1° Documento Riservato: Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 15 MAGGIO 2026

ACCERTAMENTO

Frode carosello

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: fornitore UE occulto e sistema VIES – Cass., Sez. trib., Ord. 30 marzo 2026, n. 7623

L’Agenzia, circa fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, contesta che: l’Ufficio avrebbe dovuto individuare il fornitore comunitario occulto; la merce sarebbe stata realmente trasportata dalle sedi dei fornitori alla società; i fornitori sarebbero effettivi in quanto iscritti al VIES e titolari di partita IVA.
Se l’A.F. contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, la stessa ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’IVA, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta – della sostanziale inesistenza del contraente; se l’A.F. assolve a tale incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’IVA, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. 31 gennaio 2022, n. 2922Cass. 20 luglio 2020, n. 15369; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873;Cass. 20 aprile 2018, n. 9851). L’identificazione del fornitore reale è irrilevante rispetto alla contestazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. Analogamente, l’effettività del trasporto e della consegna delle merci non muta la natura fittizia dell’interlocutore. Ciò che viene contestato non è l’esistenza materiale delle operazioni, ma la dinamica sottesa, caratterizzata dal coinvolgimento di un soggetto privo di reale operatività. Parimenti, l’iscrizione al VIES si rivela ininfluente. Infatti, tale iscrizione costituisce un requisito meramente formale, non rilevante ai fini della qualificazione della cessione intracomunitaria, la quale richiede solo le condizioni sostanziali previste dall’art. 138, par. 1, della Dir. n. 2006/112/CE).

Notifica

Scissione soggettiva degli effetti notificatori anche per gli atti tributari – Cass., Sez. trib., Ord. 3 maggio 2026, n. 12373

Un contribuente ritiene che alla notifica dell’avviso di accertamento non si applicasse la clausola di salvaguardia, ma la disposizione secondo cui il raddoppio dei termini non opera, se la denuncia dell’A.F. è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui si tratti di verificare se l’atto impositivo sia stato notificato dall’A.F. prima del 2 settembre 2015 (data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015, cd. clausola di salvaguardia) e sia, quindi, soggetto alla disciplina del cd. raddoppio dei termini per l’accertamento, dettata dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006.
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Pertanto, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., SS.UU., 17 dicembre 2021, n. 40543).

Sintetico

Prova del finanziamento da parte di terzi – Cass., Sez. trib., Ord. 3 maggio 2026, n. 12384

Si rimprovera alla CTR di non aver correttamente applicato le norme che disciplinano le modalità di assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente in caso di accertamento sintetico.
Nella determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, secondo la disciplina dell’art. 38, commi da quarto a sesto, del D.P.R. n. 600/1973 – nel testo vigente a seguito delle modifiche ex art. 22 del D.L. n. 78/2010, applicabile agli accertamenti relativi agli anni d’imposta 2009 e successivi – e dell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012, emanato in attuazione del quinto comma dello stesso art. 38, la prova contraria alla presunzione legale di capacità contributiva basata sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta può anche consistere nel dimostrare che il finanziamento di tali spese è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente (Cass. ord. 7 giugno 2021, n. 15760; Cass. ord. 5 novembre 2024, n. 28445; Cass. ord. 31 gennaio 2025, n. 2384).
Nella specie, il coniuge del contribuente aveva interamente finanziato le spese valorizzate dall’Ufficio come indici di capacità contributiva. Secondo i giudici, tale prospettazione era provata dalla documentazione acquisita agli atti, in base alla quale il contribuente non disponeva di redditi propri, il mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile adibito a residenza familiare era cointestato con il coniuge, esercente la professione di medico, il quale aveva impartito un ordine di disinvestimento di titoli alla propria banca. Tuttavia, manca la verifica se le somme disinvestite fossero state destinate al finanziamento delle spese in esame (inerenti al pagamento delle rate di un mutuo, alla manutenzione ordinaria della casa di abitazione e al mantenimento di un’autovettura), avuto riguardo al loro ammontare e alle date in cui queste erano state sostenute.

