3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 8 maggio 2026, n. 646

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 8 MAGGIO 2026

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Assunzione

La prosecuzione ininterrotta del rapporto quale preclusione per l’ottenimento di sgravi contributivi – Cass., Sez. Lav., ord. 20 aprile 2026, n. 10374

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva avverso in un avviso di addebito di INPS relativo al recupero di sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 190/2014.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito ha dimostrato la sussistenza di un trasferimento di ramo d azienda ai sensi dell art. 2112 c.c. fondato sulla spartizione dei mezzi funzionali ed organizzativi necessari allo scopo produttivo e sulla continuità della prestazione lavorativa.

La corte rileva quindi, quanto al diritto agli sgravi, che l’art. 1 comma 118 della Legge n. 190/2014 preclude il beneficio qualora il datore di lavoro o società collegate abbiano già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con i medesimi lavoratori nei tre mesi antecedenti.

La  prosecuzione sostanziale del rapporto esclude  infatti la sussistenza del presupposto della novità dell’assunzione necessario per godere dell’esonero contributivo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

DIRIGENTE

Licenziamento

Il rilievo del richiamo espresso nel contratto individuale per l’applicazione della disciplina speciale del ccnl – Cass., Sez. Lav., sent. 15 aprile 2026, n. 9676

Il Fatto

Un dirigente impugnava il licenziamento intimatogli per soppressione della propria posizione lavorativa contestando la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso in misura ridotta e il mancato versamento dell’indennità supplementare.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande ritenendo che il generico richiamo al ccnl contenuto nella lettera di assunzione fosse sufficiente a rendere applicabile la disciplina speciale derogatoria che prevedeva un preavviso di soli quattro mesi e che l’indennità supplementare non fosse dovuta in quanto il recesso era giustificato da ragioni oggettive.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il CCNL applicabile prevede che  l’applicazione del regime speciale debba risultare in modo esplicito nella lettera di nomina o di assunzione, non essendo sufficiente un mero e generico rinvio al ccnl, atteso che  il contratto collettivo contiene sia la disciplina ordinaria che quella derogatoria.

La corte ricorda che l’indennità supplementare spetta non solo in caso di licenziamento ingiustificato ma è volta a compensare il sacrificio del dirigente anche nelle ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo legate a riorganizzazioni o crisi aziendali.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

FONDO DI GARANZIA

Obbligo del datore di lavoro

La necessaria formazione del titolo esecutivo nei confronti del legittimo contraddittore quale presupposto per l’intervento del fondo di garanzia – Cass., Sez. Lav., sent. 2 aprile 2026, n. 8275

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento da parte del fondo di garanzia di quanto dovuto a titolo di TFR.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il diritto del lavoratore di ottenere da INPS la corresponsione del TFR a carico del fondo di garanzia costituisce una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito vantato verso il datore di lavoro. L’intervento del fondo è subordinato per legge a presupposti rigorosi tra cui l’accertamento del credito mediante l’insinuazione al passivo fallimentare o il previo esperimento dell’esecuzione forzata.

La corte osserva che, nel caso di specie, il Decreto ingiuntivo ottenuto contro una società già estinta deve considerarsi tamquam non esset e non idoneo a fondare l’obbligo del fondo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

INPS

Contribuzione

L’Illegittimità della fruizione di sgravi in assenza di reale regolarità contributiva nonostante il possesso del DURC – Cass., Sez. Lav., ord. 20 aprile 2026, n. 10352

Il Fatto

Una società si opponeva al recupero di sgravi contributivi intimato da INPS a seguito di irregolarità contributive.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/2006 la fruizione dei benefici contributivi è subordinata alla reale situazione di regolarità del datore di lavoro e non al solo possesso formale del DURC. Il documento unico, infatti, non ha valore costitutivo ma di mera dichiarazione dei rapporti contributivi rimanendo sempre soggetto ad accertamento giudiziale in caso di contestazione. La rilevazione ex post di anomalie contributive riferite agli anni di godimento del beneficio legittima pertanto la pretesa di restituzione degli sgravi in quanto la regolarità è presupposto essenziale per la loro applicazione.

La corte ricorda infine che l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per il godimento del beneficio inclusa l’effettiva regolarità dei versamenti incombe sul soggetto che intende avvalersene.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Naspi

L’illegittimità della riqualificazione d’ufficio della domanda amministrativa – Cass., Sez. Lav., ord. 24 aprile 2026, n. 10950

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere l’indennità di mobilità.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’inammissibilità della loro richiesta per intervenuta decadenza dei termini previsti dalla legge.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’indennità di mobilità non sorge in via automatica ma presuppone la presentazione di una specifica domanda entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa la cui ratio risponde a un interesse pubblico di certezza dei bilanci e stabilità delle situazioni giuridiche.

