1° Documento Riservato: Tutto quesiti: Ambito soggettivo e oggettivo ai fini IVA

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI STEFANO SETTI | 18 MAGGIO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming della 4ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2026” dal titolo “Ambito soggettivo e oggettivo ai fini IVA”.
L’incontro parte, come di consueto, con un aggiornamento puntuale e operativo sulle principali novità IVA del periodo, tra evoluzioni normative, prassi e orientamenti giurisprudenziali di maggiore impatto. Nella seconda parte, il focus si sposta sui fondamenti dell’imposta, con un’analisi approfondita dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’IVA, così come delineati dagli artt. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Un appuntamento essenziale per consolidare le basi e interpretare correttamente le operazioni ai fini IVA. 

Quesito n. 1 – Osteopata fatture con IVA: come sanare le fatture emesse in esenzione

Domanda

Con la Risoluzione n. 9/E dell’11 febbraio 2026 è stato chiarito che l’osteopata fattura con IVA e non fa invio a tessera sanitaria, ma per le fatture emesse prima dell’11 febbraio 2026 bisogna procedere con ad emettere fatture per integrare l’IVA? Mentre per gli anni pregressi?

Risposta

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2026, ufficialmente datata 24 febbraio 2026, ha chiarito che, allo stato, le prestazioni rese dagli osteopati non possono beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, poiché manca ancora il pieno completamento del quadro regolatorio necessario per considerare l’osteopata una professione sanitaria rilevante ai fini dell’esenzione IVA. Ne deriva che l’osteopata, diversamente dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici in possesso di titolo idoneo, deve applicare l’IVA secondo le regole ordinarie, emettere fattura elettronica tramite SdI e non deve trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Il chiarimento si fonda sul doppio requisito richiesto dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972: da un lato, la prestazione deve avere natura sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione; dall’altro, deve essere resa nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. n. 1265/1934 oppure individuata con apposito Decreto ministeriale. L’Agenzia richiama quindi un’impostazione già affermata nella Risposta a interpello n. 215/2021, secondo cui requisito oggettivo e requisito soggettivo devono sussistere congiuntamente.

Per le fatture emesse prima della risoluzione senza IVA, il problema non è tanto se la Risoluzione “crei” un nuovo obbligo dal 2026, ma se essa abbia natura meramente interpretativa. Trattandosi di un documento di prassi che chiarisce il regime applicabile alla luce della normativa vigente, l’impostazione dell’Agenzia è destinata a valere anche per le operazioni pregresse ancora accertabili, salvo che il contribuente intenda sostenere una diversa ricostruzione difensiva.

Pertanto, se l’osteopata ha emesso fatture in esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972, la regolarizzazione prudenziale consiste nell’integrare l’imposta non applicata, emettendo una nota di debito o fattura integrativa ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, con indicazione dell’IVA ordinaria, oggi generalmente al 22%, salvo casi particolari. Se il compenso originario era, ad esempio, pari a euro 100 indicato come esente, la soluzione civilisticamente più lineare sarebbe emettere una nota di debito per 22 euro di IVA, chiedendone il pagamento al cliente.

Se invece, per ragioni commerciali o pratiche, il professionista non intende o non riesce a rivalersi sul paziente, occorre valutare se considerare l’importo già incassato come comprensivo di IVA, con scorporo dell’imposta: su 100 euro incassati, l’imponibile sarebbe pari a 81,97 euro e l’IVA a 18,03 euro.

Questa seconda soluzione riduce l’IVA da versare, ma va gestita con attenzione perché modifica la qualificazione economica del corrispettivo originario.

Per gli anni pregressi, la regolarizzazione dovrebbe riguardare i periodi ancora aperti ai fini dell’accertamento, tenendo conto dei termini di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Occorre quindi verificare anno per anno se siano già decorsi i termini ordinari di controllo. Per i periodi ancora accertabili, la condotta più prudente è presentare dichiarazioni IVA integrative, versare l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Sul piano sanzionatorio, l’errata applicazione dell’esenzione può integrare infedele dichiarazione IVA ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 e, se non ancora assorbita dalla dichiarazione annuale, anche omesso o insufficiente versamento periodico ai sensi dell’art. 13 del medesimo Decreto.

