COMMENTO
DI FEDERICO CONTINI – STUDIO GARBELLI | 19 MAGGIO 2026
Con l’Interpello n. 1 del 16 aprile 2026 , pubblicato dal Ministero del Lavoro il 29 aprile scorso, arriva un chiarimento destinato ad incidere concretamente sull’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’aggiornamento di RSPP e ASPP.
Il tema affrontato dalla Commissione per gli interpelli riguarda una questione che, negli ultimi mesi, aveva generato numerosi dubbi operativi: per rendere validi seminari e convegni ai fini dell’aggiornamento è necessario che tutti i relatori siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013?
La risposta del Ministero è netta e, per molti aspetti, rappresenta una presa di posizione importante sul nuovo impianto formativo introdotto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 .
Il quesito posto al Ministero
L’Interpello nasce da una richiesta del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, che ha chiesto chiarimenti sull’interpretazione delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il dubbio riguardava un aspetto molto concreto: se un seminario o un convegno venga utilizzato ai fini dell’aggiornamento, i relatori devono necessariamente possedere i requisiti del formatore della sicurezza previsti dal D.M. 6 marzo 2013?
Il quesito non è affatto marginale. Negli ultimi anni gran parte dell’aggiornamento professionale si è sviluppato proprio attraverso: convegni tecnici; webinar specialistici; seminari monotematici; eventi organizzati da ordini professionali e associazioni di categoria.
Molti di questi eventi vedono la partecipazione di relatori altamente competenti ma non sempre formalmente qualificati come “formatori” ai sensi del Decreto del 2013.
La risposta della Commissione: requisiti non obbligatori per i relatori
La Commissione chiarisce che i requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione e aggiornamento, ma non necessariamente ai seminari e ai convegni.
Per queste attività occorre fare riferimento esclusivamente alla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025 .
Si tratta di un passaggio molto rilevante perché evita un irrigidimento del sistema formativo. In pratica, il Ministero riconosce che un evento tecnico può avere valore formativo anche quando il relatore non possiede formalmente i requisiti del “formatore qualificato”.
Pensiamo, ad esempio:
– a un magistrato che interviene sui profili di responsabilità penale;
– a un ispettore ASL che analizza casi reali di infortunio;
– a un tecnico INAIL che presenta dati statistici;
– a un ingegnere specializzato in sicurezza macchine;
– a un consulente esperto di atmosfere esplosive.
In tutti questi casi il valore tecnico dell’intervento potrebbe essere elevatissimo pur in assenza dei requisiti formali previsti dal D.M. 6 marzo 2013.
L’Interpello sembra quindi voler distinguere tra: formazione strutturata e approfondimento tecnico-specialistico.
Una distinzione che, nella pratica, molti operatori già applicavano.
Il vero nodo: la verifica finale dell’apprendimento
Il punto più importante dell’interpello, però, probabilmente non riguarda i relatori. La vera svolta operativa è un’altra.
La Commissione richiama infatti la FAQ ministeriale n. 47, precisando che, affinché seminari e convegni siano validi ai fini dell’aggiornamento, èobbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
È questo il passaggio che rischia di cambiare radicalmente l’organizzazione di molti eventi formativi.
Per anni il sistema si è spesso basato su una logica molto semplice:
- presenza all’evento;
- firma ingresso/uscita;
- rilascio attestato.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 , invece, emerge con forza il concetto di “effettività” della formazione. La semplice partecipazione non basta più.
Caso pratico: il webinar che non basta più
Immaginiamo un webinar di 3 ore sul rischio elettrico organizzato da un’associazione professionale.
Il relatore è un noto tecnico del settore, molto competente ma privo dei requisiti formali del formatore sicurezza.
Secondo l’interpello, questo non rappresenta un problema.
Tuttavia, se il webinar termina senza test finale, questionario e verifica documentata, le ore potrebbero non essere valide ai fini dell’aggiornamento RSPP.
Il problema, quindi, non è più soltanto “chi parla”, ma soprattutto “come viene verificato l’apprendimento”.
Le conseguenze per gli enti formatori
Dal punto di vista operativo, gli enti formatori saranno probabilmente i soggetti più coinvolti da questo nuovo orientamento. Molti eventi organizzati fino ad oggi dovranno essere ripensati.
