3° Contenuto: Bonus ZES 2026: istruzioni INPS dopo il Decreto Lavoro

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 19 MAGGIO 2026

Con la Circolare 14 maggio 2026, n. 56, l’INPS fornisce le prime indicazioni in merito all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nelle c.d. Zone ZES d’Italia.

Il provvedimento dell’Istituto consegue alle disposizioni introdotte dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. Decreto Lavoro).

INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 56
PremessaLa Circolare 14 maggio 2026, n. 56 analizza le disposizioni introdotto dal D.L. n. 62/2026 in merito agli esoneri contributivi a favore dello sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito, ZES unica).
Gli esoneri contributivi sono riconosciuti:
in favore dei datori di lavoro privati;
che, nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La concedibilità dell’esonero contributivo è subordinata al possesso di determinati requisiti afferenti sia al datore di lavoro che al lavoratore.
 
L’esonero può essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati:
che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unicaquali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria;
che nel mese in cui procedono all’assunzione, devono occupare fino a un massimo di 10 dipendenti;
con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data dell’assunzione, abbia compiuto 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi.
L’esonero:
– spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento;
– consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Datori di lavoro che possono accedere all’esoneroL’esonero può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione.
La misura è finalizzata a sostenere lo sviluppo occupazionale nelle aree ricomprese nella ZES unica ed è quindi strettamente collegata al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Non è sufficiente che il datore abbia sede legale in una regione ZES: è necessario che l’assunzione riguardi una sede o unità produttiva effettivamente collocata nel territorio agevolato e che la prestazione sia ivi svolta.
 
In concreto, possono accedere al beneficio i datori:
che effettuano l’assunzione presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni ammesse alla ZES unica;
per i quali la prestazione lavorativa è resa in modo effettivo nel territorio agevolato e non solo formalmente riferita a esso;
che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a 10 dipendenti, considerando il solo organico rilevante ai fini della norma e al netto del lavoratore incentivato;
che operano nel rispetto delle ulteriori condizioni generali previste per gli incentivi all’assunzione, da verificare congiuntamente ai requisiti soggettivi e territoriali.
Il requisito dimensionale deve essere verificato nel solo momento genetico del rapporto agevolato, mentre la localizzazione dell’attività rappresenta un presupposto essenziale per l’applicazione dell’incentivo.
Il superamento della soglia dei 10 dipendenti in un momento successivo all’assunzione non determina, di per sé, la perdita del beneficio già riconosciuto.
Lavoratori per la cui assunzione spetta l’esoneroL’agevolazione riguarda l’assunzione di personale non dirigenziale che, alla data dell’assunzione, risulti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
 In particolare, il lavoratore deve:
aver compiuto almeno 35 anni di età alla data dell’assunzione;
risultare disoccupato da almeno 24 mesi, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle relative verifiche amministrative;
non avere qualifica di dirigente, essendo l’incentivo limitato al personale non dirigenziale;
essere assunto con un rapporto rientrante tra quelli agevolabili, secondo le tipologie ammesse dalla Circolare .
Lo stato di disoccupazione deve essere dichiarato dal datore di lavoro nell’istanza di ammissione e verificato in coerenza con le risultanze disponibili. La valutazione non può quindi essere meramente formale, ma richiede il riscontro dei presupposti richiesti dalla disciplina di settore.
Il requisito anagrafico e quello della disoccupazione devono sussistere alla data dell’assunzione incentivata: il loro difetto iniziale non può essere sanato successivamente.
 
La norma consente inoltre il riconoscimento del beneficio anche in ipotesi particolari di nuova assunzione di soggetti già transitati presso altro datore di lavoro che abbia fruito solo in parte dell’esonero, nei limiti del residuo autorizzabile.
L’esonero può spettare anche in caso di nuova assunzione di un lavoratore già assunto a tempo indeterminato da altro datore che abbia fruito solo parzialmente del beneficio, ma esclusivamente entro i limiti del periodo residuo e dell’importo ancora disponibile.
Rapporti di lavoro incentivabiliSono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
 Rientrano, in particolare:
i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché ricorrano tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi;
le assunzioni effettuate da cooperative di lavoro nei confronti dei propri soci lavoratori, ove il rapporto presenti i caratteri richiesti dalla norma;
i rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, con verifica dei requisiti territoriali e dimensionali in capo all’utilizzatore e non al solo somministratore.
Nel lavoro in somministrazione, la verifica dei requisiti della ZES unica e del limite dimensionale deve essere effettuata con riferimento all’utilizzatore presso cui la prestazione è resa.
 
