CIRCOLARE MONOGRAFICA
Nuove regole sulle verifiche crediti PA estese ai professionisti
DI ANDREA AMANTEA | 22 MAGGIO 2026
In fase di conversione in legge del D.L. n. 38/2026 , c.d. Decreto fiscale, è stato approvato uno specifico emendamento che introduce novità anche in materia di blocco ai pagamenti della P.A. in capo ai professionisti, che era stato oggetto di intervento anche da parte del Ministero della Giustizia con lacircolare del 17 marzo scorso. Grazie alle novità introdotte dall’art. 2-ter – inserito in sede di conversione in legge – il meccanismo del blocco scatta solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) scadute e non pagate, siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro. Tuttavia, sopra tale limite di soglia debitoria, rimane lo storno automatico in favore di ADER con compensazione forzosa anche per pagamenti in favore del professionista inferiori a 5.000 euro.
Il blocco pagamenti P.A. Le nuove regole per i professionisti
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, contiene “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” meglio conosciute come norme in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A.
In particolare, le Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo.
In caso affermativo:
- segnalano la circostanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ADER
- ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (…).”.
| Il blocco pagamenti P.A. | |
| Soggetti tenuti alla verifica | Tutte le Amministrazioni pubbliche; Enti pubblici anche economici; Aziende speciali, anche consortili, e altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 820 del 20 febbraio 2014; Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, Orientamento n. 15/2015/AC del 30 aprile 2015). |
| Decorrenza | La normativa di cui al blocco dei pagamenti P.A. è diventata operativa a seguito dell’emanazione del regolamento attuativo, a far data dal 29 marzo 2008 (entrata in vigore del D.M. n. 40/2008). Limitatamente però alle sole Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ed alle società a totale partecipazione pubblica. Il medesimo D.M. n. 40/2008 rinvia ad un successivo regolamento la disciplina per la relativa attuazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica. |
| Preclusioni | Il soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l’ammontare del debito oggetto dell’inadempimento – comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti – salvo quanto disposto dall’art. 72-ter del menzionato D.P.R. n. 602/1973 (limiti al pignoramento) e dall’art. 545 del codice di procedura civile (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 16/2012). |
| Disposizioni attuative | D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 |
Il comma 725 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, aggiungendo il nuovo comma 1-ter, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, è intervenuta in materia: prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore al suddetto limite ordinario pari a 5.000 euro.
Il blocco al pagamento opera laddove il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento di qualsiasi ammontare anche se sotto soglia di 5.000 euro.
Dunque, anche cartelle di poche centinaia di euro possono ritardare il pagamento in favore del professionista, creando una significativa disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti che intrattengono rapporti commerciali con la P.A. per i quali valgono le soglie ordinarie di cui al comma 1dell’art. 48-bis come sopra individuate.
La disposizione in commento si applica ai pagamenti disposti a decorrere dal 15 giugno 2026.
Si veda il nostro approfondimento “Blocco pagamenti P.A. Nuove regole per i professionisti”.
A livello procedurale, una volta rilevata l’eventuale inadempienza, per qualsiasi importo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:
- dell’Agente della Riscossione, ADER, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.
Dunque, in tal modo viene bypassata la procedura individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 la quale prevede la sospensione del pagamento nonché la notifica alla P.A. dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Le indicazioni del Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo scorso è intervenuto in materia di blocco ai pagamenti di crediti vantati verso la P.A. ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, soffermandosi in particolare sulle nuove regole previste per i professionisti dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.
Perimetro applicativo norma Legge di Bilancio 2026
Il Ministero della Giustizia, ha chiarito in primis che l’obbligo di verifica preventiva riguarda le categorie professionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
A livello procedurale, in caso di accertata inadempienza del beneficiario, l’Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro Ufficio deputato alla liquidazione e al pagamento):
- procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della Riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- l’eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario.
Come in parte anticipato nel primo paragrafo, il Ministero conferma che diversamente dalla disciplina previgente, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della Riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.
Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati da tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.
Tabella operativa – Verifica art. 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973
| Fase | Soggetto responsabile | Attività da svolgere | Esito operativo |
| 1. Ricezione richiesta di pagamento | Ufficio Spese di Giustizia / Ufficio contabile PA | Acquisizione provvedimento di liquidazione del compenso professionale | Avvio istruttoria pagamento |
| 2. Verifica soggettiva | Ufficio contabile | Accertare che il beneficiario rientri tra gli esercenti arti e professioni ex art. 54 TUIR | Applicazione obbligo verifica art. 48-bis |
| 3. Verifica importo e data | Ufficio contabile | Controllare che il pagamento sia disposto dal 15 giugno 2026, a prescindere dall’importo | Verifica sempre obbligatoria |
| 4. Interrogazione sistema Agenzia Riscossione | Ufficio contabile | Effettuare verifica preventiva di eventuali cartelle di pagamento a carico del professionista | Acquisizione esito verifica |
| 5A. Esito regolare | Ufficio contabile | Assenza di inadempienze risultanti dalla verifica | Pagamento integrale al professionista |
| 5B. Esito con inadempienza | Ufficio contabile | Presenza di debiti risultanti da cartelle notificate | Attivazione meccanismo di scomputo |
| 6. Riparto delle somme | Ufficio contabile | Determinare quota da versare all’Agente della Riscossione e quota residua al professionista | Pagamento diretto e contestuale ai due soggetti |
| 7. Chiusura procedimento | Ufficio contabile | Registrazione operazione e conservazione esito verifica agli atti | Procedimento concluso |
La misura fin qui analizzata sta facendo discutere molto vista l’ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra imprese e professionisti nei rapporti con la P.A., con debiti affidati ad ADER per il recupero.
Considerando anche che le verifiche di inadempienza qui in esame non riguardano gli altri Agenti della Riscossione operanti sul territorio nazionale, soprattutto a livello locale.
Da qui, l’intevento del Decreto fiscale post conversione in legge.
Le novità nel DL Fiscale
Le suddette novità averebbero dovuto trovare applicazione rispetto ai pagamenti disposti a decorrere dal 15 giugno 2026 in favore dei seguenti soggetti: persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall’impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con Partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR – vedi Dossier ufficiale Legge di Bilancio 2026).
In fase di conversione in Legge del D.L. n. 38/2026, il legislatore ha rimesso mano alla norma in esame con specifico emendamento riducendo, seppur in parte, gli effetti penalizzanti legati all’applicazione delle nuove regole.
Grazie alle novità dell’art. 2-ter del D.L. n. 38/2026:
- il meccanismo del blocco scatta solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) scadute e non pagate,
- siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Tuttavia, sopra tale limite di soglia debitoria rimane lo storno automatico in favore di ADER con compensazione forzosa” anche per pagamenti inferiori a 5.000 euro.
Nei fatti, seppur attenuata, permane la penalizzazione dei professionisti rispetto agli atri soggetti in rapporto con la P.A. che invece saranno soggetti alle regole ordinarie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis sopra richiamate.
Riferimenti normativi
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38 post conversione in legge;
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 725;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis;
- Ministero della Giustizia, circolare 17 marzo 2026.
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