2° Contenuto: Dichiarazione precompilata: nuove procedure automatiche, deleghe e controlli

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Guida pratica alla convenienza e ai vantaggi della precompilata

DI DEVIS NUCIBELLA | 26 MAGGIO 2026

A partire dallo scorso 30 aprile 2026, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la dichiarazione precompilata “modello 730-2026” e il relativo foglio riepilogativo. Il modello 730 può essere inviato, a partire dallo scorso 14 maggio e fino al 30 settembre 2026. Il “modello Redditi persone fisiche 2026” precompilato è disponibile, invece, dallo scorso 20 maggio 2026 e può essere inviato dal 27 maggio al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

Le novità del 2026

Per le dichiarazioni precompilate 2026 si evidenziano le seguenti novità.

Nuovi dati presenti

Nelle dichiarazioni precompilate 2026 sono stati inseriti:

  • i contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cui fruizione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (per esempio, con la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio):
  • proventi, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., derivanti dalla cessione d’energia prodotta in esubero da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nell’ambito dei contratti diversi dal servizio di “Scambio sul Posto” (per chi utilizza un impianto alimentato da fonti rinnovabili per uso domestico);
  • per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfettario, le informazioni sui contributi previdenziali per l’impresa artigianale o commerciale comunicate dall’INPS, che confluiscono nel Quadro RR del modello Redditi PF.

Nuove procedure

  • per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, ai quali si applica la nuova disposizione sul riordino delle detrazioni, la procedura di liquidazione della dichiarazione calcola automaticamente il limite di spesa detraibile, evitando al contribuente di dover fare manualmente calcoli complessi. Dal 2025, infatti è stato introdotto un limite massimo delle spese detraibili da parte dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Tale limite si calcola su due parametri: reddito complessivo e numero di figli fiscalmente a carico;
  • il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell’erede stesso, purché preventivamente abilitata secondo le modalità previste dal Provvedimento del 22 settembre 2023;
  • l’invio della dichiarazione congiunta da parte della persona di fiducia, nel solo caso in cui sia stata autorizzata all’accesso alla dichiarazione precompilata sia dal dichiarante che dal coniuge.

Accesso alla dichiarazione precompilata

Secondo quanto previsto dall’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, i contribuenti persone fisiche possono accedere direttamente alla dichiarazione precompilata nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (anche abilitando una persona di fiducia), al fine di consultare i dati inviati dai soggetti terzi e verificarne l’esattezza.

In alternativa l’accesso diretto da parte del contribuente, lo stesso può delegare all’accesso un soggetto terzo, quale:

  • il CAF dipendenti e pensionati, di cui all’art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. n. 241/1997;
  • il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • i dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al D.Lgs. n. 139/2005, nonché i consulenti del lavoro di cui alla Legge n. 12/1979, che abbiano effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’art. 21, D.M. n. 164/1999.

Delega ad intermediari per Redditi PF
Si ricorda che a partire dal 2025, l’accesso ai dati precompilati del Mod. Redditi PF è consentito, con apposita delega, oltre che ai professionisti e ai CAF dipendenti e pensionati, a tutti i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e), art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, vale a dire:
• i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• i Centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese;
• gli altri incaricati individuati con Decreto MEF (tra cui, Decreti 18 febbraio 1999  e 19 aprile 2001 , ecc.).

A seguito della presa visione della dichiarazione e delle informazioni in essa contenute, il soggetto può accettare ed inviare senza modifiche la dichiarazione o può modificare i dati o integrarli prima della trasmissione. Il Provvedimento in esame prevede una finestra temporale in cui il contribuente può annullare l’invio della dichiarazione.

AspettoDescrizione
Accesso direttoIl contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata e al dettaglio dei dati in essa contenuti (c.d. “foglio informativo”), utilizzando le funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia, tramite:
la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale);
la Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005;
le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.
Accesso alla precompilata per conto del contribuenteAnche per le dichiarazioni 2026:
i rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale);
le persone di fiducia e
gli eredi
possono presentare la dichiarazione precompilata per conto di un soggetto terzo, a condizione che siano abilitati ad accedere ai servizi on-line ai sensi del Provvedimento 22 settembre 2023.
Al fine di accedere, elaborare e trasmettere la dichiarazione, i soggetti delegati accedono alla propria area riservata effettuando successivamente il cambio utenza per operare quale rappresentante.
Accesso alla precompilata da parte dell’intermediarioIl sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF, il professionista abilitato o gli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono accedere alla dichiarazione precompilata dei contribuenti e all’elenco dei dati comunicati dai soggetti terzi, previa acquisizione della delega.
La delega, unitamente al documento di identità del contribuente, può essere acquisita in formato cartaceo ovvero in formato elettronico e deve contenere i seguenti dati:
codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;
data di conferimento della delega;
indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni in essa contenute.

Convenienza della dichiarazione precompilata

A decorrere dall’anno d’imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell’art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 175/2014, ad opera dell’art. 6, D.L. n. 73/2022, il Legislatore ha introdotto delle deroghe relative all’acquisizione e conservazione della documentazione attestante gli oneri detraibili e deducibili in capo ai CAF e ai professionisti abilitati.

In particolare, come chiarito da ultimo nella Guida alle agevolazioni 2025, in caso di:

  • presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF/professionista abilitato la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, e, parallelamente, il soggetto intermediario è esonerato dalla conservazione di detta documentazione (previa acquisizione di una dichiarazione da parte del contribuente con cui quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche). Lo stesso è tuttavia tenuto ad esibire (e il CAF o il professionista abilitato a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
    Anche nel caso in cui il contribuente esibisca la documentazione attestante la spesa, qualora la dichiarazione non venga modificata rispetto ai dati presenti nel modello precompilato, il CAF/professionista abilitato, che visionano detta documentazione, sono comunque esonerati dalla relativa conservazione;
  • presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF/professionista abilitato sono tenuti alla verifica e conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.

Eccezione per le spese mediche
Riguardo a detta tipologia di onere, infatti, il CAF/professionista abilitato deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata:
• se vi è corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il soggetto intermediario è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie;
• se non vi è corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il soggetto intermediario deve acquisire dal contribuente e conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.

Vantaggi sui controlli formali

L’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 limita i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista abilitato con o senza modifiche.

In particolare, se il Mod. 730 viene presentato per il tramite di un CAF o di un professionista:

  • senza modifichenon vengono effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono previsti controlli documentali nei confronti del soggetto intermediario, anche relativamente agli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate (noti all’A.d.E. e presenti in precompilata).

Eccezione spese mediche
Anche in questo caso fanno eccezione i dati relativi alle spese sanitarie, per i quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Riepilogo
Presentazione diretta o tramite sostituto d’impostaSe il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche (o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):non saranno controllati i documenti che attestano le spese relative a oneri detraibili e deducibili, indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (per esempio, da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del Terzo settore).
Se il contribuente modifica la precompilata (con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle Entrate) che non sono stati modificati; i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto alla dichiarazione precompilata.
A prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU).
Presentazione tramite CAF o professionista abilitatoSe inviato senza modifichenon si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi.
Se presentato con modifiche (che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta)nel caso di presentazione del modello 730 i controlli documentali sono effettuati nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Il CAF, o il professionista, deve prendere in visione la documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella dichiarazione precompilata.
Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del CAF o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

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