Restano invece esclusi dall’incentivo:
le trasformazioni di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, in quanto non integrano una nuova assunzione;
i rapporti di apprendistato, per la loro disciplina speciale e la diversa funzione causale;
il lavoro domestico;
il lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato;
le ipotesi non riconducibili a un effettivo rapporto stabile agevolabile secondo la disciplina attuativa.
La riconducibilità del rapporto alle fattispecie ammesse deve essere verificata in modo puntuale già al momento dell’instaurazione del rapporto e della presentazione della domanda.
La semplice trasformazione di un contratto a termine non integra una nuova assunzione incentivabile ai fini dell’esonero.
Assetto e misura dell’esoneroL’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Il massimale di 650 euro mensili rappresenta un tetto massimo fruibile e non un importo automaticamente spettante in ogni caso: l’esonero non può eccedere la contribuzione datoriale concretamente dovuta.
 
La determinazione dell’importo spettante richiede di considerare alcune regole operative fondamentali:
il massimale mensile deve essere riproporzionato nei casi in cui il rapporto inizi o cessi nel corso del mese;
nei rapporti a tempo parziale, il limite massimo va ridotto in proporzione all’orario pattuito;
resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, che continua a operare integralmente;
l’esonero può essere fruito solo entro il limite della contribuzione datoriale effettivamente dovuta per il singolo lavoratore e per il periodo considerato.
Il riconoscimento dell’agevolazione avviene nei limiti delle risorse stanziate, con monitoraggio delle domande da parte dell’INPS e con eventuale sospensione delle ulteriori ammissioni in caso di esaurimento della capienza finanziaria disponibile.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili, l’INPS non potrà accogliere ulteriori domande, anche se in presenza degli altri requisiti di legge.
 
Il beneficio, inoltre, non si estende a componenti contributive espressamente escluse dalla norma e va fruito secondo le istruzioni operative e i codici di esposizione stabiliti dall’Istituto.
Condizioni generali di spettanza dell’esoneroL’accesso all’esonero è subordinato al rispetto delle condizioni generali di spettanza previste per gli incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs. n. 150/2015) e delle ordinarie regole di regolarità datoriale (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006).
In particolare, il datore deve garantire:
la regolarità contributiva e il possesso di un DURC regolare;
La mancanza del DURC o il mancato rispetto del contratto collettivo applicabile impediscono il riconoscimento dell’esonero anche in presenza di tutti gli altri requisiti specifici del Bonus ZES.
 
il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavorosalute e sicurezza sul luogo di lavoro;
l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
l’osservanza dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, inclusi i vincoli sull’assetto dei rapporti e sui diritti dei lavoratori.
Dal 1° aprile 2026 è inoltre prevista la pubblicazione della vacancy sul SIISL; tale obbligo, tuttavia, diverrà concretamente operativo solo a seguito dell’adozione dello specifico decreto attuativo.
L’esonero non spetta, invece, in presenza di situazioni ostative quali:
obblighi di assunzione preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
violazione di diritti di precedenza spettanti ad altri lavoratori;
presenza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi espressamente ammessi;
licenziamenti ostativi riferiti alla medesima unità produttiva e ai lavoratori comparabili;
comunicazioni obbligatorie tardive, con perdita del beneficio per il periodo antecedente alla regolarizzazione.
In caso di comunicazione obbligatoria tardiva, il beneficio non decorre retroattivamente dall’assunzione, ma solo dalla data di regolarizzazione degli adempimenti.
Condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto all’esoneroOltre alle condizioni generali, il diritto all’esonero richiede il rispetto di specifici requisiti sostanziali riferiti al datore di lavoro, al lavoratore e all’assetto dell’assunzione. Tali condizioni qualificano in modo puntuale la fattispecie agevolata e ne delimitano l’ambito applicativo.
In particolare, è necessario che:
l’assunzione costituisca una nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel corso del 2026;
la sede o unità produttiva interessata sia ubicata nella ZES unica e la prestazione sia riferibile a tale contesto territoriale;
il lavoratore abbia almeno 35 anni e risulti disoccupato da almeno 24 mesi alla data dell’assunzione;
il datore occupi, nel mese dell’assunzione, fino a 10 dipendenti, secondo i criteri indicati dalla prassi applicativa;
sia rispettato l’incremento occupazionale netto e sia riconosciuto un trattamento economico conforme alla contrattazione collettiva applicabile.
Il mancato rispetto dell’incremento occupazionale netto o del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva può incidere negativamente sulla spettanza dell’esonero.
 
