1° Documento Riservato: Tutto Quesiti: Agevolazioni alle imprese: slalom tra aiuti di Stato e modello Redditi

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI LELIO CACCIAPAGLIA | 1 GIUGNO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della 6ª Giornata del Percorso Dichiarativi 2026 dal titolo “Agevolazioni alle imprese: slalom tra aiuti di Stato e modello Redditi”.
L’incontro analizza le principali novità del modello Redditi 2026, con particolare attenzione alla corretta gestione degli aiuti di Stato e dei crediti d’imposta alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno. L’obiettivo è fornire ai professionisti un quadro chiaro degli obblighi dichiarativi e delle criticità operative. Sono approfondite le modalità di compilazione dei quadri RS e RU alla luce degli aggiornamenti normativi e dei controlli sempre più automatizzati e fornite indicazioni su come accedere e leggere la banca dati aiuti di Stato gestita dal MIMIT. Particolare rilievo è fornito agli errori più frequenti e alle possibili conseguenze sanzionatorie. Attraverso esempi pratici, sono forniti strumenti utili per una gestione corretta e consapevole.  

Quesito n. 1 – Contributo a fondo perduto già indicato in RNA

Domanda

Una s.r.l. ha ricevuto nell’anno 2025 un contributo a fondo perduto dall’INAIL. Lo stesso risulta già inserito nel RNA, occorre indicarlo anche in dichiarazione dei redditi 2026 periodo di imposta 2025?

Risposta

Posto che l’aiuto risulta già registrato nel RNA a cura dell’amministrazione che lo gestisce, la s.r.l. non deve compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi.

Quesito n. 2 – Compliance per aiuti INPS

Domanda

Un contribuente ha ricevuto una lettera di compliance relativa al periodo di imposta 2021 per il rigo RS401. L’anomalia riscontrata era l’inserimento nel rigo di aiuti INPS relativi ai dipendenti usando il codice 999. Come procedere in questo caso?

Risposta

Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143075/2026, il codice residuale “999” nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” può essere utilizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti “de minimis” di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”.

Nel caso di specie, l’aiuto non compare nella tabella allegata alle istruzioni del modello Redditi e, in ogni caso, non risulta gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
Conseguentemente, le ipotesi sono due: o l’aiuto è già stato registrato nel RNA dall’amministrazione competente (circostanza verificabile accedendo al Registro Nazionale Aiuti), oppure non si tratta di un aiuto di Stato. 
La comunicazione di compliance dovrebbe quindi limitarsi a segnalare all’impresa la corretta modalità di gestione, al fine di evitare il ripetersi dell’errore in futuro.

Quesito n. 3 – Nuova Sabatini: MIMIT provvede alla registrazione dell’aiuto di Stato nel RNA

Domanda

Chi ha usufruito della “Nuova Sabatini”, deve indicare le agevolazioni in dichiarazione?

Risposta

Il contributo a fondo perduto “Nuova Sabatini” costituisce un aiuto di Stato gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), finalizzato a favorire l’accesso al credito per gli investimenti in beni strumentali.

L’amministrazione concedente dispone già di tutti gli elementi relativi all’agevolazione concessa e provvede autonomamente alla registrazione dell’aiuto nel RNA. Conseguentemente, nulla deve essere indicato dall’impresa nel prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi.

Quesito n. 4 – Aiuti di Stato non spettanti

Domanda

In caso di Aiuto di Stato non spettante, è vero che si può restituire con interessi e sanzioni, ma in caso si è indicato in dichiarazione o in altra comunicazione/richiesta, non c’è anche un problema di autocertificazione per spettanza dell’Aiuto che oggi viene sconfessata?

Risposta

In taluni casi l’aiuto è stato fruito previa attestazione rilasciata dall’impresa (es. i c.d. contributi a ombrello) oppure attestazione di non superamento del “de minimis” che, invece, potrebbe essere stato superato. In questi casi, normalmente, la conseguenza è recupero dell’aiuto con interessi ed eventuali sanzioni amministrative.

Il profilo penale tende a emergere soprattutto se l’Autorità ritiene che il superamento fosse evidente; il contribuente ne fosse consapevole; oppure vi sia stata una rappresentazione artificiosa dei dati.

Il riferimento teorico potrebbe essere: dichiarazioni mendaci ex D.P.R. n. 445/2000; oppure, nei casi più gravi, indebita percezione di erogazioni pubbliche. Tuttavia, si parla di atteggiamenti fraudolenti e non di meri errori.