La corte rileva che INPS l non ha il potere di riqualificare d ufficio una istanza proposta erroneamente dal lavoratore né può attivarsi per supplire a una scelta imprecisa del privato una volta che i termini inderogabili siano scaduti.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Previdenza

Il divieto di rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 10 aprile 2026, n. 9006

Il Fatto

Un lavoratore, già pensionato, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della propria pensione dopo che un precedente accertamento giudiziale aveva riconosciuto il suo diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione l’intero diritto alla rivalutazione contributiva  ritenendo che il termine decennale fosse decorso dalla data del pensionamento.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte  chiarisce innanzitutto la distinzione tra il diritto alla rivalutazione contributiva (soggetto a prescrizione decennale) e il diritto all’esatta misura della pensione (imprescrittibile, fatti salvi i singoli ratei quinquennali). Nel caso di specie, l’INPS aveva limitato la propria eccezione alla prescrizione dei ratei arretrati della pensione già riliquidata. Nel caso di specie, i giudici di merito, La Corte d’Appello, estendendo d’ufficio la prescrizione al diritto alla rivalutazione contributiva, hanno violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e l’art. 2938 c.c., il quale vieta al giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta dalle parti.

La corte pertanto accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza.

LICENZIAMENTO

Controlli a distanza

La legittimità dei dati dei tornelli per fini disciplinari – Cass., Sez. Lav., ord. 31 marzo 2026, n. 7985

Il Fatto

Un dipendente impugnava il licenziamento disciplinare intimato a seguito di ripetute irregolarità nell’attestazione delle presenze.

Il lavoratore adiva il Tribunale sostenendo che i dati dei sistemi di accesso fossero inutilizzabili, in quanto raccolti in violazione del divieto di controllo a distanza e senza una specifica autorizzazione sindacale o amministrativa.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano il ricorso, ritenendo il controllo legittimo.

Il dipendente ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte chiarisce che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dal Jobs Act), gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (tornelli e badge) sono esclusi dai limiti previsti per i controlli a distanza “generici”. Per tali strumenti non è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. I dati raccolti sono utilizzabili per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, a due sole condizioni: che sia stata data al lavoratore un’adeguata informazione sulle modalità d’uso e sui controlli, e che sia rispettata la normativa sulla privacy. Nel caso di specie, l’azienda aveva assolto l’obbligo informativo tramite una policy interna inviata via email e richiamata in busta paga, rendendo quindi pienamente legittimo l’uso dei dati per accertare l’allontanamento fraudolento dal posto di lavoro.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Giustificato motivo oggettivo

Illegittimità del recesso per cambio appalto gas in assenza di criteri di scelta trasparenti e prova del repechage – Cass., Sez. Lav., ord. 15 aprile 2026, n. 9675

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo in conseguenza del cambio appalto.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il datore non aveva fornito prova dell’applicazione di criteri di scelta trasparenti e corretti tra i dipendenti fungibili ne dell’impossibilita di ricollocare il lavoratore all’interno della propria organizzazione aziendale.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in assenza di una specifica norma di rango legislativo non è consentito a fonti regolamentari o clausole negoziali prevedere cause estintive del rapporto di lavoro diverse da quelle tipiche; il datore di lavoro è pertanto tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto organizzativo nonché l impossibilita di reimpiegare il dipendente in altre posizioni compatibili.

Nel caso di specie è stata poi accertata la mancata prova sia della trasparenza nell‘individuazione dei destinatari del recesso sia dell’osservanza dell’obbligo di repechage.

La corte rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Malattia

L’onere della prova e il valore del certificato medico nella simulazione di malattia – Cass., Sez. Lav., ord. 8 aprile 2026, n. 8738

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per aver simulato uno stato di malattia al fine di evitare lo svolgimento di nuove mansioni a lui non gradite.

La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittimo il recesso.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte  ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 604/1966, l’onere di provare la giusta causa di licenziamento spetta esclusivamente al datore di lavoro. Sebbene tale prova possa essere raggiunta anche tramite presunzioni semplici, queste devono essere necessariamente “gravi, precise e concordanti”. Nel caso di specie, la Corte rileva che il ragionamento dei giudici di merito è viziato: la presenza di un certificato medico ufficiale, che attesta una patologia e prescrive farmaci, costituisce un elemento di prova talmente forte da non poter essere superato da semplici indizi o congetture sulla “superficialità” della diagnosi del medico. Per contestare un certificato sanitario, il datore di lavoro (e il giudice) dovrebbe ricorrere ad approfondimenti medico-legali, non potendo sostituire le competenze diagnostiche con valutazioni apodittiche.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

NASPI

Dimissioni per giusta causa

La valutazione della sussistenza della giusta causa di dimissioni ai fini della domanda NASPI – Cass., Sez. Lav., ord. 21 aprile 2026, n. 10559

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il diniego dell’indennità di disoccupazione naspi a seguito delle dimissioni rassegnate per il trasferimento della sede lavorativa.

La corte d appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda ritenendo che la notevole distanza geografica tra la residenza del dipendente e la nuova sede costituisse di per se una situazione oggettiva tale da non consentire la prosecuzione del rapporto integrando cosi la giusta causa di recesso.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il riconoscimento della naspi in caso di dimissioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 22 del 2015 richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro idonee a rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

La corte rileva che i giudici di merito hanno errato nel valorizzare esclusivamente la distanza chilometrica tra le sedi omettendo di verificare la sussistenza o meno delle ragioni tecniche organizzative e produttive che legittimano il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.

La corte ribadisce che  la perdita del diritto alla prestazione previdenziale opera infatti ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro in assenza di una condotta datoriale che integri un inadempimento degli obblighi contrattuali. Spetta dunque al giudice valutare se il trasferimento sia stato disposto in violazione di legge o se esistano altre cause oggettive idonee a ledere il vincolo fiduciario.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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