Tuttavia, secondo l’impostazione di prassi già espressa dall’Agenzia delle Entrate, tra cui circolare n. 28/E/2011 e circolare n. 6/E/2015, quando l’errore confluisce nella dichiarazione annuale assume rilievo prioritario la violazione dichiarativa.

Quesito n. 2 – Direzione sanitaria soggetta ad IVA

Domanda

Ho sempre ritenuto che l’attività di direzione sanitaria da parte di un medico fosse soggetta ad IVA, ma ultimamente alcuni colleghi sostengono che è esente perché comunque è un’attività in ambito sanitario. Cosa ne pensa?

Risposta

A mio avviso la posizione più corretta, sia sotto il profilo normativo sia alla luce della giurisprudenza unionale e della prassi dell’Agenzia delle Entrate, è che l’attività di direzione sanitaria svolta da un medico debba essere normalmente assoggettata ad IVA e non possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.

Il punto centrale della questione è infatti che l’esenzione IVA in ambito sanitario non dipende semplicemente dal fatto che la prestazione sia resa da un medico o che venga svolta “nel settore sanitario”, ma richiede che la prestazione abbia una specifica finalità terapeutica nei confronti del paziente.

L’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 esenta dall’IVA

“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

La disposizione recepisce l’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato in maniera costante nel senso che l’esenzione opera solo quando la prestazione abbia uno scopo terapeutico.

In particolare, nelle sentenze Causa C-45/01 Dornier del 6 novembre 2003 e Causa C-106/05 L.u.P. dell’8 giugno 2006, la Corte ha chiarito che l’esenzione si applica alle prestazioni dirette a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Successivamente, con la sentenza Causa C-86/09 Future Health Technologies del 10 giugno 2010, è stato ulteriormente precisato che restano escluse dall’esenzione tutte le attività che non abbiano “direttamente come scopo effettivo” la tutela della salute del paziente.

È proprio questo il punto che, a mio parere, impedisce di qualificare come esente il compenso percepito dal medico per l’incarico di direttore sanitario. Infatti, la funzione di direzione sanitaria, pur richiedendo competenze mediche e pur essendo esercitata in ambito sanitario, consiste prevalentemente in attività di organizzazione, coordinamento, vigilanza, controllo igienico-sanitario, supervisione amministrativa e responsabilità gestionale della struttura sanitaria. Manca quindi il rapporto diretto di diagnosi, cura o riabilitazione nei confronti del paziente che caratterizza invece la prestazione sanitaria esente.

La stessa Agenzia delle Entrate, pur non avendo emanato una specifica risoluzione dedicata esclusivamente alla figura del direttore sanitario, ha sempre adottato un’interpretazione rigorosa del requisito oggettivo dell’esenzione. La prassi ha infatti chiarito che non è sufficiente la qualifica soggettiva del prestatore.

Ad esempio, la circolare ministeriale n. 25/364695 del 3 agosto 1979 ha precisato che è irrilevante la forma giuridica del soggetto che eroga la prestazione sanitaria, mentre la Risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2003 ha chiarito che le prestazioni possono essere rese anche nei confronti di cliniche o case di cura; ciò che conta, però, è sempre la finalità terapeutica concreta della prestazione.

Anche la giurisprudenza nazionale si è generalmente allineata ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE, valorizzando il carattere strettamente terapeutico della prestazione esente. Del resto, le esenzioni IVA costituiscono deroghe al principio generale di imponibilità e, come tali, devono essere interpretate restrittivamente. Questo principio è stato ribadito costantemente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e recepito anche dalla giurisprudenza italiana.