Quesito n. 5 – Aiuti di Stato da indicare nel quadro RS

Domanda

Una società s.r.l. ha usufruito nel 2023:
• Credito d’imposta beni strumentali
• Credito d’imposta beni strumentali 4.0
• Credito d’imposta accise carburanti autotrasportatori
• Nuova sabatini.
Si chiede se tali crediti d’imposta rientrano tra gli aiuti di Stato che dovevano essere indicati nel quadro RS.

Risposta

Delle tre agevolazioni citate (credito d’imposta 4.0, Nuova Sabatini e bonus autotrasportatori), solo il credito d’imposta autotrasportatoricostituisce un aiuto di Stato che deve essere indicato dall’impresa nel prospetto “Aiuti di Stato”.

La Nuova Sabatini, pur essendo un aiuto di Stato, è interamente gestita dal MIMIT, che provvede direttamente alla registrazione nel RNA.

Il bonus 4.0, invece, non costituisce aiuto di Stato in quanto misura di carattere generale, priva del requisito della selettività.

Quesito n. 6 – Detrazioni per riqualificazione energetica non costituisce aiuto di Stato

Domanda

S.r.l. a seguito di riqualificazione energetica su immobile non abitativo beneficia della detrazione, si deve indicarlo come aiuto di stato?

Risposta

La detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili non abitativi di proprietà di una s.r.l. non costituisce aiuto di Stato. Conseguentemente, nulla deve essere indicato dalla società nel prospetto “Aiuti di Stato” del Modello Redditi.

Quesito n. 7 – Contributi Covid dipartimento dello sport

Domanda

Nell’anno 2022 nel quadro RS con il codice 999 sono stati indicati i contributi ricevuti dal Dipartimento dello sport per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata che rientravano come contributi Covid. Ora bisogna procedere con le dichiarazione integrativa, oppure, si considera un dato di informazione?

Risposta

È presumibile che la società possa ricevere una comunicazione di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate finalizzata esclusivamente a segnalare l’errata compilazione del prospetto, così da evitare il ripetersi dell’errore in futuro.

Quesito n. 8 – Fondo professioni: sovvenzione non costituisce aiuto di Stato

Domanda

Il rimborso da fondo professioni è considerato “de minimis” e viene indicato in RNA. Va inserito anche nel quadro RS come aiuto di stato?

Risposta

Si ritiene che si stia facendo riferimento agli Studi professionali iscritti all’intera bilateralità di settore (Cadiprof, Ebipro, Fondoprofessioni) che ottengono da Ebipro: il rimborso del 100% del costo sostenuto per la formazione in materia di salute e sicurezza, privacy e antiriciclaggio.

Diversamente, in caso di adesione a Cadiprof ed Ebipro, ma non a Fondoprofessioni, il contributo dell’Ente bilaterale è pari al 60%.

Ebbene tali sovvenzioni non costituiscono aiuto di stato poiché sono finanziate interamente dai datori di lavoro e dai lavoratori attraverso la contrattazione collettiva.

Quesito n. 9 – Contributo a fondo perduto imprenditoria femminile: è fiscalmente rilevante

Domanda

Il contributo a fondo perduto per l’imprenditoria femminile è stato erogato in parte sulla base degli investimenti effettuati e in parte sulla base dei costi dei dipendenti impiegati nel progetto. È stato indicato nel RNA ma non è stato oggetto di ritenuta al 4%. È fiscalmente rilevante/imponibile? Si precisa che nulla era scritto nel bando Invitalia.

Risposta

Se il contributo  a fondo perduto è destinato all’acquisto di beni strumentali la ritenuta del 4% non viene effettuata. In assenza di una norma di esclusione, il contributo a fondo perduto assume rilevanza fiscale e concorre alla formazione del reddito secondo le regole generali del TUIR, a seconda della destinazione delle somme.

Quesito n. 10 – Sabatini concessa 2024, erogata nel 2025: rilevanza ai fini contabili l’entrata in funzione del bene

Domanda

Una società ha ottenuto l’effettiva erogazione di un contributo Nuova Sabatini relativo ad un leasing quadriennale all’inizio del 2025, in RNA la data di concessione risale però al 2024. Con che logica andrà quindi contabilizzata e successivamente rendicontata in dichiarazione?

Risposta

La società ha ottenuto nel 2025 un contributo “Nuova Sabatini” riferito ad un contratto di leasing quadriennale. Tale contributo assume natura di contributo in conto impianti e, sotto il profilo contabile, deve essere imputato a conto economico lungo la durata del contratto di leasing secondo il principio di competenza.

Se il Ministero ha provveduto alla registrazione dell’aiuto nel RNA già nel 2024, evidentemente si è fatto riferimento al provvedimento di concessione dell’agevolazione, antecedente rispetto alla realizzazione dell’investimento.

