2° Contenuto: Le novità dal 25 al 31 maggio 2026

VIDEO E PODCAST

DI MARCO BOMBEN | 1 GIUGNO 2026

La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: agevolazioni “prima casa”; pensioni estere; crediti edilizi e debiti iscritti a ruolo; pensione ENPAM in Lussemburgo; pensione francese; vitalizio in Tunisia; recupero ICI ENC; fondo idrico SFNISSI; accertamenti bancari.

Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:    

  • agevolazioni “prima casa”: le misure di favore previste dalla nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa allegata al TUR, possono essere riconosciute anche per l’acquisto di un immobile collabente censito in categoria catastale F/2, purché il fabbricato sia concretamente suscettibile di essere destinato ad abitazione entro il termine triennale previsto per l’attività di accertamento (risp. n. 108/E/2026);
  • pensioni estere: le addizionali regionale e comunale all’IRPEF si applicano anche alla pensione pubblica corrisposta dall’INPS a un soggetto fiscalmente residente nel Granducato di Lussemburgo, qualora la pensione sia imponibile in Italia in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni e la stessa nulla disponga rispetto alle addizionali (risp. n. 106/E/2026);
  • crediti edilizi e debiti iscritti a ruolo: i debiti previdenziali iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti di imposta relativi al Superbonus e, più in generale, a tutti i bonus edilizi. Le somme iscritte a ruolo, tuttavia, non inibiscono in generale l’utilizzo dei crediti d’imposta (risp. n. 110/E/2026);
  • pensione ENPAM in Lussemburgo: tassata esclusivamente all’estero la quota parte di pensione afferente ai contributi previsti per gli iscritti all’Albo dei medici e a quelli relativi alla libera professione medica (risp. n. 112/E/2026);
  • pensione francese: la pensione erogata dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) alla categoria professionale del personale delle industrie elettriche e del gas rientra nell’art. 18, par. 2 (previdenza/sicurezza sociale) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Francia e resta soggetta a imposizione concorrente in Francia e in Italia (risp. n. 113/E/2026);
  • vitalizio in Tunisia: non deve essere assoggettato a imposizione in Italia l’assegno vitalizio percepito dall’ex consigliere regionale divenuto residente in Tunisia (risp. n. 114/E/2026);
  • recupero ICI ENC: il MEF ha reso noto che nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, è disponibile un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione recupero ICI ENC relativa al periodo di imposta 2006-2011. Inoltre, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sarà disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, la versione 2.0.0 del 28 maggio 2026 relativa al Modulo di Controllo Recupero ICI (comunicato stampa MEF, Dipartimento delle Finanze del 28 maggio 2026);
  • fondo idrico SFNISSI: posticipato dal 28 maggio all’8 giugno 2026 il termine per le domande di sovvenzione nell’ambito dello Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Avviso Invitalia 27 maggio 2026);
  • accertamenti bancari: niente scorporo dell’IVA in caso di maggiori ricavi accertati a seguito di indagini sui conti correnti bancari. I proventi accertati dal Fisco devono considerarsi, infatti non comprensivi di IVA (Cass. sent. n. 16155/2026).

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.