Pertanto, il fatto che il direttore sanitario sia un medico non appare sufficiente per attrarre automaticamente il compenso nell’ambito dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972. Occorrerebbe infatti dimostrare che l’attività concretamente svolta abbia natura sanitaria terapeutica diretta verso il paziente, circostanza che normalmente non ricorre nella direzione sanitaria di strutture mediche, poliambulatori, RSA o centri estetici autorizzati. In questi casi prevale invece la componente organizzativa e gestionale, con conseguente imponibilità IVA ordinaria.

In termini operativi, quindi, la soluzione più prudente resta quella di fatturare il compenso di direzione sanitaria con applicazione dell’IVA ordinaria, oggi pari al 22%. Adottare il regime di esenzione comporterebbe infatti un rischio di contestazione non trascurabile, soprattutto alla luce dell’orientamento unionale che richiede una stretta interpretazione dell’art. 132 della Direttiva IVA e della nozione di “prestazione sanitaria” esente.

Quesito n. 3 – Fattura elettronica estera tardiva

Domanda

Dal 2026 ho un nuovo cliente (s.r.l.), che acquista mensilmente dell’estero. Il precedente consulente emetteva un’unica autofattura a fine anno (per fornitore), comprensiva di tutte le fatture estere ricevute nell’esercizio. La società vorrebbe continuare ad adottare tale metodologia. Quali sono le sanzioni in caso di controllo, qualora si prosegua con questo comportamento?

Risposta

La metodologia descritta, consistente nell’emissione di un’unica autofattura a fine anno per ciascun fornitore estero, riepilogativa di tutte le fatture ricevute nel corso dell’esercizio, non appare conforme alla disciplina IVA del reverse charge esterno e comporta un rischio sanzionatorio significativo in caso di verifica.

Infatti, negli acquisti di beni e servizi dall’estero il committente italiano è tenuto ad assolvere l’imposta secondo le tempistiche ordinarie previste daglidagli artt. 17 del D.P.R. n. 633/1972, 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, mediante integrazione della fattura estera o emissione di autofattura elettronica con annotazione nelle liquidazioni periodiche IVA del mese o trimestre di competenza. Il sistema dell’inversione contabile presuppone quindi che l’imposta venga assolta contestualmente alla registrazione dell’operazione e non in modo cumulativo a fine esercizio.

Nel caso prospettato, l’autofattura annuale determina di fatto un omesso o tardivo reverse charge per tutte le liquidazioni periodiche dell’anno. La violazione è disciplinata dall’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, che sanziona il cessionario o committente che omette di applicare correttamente l’inversione contabile.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è compresa tra 500 euro e 10.000 euro quando l’operazione risulta comunque dalle scritture contabili, mentre diventa pari al 5% dell’imponibile con minimo 1.000 euro se l’operazione non emerge dalla contabilità. Nel caso descritto, poiché le fatture estere risultano presumibilmente registrate e contabilizzate, dovrebbe applicarsi la sanzione fissa da 500 a 10.000 euro e non quella proporzionale.

Un aspetto molto importante, chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 maggio 2017 (§ 3), è che la violazione non si computa per singola fattura, ma con riferimento alla singola liquidazione periodica e al singolo fornitore. Ciò significa che, se un determinato fornitore estero emette 10 fatture nel mese di gennaio e nessuna viene integrata correttamente in quel periodo, la violazione resta unica per quel mese e per quel fornitore. Se però il comportamento si ripete in più mesi o trimestri, le violazioni si moltiplicano.

Facendo un esempio concreto, se la s.r.l. acquista ogni mese dallo stesso fornitore tedesco e continua ad emettere una sola autofattura riepilogativa a dicembre 2026, l’Agenzia potrebbe contestare 12 violazioni mensili distinte se il soggetto è mensile, oppure 4 violazioni trimestrali se il soggetto liquida trimestralmente l’IVA. 
In ipotesi di contribuente mensile, la sanzione minima teorica sarebbe quindi:
12 × 500 = 6.000
per ciascun fornitore estero interessato. 
Se i fornitori fossero 3, il minimo teorico salirebbe a:
6.000 × 3 = 18.000.
L’aspetto più delicato è che la tardiva autofatturazione annuale non elimina la violazione, poiché il reverse charge deve essere effettuato nella liquidazione periodica corretta. L’autofattura tardiva può semmai consentire di sostenere che l’operazione emerge comunque dalla contabilità, evitando così la sanzione proporzionale del 5% dell’imponibile prevista per le operazioni occultate.

