COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 25 MAGGIO 2026
Risponde di mobbing, con risarcimento danni, l’azienda per i continui richiami e controlli ingiustificati al dipendente; il dipendente ha infatti diritto a essere risarcito, fra l’altro, per la disparità di trattamento con i colleghi e il diniego dei permessi, così la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026 .
Premessa
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026 , ha respinto il ricorso di una società che ha impugnato la sentenza della Corte territoriale che l’aveva vista soccombere; per i giudici di legittimità scatta il mobbing per l’azienda per i continui richiami e controlli ingiustificati al dipendente.
Il contenzioso del lavoro
Il contenzioso vede contrapposti una società e il proprio dipendente; in particolare il dipendente di una società esercente l’attività di gestione di supermercati e centri commerciali, da maggio 2014, a seguito di ripetute visite del medico competente della società e di rilevati problemi di salute, che sconsigliavano l’assegnazione a reparti che comportassero la necessità di ingressi in celle frigorifere, era stato spostato dal reparto pizzeria a quello dei prodotti di grande consumo e adibito a mansioni proprie del IV livello di inquadramento secondo il CCNL, inferiore al III livello da lui posseduto in considerazione delle mansioni fino a quel momento svolte.
Il dipendente riteneva che, a seguito della sua manifestata insoddisfazione per le nuove mansioni, era stato fatto oggetto di comportamenti vessatori e discriminatori, integranti il mobbing, dal quale erano derivati danni alla salute.
Pertanto, adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del demansionamento, la condanna della società per la mansioni inferiore e al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato in oltre 17.500 euro, nonché da mobbing, quantificato in 93.775,00 euro.
Il Tribunale dopo aver tentato una conciliazione della lite, in parziale accoglimento del gravame interposto dal lavoratore, accertava il demansionamento ed il mobbing, condannava la società a riassegnare il lavoratore a mansioni proprie del III livello previsto dal CCNL, salve le prescrizioni mediche della competente commissione, nonché al risarcimento del danno alla salute, liquidato in euro 18.583,11, e del danno alla professionalità, liquidato in euro 5.866,20.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad una serie articolata di motivazioni.
Le cause del mobbing: l’orientamento della giurisprudenza
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 27110 del 15 novembre 2017, osserva sulla base di una giurisprudenza consolidata, che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato:
- una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Elementi questi che il lavoratore ha l’onere di provare in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell’intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla.
La Sentenza della Cassazione, S.U., n. 8438/2004, afferma espressamente che “il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, e solo con riguardo alla specifica fattispecie che gli era devoluta ha affermato che venivano in rilievo violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego, facendo riferimento ad atti di gestione del rapporto di lavoro che, indipendentemente da una concreta correlazione con un disegno di persecuzione reiterata, trovavano un diretto referente normativo nella disciplina della regolamentazione del rapporto e ricevono da questa la loro sanzione di illiceità”.
Riconosciuto il danno da mobbing
La società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli att. 2103 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le nuove mansioni non fossero connotate da autonomia o specializzazione proprie del III livello previsto dal CCNL di categoria.
→Il motivo per la Cassazione è inammissibile perché, partendo da una determinata nozione di “autonomia”, a dire della ricorrente diversa da quella che sarebbe stata fatta propria dalla Corte territoriale, tende a sollecitare alla Cassazione una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità.
La ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2087 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la nocività dell’ambiente di lavoro e, all’opposto, indimostrata l’adozione di tutte le cautele necessarie per impedire il danno.
Il motivo, per la Cassazione, è a tratti inammissibile, a tratti infondato.
→ È inammissibile laddove non si traduce in una censura all’interpretazione delle norme invocate, né alla loro applicazione, ma al convincimento espresso dalla Corte territoriale – secondo la ricorrente in modo apodittico – circa la raggiunta prova anche dell’elemento soggettivo dell’intento persecutorio che ha retto le condotte mobbizzanti.
→ È poi infondato, poiché, contrariamente all’assunto della società ricorrente, la Corte territoriale ha desunto quell’elemento dalle peculiarità delle condotte tenute dai superiori del dipendente individuate in un’ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, un’immotivata negazione di permessi, oltre al demansionamento, ossia tutte condotte connotate dal dolo sotto il profilo psicologico del loro autore. In tal modo, dunque, risulta soddisfatta e rispettata quella nozione di mobbing, che la stessa ricorrente invoca citando alcune massime della Cassazione.
La società ricorrente lamenta, infine, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativi al mobbing.
In primo luogo, per definizione la pluralità dei fatti, da valutare anche secondo la ricorrente in modo complessivo, esclude il carattere di decisività, che invece il legislatore pretende ai fini della configurazione del vizio: per essere decisivo, il fatto – di cui il giudice avrebbe omesso l’esame – deve essere necessariamente unico.
In secondo luogo, la ricorrente sollecita alla Cassazione una rivalutazione di alcune circostanze di fatto, della loro esatta portata e del loro esatto significato, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione in conclusione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Riferimenti normativi:
- Corte di Cassazione, Ordinanza 4 maggio 2026, n. 12547
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