4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 29 MAGGIO 2026

DIRIGENTE

Licenziamento

Attività parallela non concorrenziale e licenziamento del dirigente – Cass., Sez. Lav., ord. 13 maggio 2026, n. 14096

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli da una società e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da una seconda azienda, con cui intratteneva un rapporto di natura dirigenziale. Entrambi i recessi erano fondati sulla contestazione di aver svolto un’attività parallela di consulenza a favore di un’altra ditta, in presunta violazione dell’obbligo di fedeltà e riservatezza.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del lavoratore, rilevando che le datrici di lavoro erano pienamente a conoscenza di tale collaborazione, la quale risultava limitata a specifici progetti non interferenti con i settori aziendali.

Le società ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda la distinzione tra le nozioni di giusta causa e giustificatezza.

L’Assenza di quest’ultima si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede – che presiede all’esecuzione dei contratti – ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell’esercizio del suddetto diritto Nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno accertato la piena consapevolezza delle datrici circa l’attività parallela del dipendente, escludendo qualsivoglia condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede. La corte rileva inoltre che l’accertata insussistenza degli addebiti giustifica la qualificazione del licenziamento del dirigente in termini di ingiustificatezza, in quanto l’assenza di una motivazione plausibile e comprovata rende il recesso datoriale del tutto arbitrario e pretestuoso, legittimando le tutele risarcitorie previste dalla contrattazione collettiva.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Contribuzione

La Cassa integrazione operai agricoli e limiti temporali all’autotutela dell’INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 8 maggio 2026, n. 13323

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale esponendo che l’INPS aveva dapprima autorizzato l’integrazione salariale agricola in relazione alle domande presentate dal loro datore di lavoro e, successivamente, aveva proceduto all’annullamento in autotutela di tali autorizzazioni, richiedendo ai dipendenti la restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo di cassa integrazione speciale operai agricoli. I lavoratori chiedevano quindi di accertare l’infondatezza della pretesa restitutoria dell’istituto.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda dei lavoratori, rilevando la tardività dell’autotutela esercitata dall’ente previdenziale.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’attività di autotutela dell’INPS è sottoposta ai limiti generali che governano l’attività amministrativa, recepiti dallo stesso Regolamento interno dell’istituto, il quale richiama la disciplina generale sul procedimento amministrativo. Ne consegue che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di accoglimento deve intervenire entro un termine ragionevole, identificabile in quello di diciotto mesi previsto dall’art. 21 noniesdella legge n. 241 del 1990 vigente ratione temporis. Nel caso di specie, l’insussistenza di taluni requisiti oggettivi e il vizio procedurale riscontrati dall’istituto solo a posteriori non possono travolgere l’affidamento legittimo ingenerato nei lavoratori, trattandosi di anomalie interne alla procedura avviata dal datore di lavoro, ascrivibili alla responsabilità dell’ente e non riconoscibili dai dipendenti.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

La necessità della regolarità contributiva per il godimento degli sgravi contributivi – Cass., Sez. Lav., ord. 28 aprile 2026, n. 11549

Il Fatto

Una società proponeva ricorso avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi derivanti da note di rettifica e relative somme aggiuntive.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda della società, che ricorreva quindi per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il godimento dei benefici contributivi è subordinato alla perfetta regolarità della posizione previdenziale e al possesso del documento unico di regolarità contributiva. La mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’istituto previdenziale non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, né è consentita una regolarizzazione tardiva al di fuori delle procedure specifiche, in quanto il datore di lavoro è tenuto ad assicurare una costante regolarità.

La corte ribadisce inoltre che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali grava interamente sull’impresa che invoca il beneficio.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Pensione

La decorrenza della pensione di vecchiaia nella gestione separata con cumulo di contributi – Cass., Sez. Lav., ord. 8 maggio 2026, n. 13347

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata, con decorrenza dalla data di perfezionamento dei requisiti e non da quella di presentazione della domanda amministrativa.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo applicabile la regola generale che individua la decorrenza al momento del possesso dei requisiti utili all’accesso all’emolumento.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, nell’ipotesi in cui l’assicurato scelga di computare in tale gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, la decorrenza del trattamento non si individua nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Il momento di decorrenza va infatti fissato in quello di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da tale data la contribuzione versata nelle altre gestioni entra a far parte dell’ammontare contributivo complessivo necessario per la liquidazione della prestazione richiesta.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.

La restituzione delle somme erogate a titolo di pensione in presenza di dolo – Cass., Sez. Lav., ord. 29 aprile 2026, n. 11688

Il Fatto

Un pensionato adiva il Tribunale per far dichiarare irripetibile l’indebito pensionistico che si era verificato a seguito della revoca in autotutela dei provvedimenti di costituzione di una rendita vitalizia e di concessione della pensione di anzianità.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo sussistente l’elemento intenzionale.