Va però evidenziato che, sul piano sostanziale, quando il diritto alla detrazione è pieno e l’IVA è neutrale, normalmente non viene recuperata imposta.

La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 56/E del 6 marzo 2009 e nella circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013 (§ 3.4), ha riconosciuto che, in presenza di reverse charge omesso ma con operazioni effettive e contabilizzate, opera il principio di neutralità dell’IVA e la compensazione tra IVA a debito e IVA detraibile può essere effettuata direttamente in sede di accertamento. Tuttavia, parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto un orientamento più rigoroso, ritenendo che il diritto alla detrazione presupponga anche il rispetto degli obblighi documentali, come affermato, tra le altre, da Cassazione n. 1693/2022Cassazione n. 9394/2021 e Cassazione n. 25576/2017.

Sotto il profilo operativo, continuare nel 2026 ad emettere un’unica autofattura riepilogativa annuale è quindi fortemente sconsigliabile, perché il comportamento è difficilmente difendibile dopo i chiarimenti di prassi intervenuti negli ultimi anni e perché rende facilmente contestabile l’omesso reverse charge nelle singole liquidazioni periodiche. La soluzione corretta consiste invece nell’effettuare l’integrazione o l’autofattura elettronica entro i termini ordinari di registrazione IVA, utilizzando i relativi documenti elettronici TD17, TD18 o TD19 a seconda della tipologia di operazione estera.

Qualora il cliente voglia regolarizzare spontaneamente eventuali annualità pregresse o violazioni che dovessero maturare nel 2026, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In tal caso occorre procedere alla corretta integrazione/autofatturazione delle operazioni, all’annotazione nei registri IVA e al pagamento della sanzione ridotta. Anche in sede di ravvedimento, tuttavia, la violazione resta parametrata alla singola liquidazione periodica e al singolo fornitore, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 16/E/2017.

Quesito n. 4 – Aliquota IVA reverse charge

Domanda

Quando si riceva una fattura estera da soggettare a reverse charge in “lettera A” o “lettera A-ter”, applichiamo sempre l’aliquota al 22% o bisogna verificare l’aliquota più corretta?

Risposta

Quando si riceve una fattura estera da assoggettare a reverse charge, anche se il documento del fornitore riporta genericamente un riferimento a “lettera A” o “lettera A-ter”, non si deve applicare automaticamente l’aliquota IVA del 22%, ma occorre sempre verificare quale sarebbe il corretto trattamento IVA dell’operazione se la stessa fosse territorialmente rilevante in Italia.

Nel meccanismo dell’inversione contabile disciplinato dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e, per gli acquisti intracomunitari, dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, il cessionario o committente italiano assume infatti il ruolo di debitore dell’imposta e deve integrare la fattura estera applicando la corretta aliquota prevista dalla normativa IVA italiana per quello specifico bene o servizio.

Di conseguenza, non esiste una regola generale secondo cui nel reverse charge debba sempre essere applicata l’aliquota ordinaria del 22%.

Se, ad esempio, l’operazione riguarda beni soggetti ad aliquota ridotta del 10%, del 5% o del 4%, anche l’integrazione IVA dovrà avvenire con tale aliquota. 
Analogamente, se si tratta di operazioni non imponibili, esenti o escluse, occorrerà riportare il corretto regime fiscale anziché applicare impropriamente l’imposta ordinaria.

La verifica è importante non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche sanzionatorio. Infatti, un’errata applicazione dell’aliquota nel reverse charge può determinare conseguenze in tema di indebita detrazione IVA ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.