Ulteriore condizione specifica è l’assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei sei mesi successivi, secondo il meccanismo di tutela previsto dalla disciplina dell’incentivo.
La violazione del vincolo sui licenziamenti nei 6 mesi successivi all’assunzione può determinare la revoca del beneficio già autorizzato.
 
La legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivodefinito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 , del Decreto Lavoro, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale nettoL’esonero si configura come aiuto di Stato e deve pertanto essere fruito nel rispetto della disciplina europea applicabile, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 651/2014 .
Il beneficio richiede, oltre ai presupposti nazionali, anche il rispetto delle condizioni compatibili con il quadro unionale sugli incentivi all’occupazione.
 Ai fini del riconoscimento, è richiesto l’incremento occupazionale netto, da verificare:
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione agevolata;
con calcolo espresso in termini di ULA, secondo i criteri comunitari di computo dell’occupazione;
con verifica su base mensile per tutta la durata di fruizione dell’incentivo, e non solo al momento iniziale dell’assunzione.
Ai fini del mantenimento dell’incremento, non assumono rilievo negativo alcune cessazioni non riconducibili a una scelta espulsiva del datore, quali le dimissioni volontarie, il pensionamento, la riduzione volontaria dell’orario e il licenziamento per giusta causa, nei limiti in cui ricorrano i presupposti normativi.
L’incremento occupazionale netto non è un controllo iniziale una tantum, ma un requisito da monitorare nel corso della fruizione dell’esonero.
 
Restano esclusi i datori soggetti alla clausola Deggendorf o qualificabili come imprese in difficoltà, mentre l’INPS provvede alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai fini della tracciabilità e dei controlli successivi.
La presenza della clausola Deggendorf o la qualificazione del datore come impresa in difficoltà costituiscono cause ostative autonome al riconoscimento dell’agevolazione.
Coordinamento con altre agevolazioniL’esonero non è, in via generale, cumulabile con altri benefici contributivi che incidono sulla medesima quota di contribuzione datoriale riferita allo stesso lavoratore e al medesimo periodo.
In particolare, l’incentivo non può cumularsi con:
la Decontribuzione Sud;
gli incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità;
l’incentivo connesso alla fruizione della NASpI;
altre riduzioni contributive settoriali, come quelle previste in agricoltura o edilizia, ove insistano sulla medesima contribuzione datoriale;
ipotesi riferite a lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati, assoggettati a regimi contributivi speciali.
Resta invece compatibile con misure che non incidono sulla medesima contribuzione datoriale, quali:
la maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione, trattandosi di un diverso piano di vantaggio;
l’esonero connesso alla certificazione della parità di genere, nei limiti di compatibilità previsti dalla normativa applicabile;
agevolazioni che incidono sulla contribuzione a carico del lavoratore e non su quella datoriale.
L’errata esposizione di benefici tra loro non cumulabili può comportare il recupero dell’agevolazione indebitamente fruita e i conseguenti adempimenti di regolarizzazione contributiva.
Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoroPer ottenere l’esonero, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda telematica all’INPS attraverso il Portale delle Agevolazioni, secondo le istruzioni operative dettate dall’Istituto.
L’istanza deve contenere, in via principale:
i dati identificativi del datore di lavoro;
le informazioni relative al lavoratore assunto o da assumere;
gli elementi del rapporto di lavoro, della retribuzione e della sede di svolgimento della prestazione;
le dichiarazioni necessarie in ordine ai requisiti richiesti e alle condizioni sugli aiuti di Stato;
ogni ulteriore informazione richiesta per la verifica del requisito territoriale, dimensionale e soggettivo previsto dalla disciplina agevolativa.
L’INPS verifica la capienza delle risorse, la sussistenza dei requisiti normativi, la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina europea e, all’esito dell’istruttoria, accoglie la domanda determinando l’importo massimo fruibile.
La domanda può riferirsi sia ad assunzioni già effettuate sia ad assunzioni programmate; in quest’ultimo caso, il provvedimento di accoglimento produce un effetto di prenotazione delle risorse entro i limiti e nei tempi indicati dall’Istituto.
Se la domanda riguarda un’assunzione futura, il rapporto di lavoro e la relativa comunicazione obbligatoria devono essere perfezionati entro 10 giorni dall’accoglimento; in mancanza, si perdono le somme accantonate.
L’accoglimento della domanda non esonera il datore dai successivi controlli: la fruizione resta subordinata alla permanenza dei requisiti e alla corretta esposizione del beneficio nei flussi contributivi.

Riferimenti normativi e di prassi:

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