COMMENTO
DI MATTEO RIZZARDI | 1 GIUGNO 2026
Il tema del transfer pricing rappresenta, da sempre, uno dei terreni di scontro più aspri tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. In questa complessa partita a scacchi, l’Ufficio cede non di rado alla tentazione di imboccare scorciatoie accertative, accantonando le metodologie scelte e documentate dall’impresa per abbracciare criteri ritenuti a priori più profittevoli per le casse erariali. Un “vizio” operativo che la giurisprudenza di legittimità è tornata a sanzionare, ricordando che la presunzione di infallibilità del verificatore deve necessariamente infrangersi contro l’obbligo di un’analitica e rigorosa motivazione.
Il quadro normativo e il principio di libera concorrenza
Sotto il profilo strettamente giuridico, è noto come la disciplina dettata dall’art. 110, comma 7, del TUIR non abbia una natura propriamente antielusiva, perseguendo piuttosto la finalità oggettiva di reprimere il fenomeno economico dello spostamento artificioso di base imponibile verso giurisdizioni estere tramite la manipolazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.
Con la novella introdotta dall’art. 59, comma 1, del D.L. n. 50/2017, il legislatore nazionale ha opportunamente abbandonato il preesistente e rigido ancoraggio al “valore normale”, accogliendo in via espressa il “principio di libera concorrenza” (arm’s length principle) declinato nell’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE.
Questo passaggio formale e sostanziale ribadisce la necessaria flessibilità del metodo di valutazione: non esistono criteri applicabili in astratto a ogni evenienza, ma occorre ricercare nel caso concreto il metodo maggiormente appropriato alle peculiarità della singola transazione.
In tale cornice, il D.M. 14 maggio 2018 (attuativo delle linee guida internazionali) pone sullo stesso piano di potenziale dignità i vari metodi riconosciuti – dal confronto di prezzo (CUP) al margine netto della transazione (TNMM) – chiarendo però che, a parità di grado di affidabilità, il metodo del confronto del prezzo deve ritenersi preferibile.
Il baluardo dirimente a tutela dell’impresa è poi scolpito nell’art. 4, comma 6, del citato Decreto: qualora il contribuente abbia adottato un metodo conforme ai criteri legali, la verifica dell’Amministrazione finanziaria “si deve basare sul metodo applicato dall’impresa”. Una direttiva nitida, che sovente pare scolorire e svanire nelle dinamiche della prassi ispettiva.
Il vaglio critico sulla pronuncia di legittimità e le bacchettate ai giudici di merito
L’ordinanza della Suprema Corte n. 15698/2026 (depositata il 22 maggio 2026) censura in modo affilato l’ennesimo tentativo dell’Ufficio di stravolgere ex post le ponderate scelte metodologiche del contribuente.
Il caso pratico traeva origine dai controlli su una società capogruppo italiana, operante nel settore delle bevande, che curava la commercializzazione dei propri prodotti sui mercati internazionali avvalendosi di una controllata estera. In sede di determinazione dei prezzi di trasferimento, la capogruppo aveva optato per il metodo del confronto diretto del prezzo (CUP). L’Amministrazione, fiutando l’ipotesi di un indebito deflusso di profitti tramite artifizi sui costi di marketing e pubblicità, decideva in modo sbrigativo di scartare il CUP per rimpiazzarlo con il metodo del margine netto della transazione (TNMM). Accostando l’utile della controllata estera a quello di un panel di distributori indipendenti scelti dal verificatore, emergeva una discrasia dei margini che, a parere del Fisco, giustificava un accertamento milionario.
I giudici di appello avevano incomprensibilmente avallato questo scivoloso modus operandi, liquidando il metodo CUP del contribuente come provvisto di “effettive limitazioni pratiche” e ribaltando del tutto impropriamente l’onere probatorio sull’impresa.
La Cassazione interviene demolendo questa pericolosa architettura logica. In primis, la Corte impartisce una perentoria lezione in materia di prova: grava sempre e comunque sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che le transazioni infragruppo siano state regolate a un prezzo “apparentemente inferiore” a quello normale. Soltanto a valle di tale dimostrazione scatta, per il contribuente, la necessità di provare la rispondenza ai valori di libero mercato.
Il divieto per il fisco di cestinare il metodo prescelto senza argomentazioni specifiche
Ma lo snodo centrale, oltremodo pungente verso la pigrizia accertativa dell’Amministrazione, risiede proprio nell’interpretazione della vincolatività metodologica. L’Ufficio non può dismettere la veste istituzionale di controllore per indossare, a piacimento, i panni di uno “stimatore creativo”. Qualora si intenda disapplicare il metodo (nel caso specifico, il CUP) prescelto, giustificato e documentato dall’impresa, l’Ufficio deve fornire “specifiche ragioni”.
I giudici di legittimità stigmatizzano duramente la decisione di secondo grado nella parte in cui omette di spiegare per quale motivo il confronto di prezzo proposto dal contribuente fosse, in concreto, inaffidabile o inappropriato, e, specularmente, per quale ragione il metodo del margine netto selezionato dai verificatori dovesse farsi preferire.
Applicare il TNMM, ci ricorda la Cassazione, esige estremo rigore: non basta pescare nel mucchio societario e presentare un raffronto fra margini, ma occorre provare in radice che le società terze prescelte in comparazione siano realmente omogenee alla parte testata in termini di funzioni svolte, rischi assunti e assetti di mercato.
Illusorio e ai limiti del paradosso logico, come emerso nei fatti di causa, è il sol pretesto di voler comparare le marginalità di una mera entità distributrice infragruppo con quelle di colossi del medesimo settore dotati di struttura integrata e titolari in esclusiva di marchi propri.
A conti fatti, la pronuncia ristabilisce un argine invalicabile a tutela dell’attività di impresa: l’asimmetria fisiologica nel rapporto tributario non autorizza l’Amministrazione a costruire presunzioni fondate su comparazioni sommarie.
Se il contribuente agisce conformandosi alle direttive normative, il Fisco ha il preciso dovere giuridico di ingaggiare un confronto analitico e leale sul medesimo terreno metodologico tracciato dalla parte, potendosene discostare solo sorretto da un inoppugnabile corredo motivazionale.
Le elucubrazioni prive di substrato probatorio devono restare confinate fuori dai verbali di constatazione.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110;
- D.L. 24 aprile 2017 n. 50, conv., con modif., dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 59;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 maggio 2018, art. 4;
- Cass. civ., sez. trib., ord. 22 maggio 2026, n. 15698.
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