Il pensionato ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di indebito previdenziale l’irripetibilità delle somme non dovute è subordinata alla insussistenza del dolo del percettore, elemento che esclude qualsiasi affidamento meritevole di tutela e che si identifica con la semplice consapevolezza dell’effettiva mancanza del diritto alla prestazione. Infatti, il regime dell’indebito previdenziale, difatti, è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur se non dovute, sono di norma destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, con disciplina derogatoria che individua, alla luce dell’art. 38 Cost., un principio di settore che esclude la ripetizione se l’erogazione non sia addebitabile al percettore.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

Sanzioni civili

La responsabilità solidale del committente per le sanzioni civili negli appalti – Cass., Sez. Lav., ord. 7 maggio 2026, n. 13223

Il Fatto

Una società committente si opponeva avverso il pagamento delle sanzioni civili relative ad omissioni contributive della società appaltatrice.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che sussiste un vincolo di dipendenza funzionale e un legame di automaticità tra la sanzione civile e l’omesso o ritardato pagamento della contribuzione previdenziale. Per i periodi anteriori all’entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2012, la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i contributi dovuti ex art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve ritenersi estesa anche alle sanzioni civili, in ragione della natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO IRREGOLARE

Sanzione amministrativa

Il deposito degli atti nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione – Cass., Sez. Lav., ord. 13 maggio 2026, n. 13942

Il Fatto

Un datore di lavoro proponeva ricorso avverso un’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’impiego di sei lavoratori in nero.

Il Tribunale la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il datore di lavoro ricorreva quindi per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che all’amministrazione è consentito scegliere tra una formale costituzione in giudizio o il mero deposito degli atti relativi all’infrazione, e che tutti i documenti depositati si intendono acquisiti al processo a prescindere dalla rituale costituzione.

La corte rileva poi che l’eventuale inerzia processuale dell’amministrazione o il mancato deposito dei documenti non determinano l’automatico accoglimento dell’opposizione, poiché il giudice è comunque chiamato a valutare autonomamente la responsabilità dell’opponente sulla base degli elementi di fatto emersi ed acquisiti, come l’accertato rinvenimento dei lavoratori irregolari durante l’ispezione.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Risarcimento

La tutela applicabile in caso di licenziamento disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14150

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo la contestazione priva del requisito della specificità, equiparandola a un “radicale difetto di contestazione” e ordinando, di conseguenza, la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015.

La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

Lacorte rileva che  i giudici di merito  hanno erroneamente equiparato la genericità della contestazione alla sua totale assenza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, applicabile anche alle tutele crescenti del Jobs Act (art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015), la violazione della procedura disciplinare per difetto di specificità dei fatti contestati dà diritto alla sola tutela indennitaria e non alla reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegra è infatti circoscritta all’ipotesi eccezionale in cui manchi del tutto una previa contestazione formale dell’addebito o vi sia l’insussistenza del fatto materiale.

La Corte pertanto accoglie il ricorso.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Sanzioni conservative

L’applicabilità del licenziamento in caso di previsione di sanzione conservativa per condotte simili – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14195

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per aver svolto un’attività extralavorativa non autorizzata.

Il Tribunale e la Corte d’Appello, respingevano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare se l’autonomia collettiva prevede per quella specifica infrazione sanzioni meramente conservative. Tuttavia, l’attività di sussunzione svolta dal giudice di merito non trasmoda nel giudizio di proporzionalità quando si accerti che la condotta esorbiti, per caratteristiche e gravità, dal perimetro delle tutele conservative. Nel caso in esame, lo svolgimento continuativo per circa tre anni di una seconda attività non autorizzata in orario lavorativo, con l’utilizzo di mezzi aziendali e la conseguente sottrazione di energie all’impresa, integra una grave e reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede. Tale condotta crea un potenziale conflitto di interessi significante l’incapacità del dipendente di separare gli affari privati dai doveri contrattuali, arrecando un forte pregiudizio che legittima il recesso in tronco.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

PROCESSO DEL LAVORO

Licenziamento

Licenziamento in prova, dolo del lavoratore ed eccezione riconvenzionale – Cass., Sez. Lav., ord. 13 maggio 2026, n. 14101

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli in forma orale per mancato superamento del periodo di prova, deducendo l’assenza di un simile patto scritto.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda del lavoratore.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, nel processo del lavoro, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata richiesta di spostamento dell’udienza non preclude al giudice di valutare i medesimi fatti sotto forma di eccezione riconvenzionale, qualora siano diretti esclusivamente a ottenere il rigetto della pretesa avversaria come fatti impeditivi o estintivi. La corte rileva inoltre che spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione e che tale accertamento è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio assoluto di motivazione. Nel caso di specie, la mancata contestazione delle false dichiarazioni fornite al momento dell’assunzione rende pacifico il vizio del consenso per dolo, escludendo l’idoneità del contratto a costituire fonte di obbligazioni e rendendo infondata la domanda di risarcimento del danno da inadempimento.

La corte rigetta il ricorso.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.