Ai fini contabili, tuttavia, rileva il momento di entrata in funzione del bene o, nel caso del leasing, presumibilmente la decorrenza del contratto successiva al collaudo del cespite.

Quesito n. 11 – Bonus acqua potabile: non prevista la decadenza in caso di mancata indicazione in dichiarazione

Domanda

Da A.d.E. “cassetto agevolazioni” risultava bonus acqua potabile anno 2022. In dichiarazione PF 2024 Redditi 2023 RU1 codice L5 – RU6 è stato indicato l’importo ma nulla è stato indicato in dichiarazione 2023 Redditi 2022. È arrivato avviso sul modelle Redditi 2024 che disconosce il credito. Per regolarizzare presento integrativa del modello Redditi 2023 compilando RU1 codice L5 e RU6? Mentre per il modello Redditi 2024 devo fare qualche cosa?

Risposta

La Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1087 e ss. che introducono il bonus, non prevedono la decadenza in caso di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi.

Si ritiene pertanto che possa essere validamente presentata una dichiarazione integrativa compilando il quadro RU con riferimento all’anno in cui l’Agenzia delle Entrate (che dunque è già a perfetta conoscenza di tutti gli elementi) ha comunicato la spettanza del bonus.

Quesito n. 12 – Patent box per software registrato in Canada

Domanda

Una società ha realizzato un software agevolabile con patent box. Ha registrato e tutelato il software all’estero (Canada) e non alla SIAE. Può comunque accedere al beneficio previsto da patent box? Può registrare oggi presso la SIAE senza rischiare di perdere l’agevolazione?

Risposta

Il Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48243, dell’Agenzia delle Entrate, al punto 5,2 stabilisce che sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle: “b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright”.

Inoltre, al punto 2.2 viene stabilito che: per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione Europea, Trattati e Convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Occorre a questo punto verificare se il software possa essere ricondotto alla nozione di proprietà intellettuale in base alla normativa canadese che gestisce il registro della proprietà intellettuale.

Quesito n. 13 – Credito d’imposta 5.0 da indicare nel quadro RU

Domanda

Un contribuente ha fruito del credito d’imposta 5.0 nel 2025, dopo aver ottenuto comunicazione dal GSE e aver verificato che l’importo sia presente nel cassetto fiscale, con indicazione di utilizzo in 5 quote annuali dal 2026 al 2030. Va compilato il quadro RU nella dichiarazione anno 2025? Con che codice? Il quadro RS non va compilato giusto?

Risposta

L’impresa che ha fruito del credito d’imposta Transizione 5.0 nel 2025 deve compilare il quadro RU del Modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2025 utilizzando il codice tributo TS come previsto dalle istruzioni ministeriali.

Si conferma, invece, che il prospetto “Aiuti di Stato” non deve essere compilato, trattandosi di misura automaticamente registrata nel RNA dall’amministrazione competente.

Quesito n. 14 – Beni 4.0: mancato versamento dell’acconto del 20%

Domanda

Nel caso in cui un’impresa non ha versato l’assegno inerente l’acconto del 20% nei termini e l’acquisto del bene è stato perfezionato con contratto di leasing e gli adempimenti presso il GSE sono stati regolarmente effettuati nei termini, il credito d’imposta relativo all’investimento può essere utilizzato oppure è ritenuto non spettante?

Risposta

Si presume che il quesito faccia riferimento al credito d’imposta 4.0 in scadenza al 31 dicembre 2025, con possibilità di completamento dell’investimento entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato effettuato l’ordine vincolante e versato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

Il mancato versamento dell’acconto entro tale data preclude l’accesso all’agevolazione, anche qualora la comunicazione al GSE sia stata regolarmente trasmessa.

Quesito n. 15 – Credito imposta 40%, anno 2026, in agricoltura

Domanda

Società semplice agricola di allevamento ha effettuato un investimento 4.0 con acconto inferiore al 20% nel 2025, saldo a marzo del 2026 e connessione nel 2026. Nel 2025 e 2026 non ha effettuato nessuna comunicazione. Può accedere al credito di imposta del 40% almeno sulle fatture dal 2026?

Risposta

Posto che il bonus 4.0 si è concluso il 31 dicembre 2025 con una “coda” fino al 30 giugno 2026 concessa a coloro che hanno prenotato l’investimento entro il 31 dicembre 2025 si ritiene che la società semplice non possa accedere al bonus.