CATASTO

Rendita catastale

Destinazione funzionale e produttiva di un immobile – Cass., Sez. trib., Ord. 28 aprile 2026, n. 11435

L’Agenzia contesta l’accatastamento proposto con DOCFA da un esercente attività di estetista, che ha indicato quale destinazione d’uso dell’immobile quella di laboratorio artigianale.
La destinazione funzionale e produttiva di un’unità immobiliare va accertata in riferimento alle sue potenzialità di utilizzo e alle sue caratteristiche, in conformità alla – e non a prescindere dalla – normativa urbanistica, attribuendo rilevanza, in base al dettato normativo, alle caratteristiche tipologiche e costruttive del bene, e non al concreto e differente uso che dello stesso venga fatto.
Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, da accertare in riferimento alle potenzialità di utilizzo, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass. ord. 5 ottobre 2023, n. 28114; Cass. ord. 9 novembre 2021, n. 32868; Cass. ord. 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25992; Cass. sent. 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass. ord. 3 luglio 2020, n. 13666; Cass. ord. 19 dicembre 2019, n. 34002sent. 10 giugno 2015, n. 12025sent. 30 aprile 2015, n. 8773); ai fini dell’accatastamento, è necessario fare riferimento alla destinazione impressa dagli strumenti di programmazione urbanistica, non potendo il classamento esservi in contrasto, dato che, ai fini della classificazione catastale, ciò che rileva è la valutazione dell’immobile nella sua visione oggettiva, prescindendo dalla natura o dalle finalità del soggetto che lo gestisce (Cass. ord. 26 luglio 2023, n. 22573ord. 2 luglio 2021, n. 18842sent. 30 ottobre 2020, n. 24078).
L’ordinamento catastale è autonomo rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio (Cass. ord. 25 novembre 2020, n. 26849).

IMPOSTE DIRETTE

Reddito d’impresa

Transfer pricing: garanzia gratuita in favore di capogruppo estera – Cass., Sez. trib., Ord. 7 maggio 2026, n. 13136

Una società italiana aveva prestato una garanzia reale alla capogruppo statunitense, senza pretendere remunerazione, e le ragioni economiche di tale operazione venivano contestate. L’Agenzia sostiene che la normativa in tema di transfer pricing sia applicabile alle operazioni a titolo gratuito.
Nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, quando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione (sussistenza che deve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità), e l’operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.
Anche se in un’operazione manca un corrispettivo immediato, può prospettarsi, da parte dell’impresa, l’acquisizione di un’utilità economica mediata o indiretta in rapporto con la prestazione eseguita (teoria dei vantaggi compensativi) (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).
In caso di finanziamento infragruppo erogato dalla società controllante italiana a una società veicolo estera, l’A.F. deve provare la transazione a un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello normale, quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato; la prova contraria spetta poi alla società, dimostrando l’aderenza al tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, cioè che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni, o che il finanziamento gratuito è dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate (Cass. 20 maggio 2021, n. 13850Cass. 19 marzo 2024, n. 7361).

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Anticipazioni bancarie sottese a relativi conti correnti – Cass., Sez. trib., Sent. 14 aprile 2026, n. 9388

Si esamina una condanna della banca a un pagamento in favore del correntista, a seguito di ricostruzione del rapporto dare-avere tra l’istituto di credito e il correntista dopo l’accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori – anatocismo – con effetto ripristinatorio.
L’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa anche nel caso di accertamento della nullità parziale del contratto prescinde dall’eventuale soggezione a IVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso dei contratti bancari ex art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972) delle prestazioni che debbano essere restituite in forza della pronunzia giudiziale.
Gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, secondo comma, c.c., senza investire l’intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza che accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Quindi, non può trovare applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, il quale postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (Cass., Sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25610Cass., Sez. trib., 14 dicembre 2024, n. 32476Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2025, n. 32137).

