efficacia dell’atto pubblico (Cass. ord. 4 febbraio 2020, n. 2482).
Nella specie, a fronte di un disconoscimento, il giudice doveva procedere comunque a un accertamento: in caso di disconoscimento formale delle firme sugli avvisi di ricevimento, prodotti in copia, e avverso il quale l’A.F. avesse dichiarato di volersi avvalere di quei documenti chiedendone la verificazione, il giudice doveva verificarne la ritualità e tempestività e procedere alla verificazione; in caso di disconoscimento generico, il giudice, pur non vincolato al disconoscimento formale della riproduzione, era comunque tenuto ad apprezzarne l’efficacia rappresentativa anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. ord. 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass. ord. 23 maggio 2018, n. 12737; Cass. ord. 19 febbraio 2026, n. 3803).
Trattazione della controversia
Mancata trattazione della lite in pubblica udienza – Cass., Sez. trib., Ord. 24 aprile 2026, n. 11011
Si eccepisce nullità della pronuncia, in assenza di discussione della lite in pubblica udienza formalmente richiesta dal contribuente, ma con decisione stessa a seguito di discussione in camera di consiglio.
Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza.
Nel contenzioso tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza va notificata dall’istante alle parti costituite, non bastando il mero deposito (Cass. ord. 23 dicembre 2024, n. 34194; 24 luglio 2018, n. 19579).
La mancata partecipazione alla pubblica udienza, non tenutasi ancorché la parte ne abbia fatto richiesta rituale, o tenutasi senza previo tempestivo avviso alle parti che avevano diritto di parteciparvi, costituisce difetto e vizio in ordine al corretto adempimento di un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti nel processo tributario (Cass. ord. 14 maggio 2013, n. 11487; Cass. ord. 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass. ord. 11 luglio 2018, n. 18279; Cass. ord. 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5216; Cass. ord. 18 marzo 2026, n. 6359).
La mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare per la parte gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, costituendo di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (Cass. ord. 18 febbraio 2025, n. 4277; Cass. ord. 6 maggio 2025, n. 11891; Cass. ord. 22 novembre 2024, n. 30162; Cass. ord. 12 luglio 2024, n. 19229; Cass. ord. 1° agosto 2023, n. 23353; Cass. ord. 24 gennaio 2023, n. 2067).
RISCOSSIONE
Coattiva
Opposizione a ingiunzione fiscale – Cass., Sez. II, Ord. 28 aprile 2026, n. 11594
La lite riguarda un’opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento, con cui il gestore del servizio idrico integrato intimava il pagamento omesso relativamente ad alcune fatture relative a un’utenza.
L’opposizione alla cd. ingiunzione fiscale, prevista dall’art. 2 del R.D. n. 639/1910, tuttora vigente, deve essere proposta – ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto – nelle forme previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011, il cui comma 2 stabilisce che competente a conoscere della suddetta opposizione è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
Lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della PA, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti (Cass., Sez. Un., ord. 1° febbraio 2025, n. 2448).
Se l’ente impositore non provvede direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica (Cass., Sez. 6-3, ord. 21 giugno 2017, n. 15417).
Si tratta di competenza per territorio inderogabile, il cui mancato rispetto è rilevabile d’ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale, che prevale sui criteri ordinari (Cass. ord. 12 aprile 2024, n. 9986).
Ruoli
Transazione fiscale: cartella per decadenza rateazione – Cass., Sez. trib., Ord. 2 maggio 2026, n. 12324
La lite verte su una cartella ritenuta legittima in assenza di prova del pagamento del debito stabilito nell’accordo transattivo omologato con decreto del giudice delegato. Secondo il contribuente, l’Agenzia avrebbe dovuto chiedere la risoluzione o annullamento dell’accordo e solo dopo recuperare il credito.