Non sarà più sufficiente predisporre il registro presenze, il programma dell’evento e l’attestato finale.
Sarà necessario dimostrare che il partecipante abbia realmente acquisito contenuti coerenti con il percorso di aggiornamento. Questo comporterà dunque la predisposizione di test finali, una gestione documentale più strutturata, una archiviazione delle verifiche e soprattutto la tracciabilità dei risultati.
Il rischio dei “convegni vetrina”
Uno degli effetti indiretti dell’interpello potrebbe essere il ridimensionamento dei cosiddetti “convegni vetrina”.
Negli anni si è assistito a una forte proliferazione di eventi che, più che avere finalità formative reali, erano costruiti come occasioni promozionali o commerciali, spesso con rilascio automatico di crediti o ore di aggiornamento.
Il nuovo orientamento ministeriale sembra voler contrastare proprio questo fenomeno. La richiesta di una verifica finale obbligatoria introduce infatti un elemento di responsabilizzazione sia per chi organizza sia per chi partecipa.
Un seminario dovrà dimostrare di avere una reale finalità formativa.
Caso pratico: il convegno tecnico organizzato da un produttore
Un’azienda produttrice di dispositivi anticaduta organizza un convegno tecnico sulle nuove linee vita.
Intervengono:
- tecnici aziendali;
- progettisti;
- un avvocato esperto di responsabilità;
- un ispettore SPISAL.
Nessuno dei relatori possiede formalmente i requisiti del formatore sicurezza.
L’evento, però:
- tratta contenuti coerenti con la sicurezza sul lavoro;
- prevede registrazione presenze;
- somministra un questionario finale;
- archivia gli esiti.
Alla luce dell’interpello, l’aggiornamento potrebbe essere considerato valido.
Le criticità applicative ancora aperte
Nonostante il chiarimento ministeriale, restano alcuni aspetti che probabilmente genereranno ulteriori dubbi interpretativi.
Ad esempio
→ Quante domande deve contenere la verifica finale?
→ Esiste una percentuale minima di superamento?
→ Il test può essere svolto online?
→ E’ sufficiente un’autocertificazione?
L’interpello non entra nel dettaglio operativo e lascia ampio spazio organizzativo. Questo potrebbe portare, almeno in una prima fase, a comportamenti molto differenti tra enti formatori e organismi di controllo.
Il tema dei controlli ispettivi
È probabile che nei prossimi anni proprio la documentazione della verifica finale diventi uno dei principali elementi controllati dagli organi ispettivi. In caso di verifica potrebbe non essere più sufficiente esibire l’attestato.
Potrebbero essere richiesti ad esempio test compilati oppure registri per dimostrare la tracciabilità della partecipazione ed i criteri di valutazione adottati.
Questo vale soprattutto per la formazione svolta in videoconferenza o webinar, dove la dimostrazione della reale partecipazione è da tempo uno dei temi più discussi.
Cosa cambia per RSPP e professionisti
Anche per i professionisti della sicurezza cambia l’approccio.
Fino ad oggi molti partecipavano a seminari confidando automaticamente nella validità delle ore.
Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 e con questo interpello sarà sempre più importante verificare preventivamente come è organizzato l’evento, se è prevista una verifica finale e come viene documentato l’apprendimento. Il rischio concreto è accumulare ore che potrebbero poi essere contestate in sede di controllo.
Conclusioni
L’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2026 non rivoluziona il sistema della formazione, ma chiarisce in modo molto netto la direzione verso cui si sta muovendo il legislatore.
Da un lato viene introdotta una maggiore flessibilità sul tema dei relatori nei seminari e nei convegni, riconoscendo valore anche a contributi altamente specialistici provenienti da figure non formalmente qualificate come formatori.
Dall’altro lato, però, aumenta fortemente l’attenzione sull’effettività dell’apprendimento. La partecipazione passiva non basta più.
Il messaggio che emerge è chiaro: meno formalismo sulla figura del docente, ma più attenzione alla qualità concreta della formazione e alla capacità di dimostrare che l’apprendimento sia realmente avvenuto.
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.