IRES

Trust

Requisiti per essere riconosciuti beneficiari – Cass., Sez. trib., Ord. 3 maggio 2026, n. 12381

Un contribuente contesta l’attribuzione della qualità di beneficiario individuato, dato che l’atto costitutivo del trust non gli riconosceva il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di redditi da gestione del trust.
Ai fini della tassazione dei redditi conseguiti dal trust, deve intendersi per beneficiario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, il soggetto che, oltre a essere puntualmente individuato come tale nell’atto di costituzione del trust, risulti in base a esso titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Dal momento che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, il presupposto di applicazione dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6, per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, ovvero il soggetto che ha in rapporto al reddito una capacità contributiva attuale. Occorre, dunque, che il soggetto in questione, oltre a essere puntualmente individuato come beneficiario nell’atto di costituzione del trust, risulti anche titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza (Cass. ord. 16 febbraio 2021, n. 3986ord. 22 marzo 2021, n. 7973). Tale interpretazione è stata, peraltro, sostenuta dalla stessa Agenzia, anche prima delle pronunce giurisprudenziali richiamate (circolare 6 agosto 2007, n. 48/Erisoluzione 5 novembre 2008, n. 425/Erisposta a interpello 15 settembre 2025, n. 239).

IVA

Operazioni intracomunitarie

Onere probatorio per la sospensione dell’IVA su cessioni intra-UE – Cass., Sez. trib., Ord. 8 aprile 2026, n. 8727

Secondo l’Agenzia, la cessione intra-UE della merce, in assenza del modello CMR o di documenti commerciali, non è provata dall’attestazione di clienti, con apposizione di un timbro su copia dei DDT.
Premesso che l’effettivo trasferimento della merce in uno Stato UE non può essere provato solo con la produzione del modello CMR, le dichiarazioni rese ex post dai cessionari circa l’avvenuta ricezione dei beni nello Stato UE di destinazione costituiscono, in mancanza di un preciso documento attestante la ricezione della merce in tale Paese, fatti secondari, idonei a provare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale. In assenza di una norma primaria che vincoli il cedente a provare la movimentazione della merce con specifici documenti, il relativo onere probatorio può essere assolto anche con presunzioni semplici, liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., purché gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
Per dimostrare l’invio dei beni in altro Stato UE, può costituire prova idonea il DDT da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro a un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese UE. Il contribuente deve conservare sia i documenti bancari, da cui risulti traccia delle somme riscosse per le cessioni intra-UE effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intra-UE e al trasporto dei beni in altro Stato UE (Cass., Sez. 5, sent. 28 marzo 2024, n. 8477). Il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia è idonea a provare, ai fini dell’esenzione IVA, l’effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro (Cass. 8 novembre 2019, n. 28831). Se il cedente nazionale non ha provveduto direttamente al trasporto e non è in grado di esibire il DDT, la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE (Cass. 2 febbraio 2021, n. 2327; Cass. 21 settembre 2021, n. 25587; Cass. n. 8477 del 2024cit.).

PROCEDURE CONCORSUALI

Concordato preventivo

Sanzioni per interruzione di pagamenti rateali nel concordato – Cass., Sez. trib., Ord. 7 maggio 2026, n. 13243

La questione riguarda il perfezionamento della violazione e la natura del rapporto tra decadenza dal piano di rateazione e apertura della procedura concorsuale: si discute se alla decadenza possano conseguire sanzioni.
In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. (cd. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non preclude all’A.F. l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l.fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione.
Nella specie, la sospensione dei pagamenti è un comportamento imposto dalla procedura concordataria e conforme al regime dei limiti all’amministrazione del debitore nel concordato. Perciò, la mancata esecuzione delle rate, essendo preclusa dall’ordinamento, non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile al debitore né legittimare il recupero di sanzioni che presuppongono un inadempimento volontario.
La conclusione non muta neppure considerando che l’accesso alla procedura è avvenuto con ricorso con riserva: sebbene tale modalità incida sul contenuto della domanda, non attenua gli effetti anticipatori generati dalla sua sola presentazione quanto all’applicazione dei limiti all’amministrazione derivanti dall’art. 167 l. fall., determinando l’immediata insorgenza del regime di spossessamento attenuato, che impone al debitore di astenersi dai pagamenti dei debiti anteriori salvo autorizzazione giudiziale. La sospensione dei pagamenti successiva alla presentazione del ricorso – quand’anche in bianco – non integra un inadempimento colpevole, ma costituisce l’unica condotta conforme al modello legale.

