COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 18 MAGGIO 2026
Con il Messaggio 6 maggio 2026, n. 1511 l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito all’articolo 16 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1° maggio 2026. La disposizione interviene sul versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote di TFR maturate nel 2026, prevedendo una proroga specifica per i datori di lavoro che risultano obbligati per la prima volta al versamento in conseguenza delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. La novità è molto rilevante sul piano operativo: i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e non comportano applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Premessa
La disciplina del Fondo di Tesoreria è contenuta nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta modificando il comma 756 , ampliando il perimetro dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo. In particolare, l’articolo 1, comma 203, della Legge n. 199/2025 ha introdotto un criterio più dinamico di verifica della soglia dimensionale, rendendo obbligati anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività.
Successivamente, l’articolo 16 del D.L. n. 62/2026 ha previsto una proroga dei termini di versamento per i datori che, proprio in ragione della nuova disciplina, sono tenuti per la prima volta al versamento al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026. La finalità è evitare effetti sanzionatori su soggetti che devono adeguare procedure interne, flussi contributivi e gestione TFR a un obbligo sopravvenuto.
Tabella 1 – Fonti essenziali
| Fonte | Contenuto |
| Legge n. 296/2006, art. 1, commi 755 ss. | Istituzione e disciplina del Fondo di Tesoreria |
| Legge n. 199/2025, art. 1, comma 203 | Estensione dell’obbligo dal 2026 |
| Circolare INPS n. 12/2026 | Prime istruzioni amministrative e operative |
| D.L. n. 62/2026, art. 16 | Proroga al 16 luglio 2026 senza sanzioni |
| Messaggio INPS n. 1511/2026 | Indicazioni operative sulla proroga |
La proroga non elimina l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, ma sposta il termine entro cui i nuovi obbligati possono regolarizzare le quote riferite al primo semestre 2026 senza conseguenze sanzionatorie. È quindi una misura di accompagnamento alla riforma, non una sospensione della disciplina.
I soggetti interessati dalla proroga
La proroga riguarda esclusivamente i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria per effetto dell’articolo 1, comma 203, della Legge n. 199/2025.
Si tratta, quindi, dei datori che non erano già ordinariamente obbligati, ma che diventano tali in conseguenza delle nuove regole sulla soglia dimensionale introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 .
La proroga non riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro tenuti al Fondo di Tesoreria, ma solo quelli obbligati per la prima volta in applicazione della nuova disciplina 2026. I soggetti già obbligati prima della riforma restano fuori dal perimetro della proroga speciale, salvo diversa indicazione specifica.
Oggetto della proroga: competenze da gennaio a giugno 2026
Il Messaggio chiarisce che la proroga riguarda i versamenti relativi ai periodi di competenza da:
- gennaio 2026
- febbraio 2026
- marzo 2026
- aprile 2026
- maggio 2026
- giugno 2026
Se tali versamenti sono effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi.
Tabella 2 – Periodi interessati
| Periodo di competenza | Termine agevolato |
| Gennaio 2026 | 16 luglio 2026 |
| Febbraio 2026 | 16 luglio 2026 |
| Marzo 2026 | 16 luglio 2026 |
| Aprile 2026 | 16 luglio 2026 |
| Maggio 2026 | 16 luglio 2026 |
| Giugno 2026 | 16 luglio 2026 |
Rispetto alla precedente scadenza amministrativa del 16 maggio 2026, individuata dalla Circolare INPS n. 12/2026 , il nuovo intervento legislativo porta il termine al 16 luglio 2026, ampliando il periodo di regolarizzazione senza sanzioni.
Il rapporto con la Circolare INPS n. 12/2026
La Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 aveva già previsto, in via amministrativa, la possibilità di versare le quote arretrate di TFR al Fondo di Tesoreria senza sanzioni civili e interessi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 maggio 2026.
L’articolo 16 del D.L. n. 62/2026 interviene ora con una disposizione di fonte primaria, stabilendo che i versamenti riferiti alle competenze da gennaio a giugno 2026 sono tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026. Il Messaggio INPS n. 1511 recepisce quindi la nuova norma e conferma che il termine legislativo sostituisce, per i soggetti e i periodi interessati, il precedente termine amministrativo.
