VIDEO E PODCAST
DI STEFANO ROSSETTI | 25 MAGGIO 2026
La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: versamenti; D.L. n. 38/2026; accertamento con adesione; imposta sulle donazioni e successioni; IVA, rendiconto finanziario; 5 per mille.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- versamenti: l’art. 6 del D.L. n. 89/2026 (G.U. n. 117 del 22 maggio 2026) prevede la proroga dei versamenti delle imposte. In particolare, viene previsto che I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi i soggetti minimi e forfetari e soci/associati di soggetti trasparenti che applicano gli ISA;
- D.L. n. 38/2026: è stata pubblicata nella G.U. la legge di conversione del D.L. n. 38/2026. Le principali novità del decreto riguardano:
- dividendi e participation exemption, viene ripristinato il regime originario con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026;
- le nuove regole IVA nelle operazioni permutative e dazioni in pagamento si applicano ai contratti siglati dopo il 1° gennaio 2026;
- novità relative al Concordato Preventivo Biennale 2026/2027;
- estensione ai tributi locali della Rottamazione-quinquies;
- divieto di cumulo tra regime impatriati e flat tax neo-residenti;
- iperammortamento 2026, apertura ai beni strumentali extra-UE;
- accertamento con adesione: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8481/2026, ha stabilito che, in tema di mancata dichiarazione di redditi esteri, il procedimento di accertamento e quello di contestazione separata delle sanzioni seguono procedure diverse e distinte, poiché, mentre l’accertamento ha la finalità di recuperare le imposte derivanti dai redditi esteri non dichiarati, l’atto di contestazione mira a sanzionare la mancata compilazione del quadro RW in base all’art. 5 del D.L. n. 167/1990. La Corte di cassazione premette che – come risulta dall’orientamento consolidato di legittimità – il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni e il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi, tanto che il primo non presuppone affatto la definitività del secondo. Pertanto, tali atti sono soggetti a una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, essendo il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni regolato esclusivamente dagli artt. da 16 a 18 del D.Lgs. n. 472/1997 (cfr. Cass., sent. nn. 33583/2022, 17529/2012, 10778/2015, 12748/2018 e 20864/2020). Dall’autonomia tra i procedimenti derivano due conseguenze:
- per il procedimento di irrogazione delle sanzioni non può trovare applicazione il diverso istituto dell’accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/1997 unicamente per gli avvisi di accertamento e per gli avvisi di rettifica;
- l’istanza per adesione dell’avviso di accertamento non può produrre i suoi effetti sull’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni, anche se quest’ultimo sia stato emesso contestualmente a un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscono;
- imposta sulle donazioni e successioni: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6614/2026 ha stabilito che una donazione della nuda proprietà quote di Srl non può beneficiare del trattamento di favore previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) se, in capo all’usufruttuario viene riservato il diritto di voto sugli utili.
Il beneficio è subordinato al ricorrere di alcune condizioni e, per quanto riguarda le quote sociali e le azioni di società di capitali, secondo l’attuale disciplina, è necessario che:- il trasferimento abbia a oggetto partecipazioni sociali che consentono al beneficiario di acquisire il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. o integrare un controllo già esistente. Si tratta del controllo esercitabile mediante la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- gli aventi causa detengano il controllo per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
I giudici della Corte di cassazione hanno, in primo luogo, evidenziato che l’atto di donazione conteneva una clausola in base alla quale:
-
- il diritto agli utili e il diritto di voto in merito alle delibere aventi a oggetto la ripartizione degli utili stessi restavano riservati all’usufruttuario;
- il diritto di voto su tutti gli altri argomenti continuava a spettare ai nudi proprietari.
In motivazione, si è, dunque, evidenziato, che il trasferimento della partecipazione sociale può essere agevolato solo se consente al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell’assemblea ordinaria;
- IVA: la Cassazione, con l’ordinanza n. 7868/2026, ha stabilito che il versamento di una somma qualificata come caparra determina l’immediata esigibilità della relativa IVA dovuta sugli acconti, a meno che, al momento del versamento, la realizzazione della cessione o della prestazione sia incerta e fatta salva l’ipotesi in cui, in base alle prescrizioni contrattuali, detta somma, dopo l’esecuzione del contratto, debba essere restituita e non possa essere scomputata dal prezzo complessivo;
- rendiconto finanziario: l’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile OIC 10, dedicato al Rendiconto finanziario. Nella bozza di documento in pubblica consultazione, i partecipanti sono invitati a fornire input specifici, sia riguardo all’applicabilità per chi redige il bilancio, sia in termini di utilità informativa per i lettori dello stesso, in merito alle seguenti principali proposte:
- metodo indiretto: individuazione di un unico punto di partenza: l’OIC propone che, nel metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell’area operativa, il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile (o perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile (o perdita) d’esercizio;
- classificazione di interessi e dividendi: l’OIC propone di classificare gli interessi incassati/pagati e i dividendi incassati in funzione della natura dell’operazione sottostante; pertanto, i dividendi e gli interessi incassati sono classificati nell’area delle attività di investimento e gli interessi pagati sono classificati nell’area delle attività di finanziamento;
- factoring e reverse factoring: l’OIC propone di mantenere coerenza tra i criteri classificatori adottati nello stato patrimoniale e la classificazione dei flussi finanziari derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring nel rendiconto finanziario (metodo indiretto) e introduce un esempio illustrativo (n. 2) per supportare la corretta classificazione;
- informativa sulle voci residuali: l’OIC propone di richiedere un’informativa più analitica sulle voci residuali rilevanti (ad esempio “altri elementi non monetari”), al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità del prospetto;
- schema di riferimento: l’OIC presenta lo schema di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario (paragrafo 60), le cui voci possono essere aggregate o disaggregate in base alla loro rilevanza informativa, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 21-23 del medesimo principio contabile;
- 5 per mille: sonodisponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025. Sono 96mila gli enti ammessi al contributo che, sulla base delle scelte espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, riceveranno complessivamente più di 602 milioni di euro. Tra i destinatari, il Terzo settore, gli organismi impegnati nella ricerca sanitaria e scientifica, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti dedicati alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, gli enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni. Una quota pari a oltre 7,5 milioni di euro è invece attribuita agli enti esclusi dal contributo.
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