PROCESSO TRIBUTARIO

Giurisdizione

Rilevabilità del difetto di giurisdizione – Cass., Sez. I, Ord. 23 marzo 2026, n. 6896

Si contesta la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie relative all’atto di recupero di contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Se il giudice di primo grado ha deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a fare valere tale vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso, tanto al giudice del gravame, quanto alla Cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base a espressa previsione legale, in ogni stato e grado e i vizi relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass., SS.UU., sent. 29 agosto 2025, n. 24172).
Il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in base a espressa previsione legale, ovverosia in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone una regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c.) e del giudice amministrativo (art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo).
In base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo).

Notifiche

Inesistenza della notifica – Cass., Sez. trib., Ord. 29 marzo 2026, n. 7538

Si deduce l’inesistenza della notifica, avendo l’Ufficio depositato in giudizio, alla costituzione, un atto diverso da quello notificato al difensore domiciliatario; era stato notificato un atto d’appello che riguardava un’altra sentenza, emessa tra parti diverse e vi era anche superamento del termine.
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre, dove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto o attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916)
Nella specie, l’atto di appello originariamente notificato si riferiva a una sentenza e a una parte appellata estranei al giudizio, per cui si deve ritenere essersi in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, equiparabile a un’omessa notifica, in presenza della quale, essendo ormai decorso il termine per impugnare, non era consentito ordinarne il rinnovo, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di primo grado.

Spese

Condanna alle spese chiesta nelle controdeduzioni – Cass., Sez. trib., Ord. 30 aprile 2026, n. 12022

Un contribuente contesta la compensazione delle spese di lite, nonostante avesse chiesto, nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate in appello, la condanna dell’Agenzia alle spese dei due gradi di giudizio.
La mera richiesta di condanna dell’appellante al pagamento delle spese di primo grado, compensate dalla CTP (oggi CGT-1), formulata dall’appellato solo nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992 non soddisfa, in difetto di qualsiasi argomentazione svolta nell’atto al fine di contestare la disposta compensazione delle spese, il requisito di specificità dei motivi, fissato dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
La mera richiesta, formulata nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate in appello, non preceduta dall’esposizione, nel corpo dell’atto, di alcun specifico motivo di gravame, volto alla riforma del capo della sentenza di primo grado sulle spese, non integra un appello incidentale ex art. 54del D.Lgs. n. 546/1992.
Quando l’interesse all’impugnazione sorge per effetto dell’illegittima compensazione delle spese di lite disposta dalla CTP, l’onere della specificità dei motivi non può essere soddisfatto, in caso di appello incidentale, con la riproposizione delle domande e/o eccezioni svolte in primo grado dalle parti in relazione all’atto impugnato, ma nemmeno con la mera richiesta, nelle conclusioni delle controdeduzioni, della condanna alle spese di ambedue i gradi di giudizio.
Se il giudice d’appello riforma in tutto o in parte la sentenza, deve procedere d’ufficio, in conseguenza della pronuncia adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo della sentenza ha costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (nel caso, incidentale) (Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056).

RISCOSSIONE

Cartella esattoriale

Notificazione – Cass., Sez. trib., Ord. 1° aprile 2026, n. 8032

Si eccepisce che solo alcuni soggetti qualificati, tassativamente indicati dalla norma, possono notificare la cartella di pagamento. La notifica della cartella eseguita dall’agente della riscossione, con invio di raccomandata A/R, sarebbe inesistente, vizio non sanabile dalla proposizione del ricorso.
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche con invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tale caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, dato che è l’ufficiale postale a garantirne, nell’avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell’art. 26 cit., secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di avvenuta notifica o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, per esibirla su richiesta del contribuente o dell’A.F. (Cass. sent. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sent. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. sent. 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass. ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. ord. 19 novembre 2018, n. 29710; Cass. ord. 10 aprile 2019, n. 10037; Cass. ord. 17 gennaio 2020, n. 946).
In materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche dopo che l’art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell’esattore”, la notifica della cartella esattoriale può avvenire con invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. ord. 22 dicembre 2023, n. 35822).

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