Tabella 3 – Evoluzione dei termini
| Atto | Termine previsto | Natura |
| Circolare INPS n. 12/2026 | 16 maggio 2026 | Termine amministrativo |
| D.L. n. 62/2026, art. 16 | 16 luglio 2026 | Termine di fonte primaria |
| Messaggio INPS n. 1511/2026 | Recepimento del 16 luglio 2026 | Indicazioni operative |
Il passaggio da una proroga amministrativa a una previsione legislativa rafforza la certezza dell’adempimento: il legislatore considera i versamenti entro il 16 luglio “tempestivi a tutti gli effetti di legge”, escludendo in radice sanzioni, interessi e somme aggiuntive per i periodi coperti.
Effetti della proroga: niente sanzioni, interessi o somme aggiuntive
Il Messaggio INPS è molto chiaro: per i versamenti del primo semestre 2026 effettuati entro il 16 luglio 2026, non si applicano:
- sanzioni civili;
- interessi;
- somme aggiuntive.
Questo effetto deriva direttamente dall’articolo 16 del D.L. n. 62/2026, che considera tali versamenti tempestivi a tutti gli effetti.
Non si tratta di una remissione in termini parziale o di un semplice rinvio operativo: il versamento entro il 16 luglio 2026 è qualificato dalla norma come tempestivo, quindi non genera alcuna conseguenza sanzionatoria.
Codice causale da utilizzare nel flusso Uniemens
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, l’INPS conferma l’utilizzo del codice causale “CF05”, già istituito con la Circolare n. 12/2026 .
Il codice deve essere esposto all’interno dell’elemento:
- TipoImpPregCMT
nel percorso:
- GestioneTFR / MeseTFR / MeseTesoreria / Contribuzione / ImportoPregresso
del flusso Uniemens.
Il significato del codice è: “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Tabella 4 – Indicazione operativa Uniemens
| Elemento | Indicazione |
| Codice causale | CF05 |
| Elemento Uniemens | TipoImpPregCMT |
| Percorso | GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso |
| Significato | Versamento arretrati quote TFR Legge n. 199/2025 |
La proroga del termine non modifica le modalità tecniche di esposizione. Per i versamenti arretrati resta necessario utilizzare correttamente il codice CF05 nel flusso Uniemens.
Implicazioni operative per consulenti e aziende
Dal punto di vista pratico, il Messaggio n. 1511 richiede ai consulenti del lavoro e agli uffici payroll di effettuare almeno quattro verifiche:
| Controllo | Finalità |
| Verifica soglia dimensionale | Individuare i nuovi obbligati dal 2026 |
| Periodi di competenza | Distinguere gennaio-giugno da periodi successivi |
| Corretta esposizione Uniemens | Utilizzo codice CF05 |
| Scadenza del 16 luglio | Evitare applicazione di sanzioni dopo il termine |
Per i datori obbligati per la prima volta, è opportuno ricostruire puntualmente le quote TFR maturate nei primi 6 mesi del 2026 e predisporre il versamento entro il nuovo termine.
Il 2026 diventa un anno di transizione operativa: la riforma del Fondo Tesoreria decorre da gennaio, ma il legislatore riconosce alle imprese un tempo più ampio per l’adeguamento delle procedure di versamento.
Cosa resta fermo
Per quanto non diversamente previsto dall’articolo 16 del D.L. n. 62/2026 e dal Messaggio n. 1511 , l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la Circolare n. 12/2026 .
Restano quindi fermi:
- i criteri generali di individuazione dei soggetti obbligati;
- le regole sulla destinazione del TFR;
- le modalità operative già illustrate dall’Istituto;
- l’obbligo di versamento al Fondo per i soggetti rientranti nel nuovo perimetro.
La proroga non deve essere letta come una riapertura generalizzata della disciplina TFR. È una deroga mirata ai versamenti del primo semestre 2026 per i nuovi obbligati.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755 e ss.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art 1, comma 203
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 16
- INPS, Circolare 5 febbraio 2026, n. 12
- INPS, Messaggio 6 maggio 2026, n. 1511
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