Quesito n. 16 – Bonus 4.0 ed esaurimento fondi disponibili

Domanda

Abbiamo presentato domanda a dicembre 2025 per bonus 4.0 e abbiamo ricevuto risposta “esaurimento fondi”, non avremo più il riconoscimento del bonus?

Risposta

Si conferma che, qualora a seguito della domanda di accesso al bonus 4.0 sia stata ricevuta comunicazione di esaurimento dei fondi disponibili, l’agevolazione non può essere fruita.

Quesito n. 17 – Bonus 4.0 senza comunicazione inviate: non è prevista la comunicazione tardiva

Domanda

Anno 2025, investimento 4.0, senza comunicazione preventiva e consuntiva, inserito a bilancio il credito ma naturalmente non compensato. Credo che non ci sia più possibilità di effettuare le comunicazioni, pertanto, il credito è perso definitivamente, comunque aspetto a stornare il credito dal bilancio aspettando eventuali condoni pregressi?

Risposta

Nel caso in cui l’impresa abbia effettuato nel 2025 un investimento 4.0 senza trasmettere le comunicazioni preventiva e consuntiva previste dalla disciplina e, nel frattempo, i fondi disponibili siano risultati esauriti, si ritiene che non sia più possibile effettuare tardivamente tali comunicazioni al fine di essere successivamente riammessi al beneficio, salvo eventuali future riaperture o rifinanziamenti normativi.

Quesito n. 18 – Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica: corretta classificazione dei beni

Domanda

Per individuare una corretta classificazione dei beni agevolabili rientranti nella categoria impianti, macchinari ed attrezzature occorre verificare le tabelle ministeriali per coefficienti di ammortamento oppure vi sono dei documenti di prassi? Ad esempio, per attività di ristorazione un gazebo esterno al locale può essere classificato come impianto? I tavolo/sedie sono attrezzature commerciali?

Risposta

Non risultano, allo stato, riferimenti ulteriori rispetto alle Tabelle  ministeriali dei coefficienti di ammortamento approvate con il D.M. 31 dicembre 1988 ai fini della classificazione dei cespiti ammortizzabili.

Con specifico riferimento ad un gazebo esterno, la classificazione dipende dalla concreta natura del bene e dalla sua stabilità: ove si tratti di struttura stabilmente infissa al suolo potrebbe essere assimilata alle costruzioni leggere o alle tettoie; diversamente, ove si tratti di bene mobile facilmente amovibile, potrebbe essere classificata tra le attrezzature commerciali come gli arredi esterni.

Quesito n. 19 – Credito di imposta 5.0: nuova apertura per gli esodati

Domanda

Un contribuente che ha ricevuto comunicazione dal GSE a dicembre 2025 con importo del credito 5.0 e sempre a dicembre 2025 ha visto che tale importo era già inserito nel cassetto fiscale, con utilizzo dal 2026 al 2030, potrebbe rientrare nel taglio dell’importo del credito al 89,77% previsto dal D.L. n. 42/2026? Dovrebbe ricevere un’ulteriore comunicazione a riguardo?

Risposta

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’art. 38, comma 10, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dall’art.1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 3 aprile 2026, n. 42.

Quesito n. 20 – Comunicazione bonus ZES Unica

Domanda

L’investimento ZES comprende l’immobile per 170.000 ed opere edili per 50.000 e impianti e attrezzature per 100.000: il valore dell’immobile da indicare nel quadro B14 deve essere indicato per il valore effettivo d’acquisto 230.000 oppure per la sola quota del 50% del valore complessivo dell’investimento pari a 100.000 corrispondente al valore delle attrezzature?

Risposta

Ci si sta riferendo, evidentemente, alla Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica (art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124).

Nel rigo B14 (immobili): le istruzioni al rigo B14 prevedono che vada indicato:

  • nella colonna 1, l’ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell’IVA;
  • nella colonna 2, l’ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”, concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
  • nella colonna 3, l’ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti “de minimis”, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Quesito n. 21 – Mancata indicazione crediti energia in RU

Domanda

La s.r.l. ha ricevuto una lettera di compliance per mancata indicazione crediti energia in RU. Verificando si riscontra che risultano non allegati due quadri RU per due crediti energia, si presenta una integrativa con i due quadri RU con sanzione?

Risposta

L’Ufficio ha contestato la mancata compilazione di due prospetti RU relativi a crediti d’imposta effettivamente spettanti ma non indicati in dichiarazione. La società avrebbe successivamente presentato una dichiarazione integrativa per sanare l’omissione. Posto che appare pacifico che il credito d’imposta non possa essere disconosciuto, si ritiene comunque applicabile la sanzione prevista per violazioni formali dichiarative, eventualmente definibile mediante ravvedimento operoso.

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