L’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di somme incluse nella transazione fiscale di cui agli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012 (poi integrata e superata dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), è possibile, nell’ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa – anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 1-bis, lett. c), dell’art. 25del D.P.R. n. 602/1973 – solo dopo la pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, che comporta la riespansione del potere impositivo.
Secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 159/2015 all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo se la transazione fiscale viene meno per inadempimento del contribuente. Ciò vale anche per il periodo anteriore alle modifiche, poiché, anche prima, pur in assenza di espressa norma disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l’obbligo dell’Ufficio di notificare la cartella entro i termini decadenziali ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l’esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude qualsiasi pregiudizio per l’A.F.
Laddove il contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l’eventuale risoluzione dell’accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza dell’originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 5, sent. 6 agosto 2020, n. 16755).
TASSE E IMPOSTE VARIE
Contributo unico patrimoniale
Servizi telefonici prestati con accesso a rete altrui – Cass., Sez. III, Sent. 28 aprile 2026, n. 11479
Il caso riguarda l’applicabilità o meno del CUP a una società di telefonia che si avvalga di un’infrastruttura di rete altrui per fornire i propri servizi.
Il gestore di servizi telefonici, il quale si avvalga dell’accesso virtuale a una rete di proprietà altrui (ad esempio, mediante tecnologia VULA), è obbligato al pagamento del CUP.
Il CUP è dovuto da chi si avvale dell’utilizzo materiale dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico.
La sentenza impugnata ha interpretato tale norma distinguendo tra utilizzo materiale dell’infrastruttura e utilizzo virtuale dell’infrastruttura, e concluso che nella specie, ricorrendo un utilizzo solo virtuale dell’infrastruttura di proprietà altrui, non vi fosse obbligo di pagamento del CUP.
I servizi telefonici funzionano grazie all’elettricità. Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi ha sempre bisogno di un elemento materiale. Qualsiasi propagazione di un segnale elettrico in una rete a ciò predisposta costituisce un uso materiale della stessa. Un segnale elettrico non potrebbe mai essere virtuale. Virtuale può definirsi solo la modalità con cui il gestore del servizio di telefonia accede alla rete. Ma anche in caso di accesso virtuale i segnali elettrici sono pur sempre trasmessi – per legge fisica – solo grazie all’infrastruttura di cui è proprietario il concessionario dell’occupazione di suolo pubblico (per tale deve intendersi l’uso mediato di cui è menzione nell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019).
Inoltre, la società non potrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti, se non disponesse dell’accesso alle reti altrui: dunque, è coerente con la ratio della legge un’interpretazione che addossi l’onere del CUP a chi benefici dell’infrastruttura per scopi commerciali.
TRIBUTI LOCALI
IMU
Ordine di demolizione non eseguito nei termini – Cass., Sez. trib., Sent. 28 aprile 2026, n. 11432
Si assume che gli immobili – in ragione dei provvedimenti del Comune, che aveva proceduto a sequestri, all’ordine di demolizione e all’acquisizione gratuita delle aree, rigettando le domande di condono – erano extra commercium, indisponibili e acquisiti al patrimonio dell’ente.
Il presupposto dell’IMU, individuato nel possesso di unità immobiliari (artt. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011, e 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), non sussiste per periodi successivi all’ordine di demolizione che, emesso ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, sia rimasto ineseguito nel prescritto termine di 90 giorni, alla cui scadenza si è prodotto l’effetto acquisitivo (di diritto) al patrimonio del Comune della titolarità del fabbricato e dell’area di sedime e dovendosi escludere la rilevanza, a fini impositivi, di una mera detenzione, non riconducibile ad altra ipotesi di godimento normativamente qualificato dei beni oggetto di acquisizione.
L’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, e l’accertamento di tale inottemperanza è necessario solo per provvedere all’iscrizione nei registri immobiliari e all’immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al solo scopo di esternare e formalizzare l’acquisto a titolo originario della proprietà in capo all’Amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia scaduto il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160; Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
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