Quesito n. 5 – Autofattura estera per fattura emessa erroneamente con IVA

Domanda

Il fornitore estero emette erroneamente la fattura con l’IVA estera. Quando predisponiamo l’autofattura aggiungiamo il 22% sull’importo totale già ivato? O si emette autofattura con il totale ivato e utilizzo il fuori campo IVA N2.2?

Risposta

Nel caso in cui il fornitore estero emetta erroneamente la fattura con IVA estera, la società italiana non deve emettere un’autofattura “fuori campo IVA” con codice N2.2, perché l’operazione, se territorialmente rilevante in Italia, continua comunque ad essere soggetta al meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 oppure, per gli acquisti intracomunitari, dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. L’errore del fornitore estero nell’addebitare l’imposta del proprio Stato non modifica infatti il regime IVA applicabile in Italia.

In questi casi il committente italiano deve comunque integrare o autofatturare l’operazione applicando l’IVA italiana con la corretta aliquota.

Tuttavia, la base imponibile su cui applicare il reverse charge non sarà soltanto l’imponibile originario estero, ma l’intero costo sostenuto, comprensivo anche dell’IVA estera erroneamente addebitata, qualora tale imposta non sia recuperabile. L’IVA estera indebitamente assolta, infatti, diventa a tutti gli effetti un costo accessorio dell’operazione.

Facendo un esempio pratico, se il fornitore francese emette una fattura per:
• imponibile 1.000 euro;
• IVA francese 20% 200 euro;
• totale fattura 1.200 euro,
e tale IVA francese è stata applicata erroneamente perché l’operazione doveva essere soggetta a reverse charge in Italia, la società italiana dovrà emettere autofattura o integrazione applicando l’IVA italiana sul totale di 1.200 euro, poiché il costo effettivamente sostenuto è pari a tale importo. 
Quindi, ipotizzando aliquota italiana al 22%:
1.200 × 22% = 264
L’IVA italiana a debito e a credito sarà quindi pari a 264 euro.

Quesito n. 6 – Fattura intracomunitaria ricevuta con applicazione IVA con rapporto B2C

Domanda

Un soggetto passivo ITA riceve fattura da fornitore intracomunitario o da fornitore cinese con P.IVA comunitaria, con applicazione IVA italiana. Dalla fattura pare sia stato trattato come rapporto B2C (assenza di P.IVA del soggetto ITA). In questo caso è corretto rilevare la fattura come semplice spesa in contabilità generale senza alcuna integrazione ai fini IVA?

Risposta

Sì, nel caso descritto si può condividere l’approccio di rilevare la fattura come semplice costo in contabilità generale senza procedere all’integrazione IVA mediante reverse charge, purché dall’analisi del documento emerga chiaramente che il fornitore abbia volontariamente trattato l’operazione come rapporto B2C e abbia quindi applicato correttamente l’IVA del Paese di identificazione comunitaria.

Infatti, se il fornitore intracomunitario, oppure il soggetto extra-UE identificato ai fini IVA in uno Stato membro, emette fattura con IVA italiana o con IVA del proprio Stato UE presumendo di operare nei confronti di un consumatore finale, l’operazione risulta già assoggettata a imposta nel Paese del prestatore o tramite identificazione IVA comunitaria.

In tale situazione il documento non configura, almeno formalmente, un’operazione da assoggettare ad inversione contabile ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 oppure degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

Quesito n. 7 – Cash pooling infragruppo: profilo IVA

Domanda

Una società italiana parte di un gruppo deve emettere autofattura esente per gli interessi passivi dovuti sui saldi passivi di cash pooling gestito dalla casa madre svizzera? Se maturano interessi attivi va emessa fattura senza IVA art. 7-ter?

Risposta

Sì, il trattamento prospettato appare corretto.

