3° Contenuto: RSA e RSU: quali sono le controparti sindacali in azienda?

COMMENTO

DI SIMONE BAGHIN | 29 MAGGIO 2026

Il superamento della soglia dei 15 dipendenti rappresenta per molte imprese un momento di svolta. Tale limite, spesso percepito come “psicologico”, segna infatti l’ingresso in un regime giuridico più articolato: si attivano obblighi come il collocamento mirato (Legge n. 68/1999) e si applicano tutele più incisive per i lavoratori, dalla tutela reale ante Jobs Act alla tutela reintegratoria potenziata per gli assunti dopo il 7 marzo 2015. Accanto a questi effetti, la legge consente che all’interno dell’azienda si sviluppi la rappresentanza sindacale, attraverso la costituzione delle RSA o l’elezione delle RSU. Questi organismi non sono solo portatori di prerogative, ma possono diventare strumenti utili per avviare o rafforzare la contrattazione collettiva aziendale, costruendo un vero e proprio “contratto sartoriale” modellato sulle esigenze produttive e organizzative dell’impresa.

RSA e RSU: quadro generale

La rappresentanza sindacale in azienda può assumere due forme:

  • RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali): previste dalla legge e applicabili a tutti i settori economici;
  • RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie): previste dall’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.

La differenza principale risiede nella natura dell’istituto: le RSA rappresentano il modello legale, mentre le RSU costituiscono il modello contrattuale, fondato su un sistema elettivo unitario ma soprattutto le RSU non si sovrappongono, ove siano costituite, alle RSA, ma si sostituiscono ad esse.

Le RSA: costituzione, requisiti e ambito di applicazione

La legge riconosce ai lavoratori il diritto di costituire RSA:

  • nelle unità produttive con più di 15 dipendenti;
  • nelle imprese che, complessivamente nel medesimo comune, superano i 15 dipendenti, anche se le singole unità non raggiungono tale soglia.

Il concetto di unità produttiva è centrale: il documento la definisce come “ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (…) in cui si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva”. Il requisito occupazionale può essere riferito alla singola unità o all’impresa nel suo complesso, a seconda della struttura aziendale.

La verifica va effettuata nel momento in cui si applica l’art. 35dello Statuto dei Lavoratori, poiché la norma fa riferimento alle imprese che “occupano” un certo numero di dipendenti, senza considerare eventuali oscillazioni pregresse.

CALCOLO DELL’ORGANICO
Al fine del calcolo dell’organico utile è necessario chiarire quali categorie sono da includere ed escludere:
Computati
tempo indeterminato
tempo determinato
dirigenti
intermittenti
telelavoro
part-time (pro-quota)
Esclusi
apprendisti
tirocinanti e stagisti
associati in partecipazione
lavoratori dell’impresa familiare
somministrati

Prerogative delle RSA

La legge non attribuisce alle RSA compiti specifici, riconoscendo loro un ruolo generale di tutela degli interessi dei lavoratori. Compiti più dettagliati possono essere previsti dalla contrattazione collettiva.

Diritto di affissione (art. 25, Legge n. 300/1970)

Ogni RSA può affiggere comunicazioni sindacali negli spazi predisposti dal datore di lavoro, senza necessità di autorizzazione.

Diritto ai locali (art. 27, Legge n. 300/1970)

  • Oltre 200 dipendenti: locale comune permanente.
  • Sotto 200 dipendenti: locale idoneo su richiesta.

Diritto di convocare l’assemblea (art. 20, L.egge n 300/1970)

Le RSA possono indire assemblee, anche durante l’orario di lavoro, entro il limite di 10 ore annue, salvo diversa previsione del CCNL alle quali il datore di lavoro non può partecipare né personalmente né tramite rappresentanti.

Dirigenti RSA

I dirigenti RSA hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti e non possono essere trasferiti senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale.

Le RSU: costituzione, composizione e funzioni

Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive con più di 15 dipendenti su iniziativa delle organizzazioni sindacali:

  • firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993 (CGIL, CISL, UIL);
  • firmatarie del CCNL applicato che abbiano aderito all’accordo del 23 luglio 1993.

Composizione e funzioni

Il numero dei componenti è determinato in base alla dimensione aziendale:

  • 3 membri fino a 200 dipendenti;
  • 3 ogni 300 dipendenti o frazione fino a 3000;
  • 3 ogni 500 dipendenti o frazione oltre i 3000.

Le RSU subentrano integralmente alle RSA nei diritti e nelle prerogative previste dalla legge, assumendo il ruolo di interlocutore sindacale aziendale.

Durata

I componenti restano in carica 3 anni. In caso di dimissioni:

  • si sostituisce il dimissionario con il primo dei non eletti della stessa lista;
  • se si dimette oltre il 50% dei componenti, occorre procedere a nuove elezioni.

Conclusione

La costituzione di RSA o RSU non rappresenta solo un adempimento normativo, ma può diventare un’opportunità strategica per l’impresa.

Un sistema di relazioni sindacali strutturato consente infatti di sviluppare una contrattazione aziendale moderna, efficace e coerente con le esigenze produttive. In un contesto in cui la flessibilità organizzativa è un fattore competitivo, la presenza di organismi rappresentativi può favorire un dialogo costruttivo e contribuire alla definizione di soluzioni condivise, migliorando il clima aziendale e la qualità delle relazioni industriali.

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