Nell’ambito di un contratto di cash pooling infragruppo gestito da una capogruppo svizzera, gli interessi passivi maturati dalla società italiana sui saldi debitori rappresentano, sotto il profilo IVA, il corrispettivo di una prestazione finanziaria resa da un soggetto estero nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia. In tale ipotesi trova applicazione la regola generale di territorialità prevista dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi si considerano effettuate nel Paese del committente. Pertanto, la prestazione finanziaria resa dalla casa madre svizzera si considera territorialmente rilevante in Italia.

Tuttavia, trattandosi di una prestazione di natura finanziaria avente ad oggetto la concessione di credito o comunque operazioni assimilabili ai finanziamenti infragruppo, trova applicazione il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, che esenta le operazioni relative alla concessione e negoziazione di crediti nonché alla gestione degli stessi da parte dei concedenti. La società italiana, in qualità di committente di un servizio ricevuto da soggetto extra-UE, deve quindi assolvere l’imposta mediante reverse charge esterno ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, emettendo autofattura elettronica o integrazione con indicazione del regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1). In sostanza, si tratta di un’autofattura territorialmente rilevante ma esente IVA.

La qualificazione degli interessi derivanti dal cash pooling come operazioni finanziarie esenti è coerente sia con la prassi amministrativa sia con l’orientamento unionale.

Specularmente, quando la società italiana matura interessi attivi nei confronti della capogruppo svizzera per effetto di saldi creditori del cash pooling, essa sta rendendo una prestazione finanziaria nei confronti di un soggetto passivo estero. Anche in questo caso opera la regola generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972: la prestazione si considera territorialmente rilevante nel Paese del committente, cioè in Svizzera, e quindi fuori campo IVA in Italia per carenza del requisito territoriale.

Quesito n. 8 – Marche da bollo da considerare spese accessorie che seguono il trattamento IVA

Domanda

Le marche da bollo da 2 euro addebitate in fattura, sono non soggette o vengono considerate spese accessorie e quindi seguono il servizio principale (esempio fattura del medico)?

Risposta

Le marche da bollo da 2 euro addebitate in fattura, secondo l’orientamento oggi più solido dell’Agenzia delle Entrate, non devono essere considerate importi “non soggetti” o esclusi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, bensì spese accessorie che seguono il trattamento IVA dell’operazione principale ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.

La questione nasce dal fatto che l’imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, è formalmente dovuta dal soggetto che emette la fattura. L’emittente può poi rivalersi sul cliente addebitandone il costo, circostanza ammessa sia civilisticamente, anche alla luce dell’art. 1196 c.c., sia fiscalmente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 444/2008. Tuttavia, il punto decisivo riguarda proprio la qualificazione del riaddebito del bollo.

L’Agenzia delle Entrate, soprattutto con la Risposta a interpello n. 428/2022, ha chiarito in maniera piuttosto netta che il riaddebito del bollo non integra un’anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Per poter applicare l’art. 15, infatti, occorrerebbe che il professionista sostenesse la spesa in nome e per conto del cliente, con documentazione intestata direttamente a quest’ultimo, circostanza che non ricorre nel caso del bollo sulla fattura, poiché il tributo è giuridicamente dovuto dal soggetto emittente.

Di conseguenza, il riaddebito del bollo assume natura di componente accessoria del compenso o del corrispettivo e segue il regime IVA dell’operazione principale in applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce infatti che le prestazioni accessorie non sono autonomamente imponibili ma seguono il trattamento fiscale dell’operazione cui accedono.

Nel caso specifico della fattura del medico, se la prestazione sanitaria è esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, anche il riaddebito della marca da bollo da 2 euro deve essere trattato come operazione esente IVA e non come importo escluso o fuori campo.
Pertanto:
• la prestazione medica resta esente;
• il bollo riaddebitato segue lo stesso regime di esenzione;
• l’intero importo confluisce tra le operazioni esenti.

Questo orientamento appare oggi quello più coerente sia con la prassi amministrativa sia con il principio di accessorietà IVA.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.