2° Contenuto: Liquidazione IVA di gruppo e controllo indiretto: la sostanza economica prevale sulla cecità burocratica

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 3 GIUGNO 2026

L’Amministrazione finanziaria ha spesso il brutto vizio di trasformare le disposizioni antielusive in insensate gabbie formali, perdendo completamente di vista la realtà economica sottostante. Ancora una volta, è dovuta intervenire la Suprema Corte per ricordare agli uffici che il diritto tributario, specialmente quello di derivazione unionale, non è un esercizio di miopia burocratica, ma deve guardare alla sostanza dei vincoli economici, finanziari e organizzativi. Il tema è quello del perimetro soggettivo della liquidazione dell’IVA di gruppo, e la recente pronuncia della Cassazione n. 16016/2026 ha finalmente messo un punto fermo su una questione che, a rigor di logica, non avrebbe nemmeno dovuto varcare le aule di giustizia.

Il labirinto normativo e la rotta tracciata dall’UE

Per inquadrare correttamente la questione, è indispensabile tracciare un confine netto tra due istituti che, pur avendo finalità affini, viaggiano su binari giuridici distinti.

  • Da un lato abbiamo il “Gruppo IVA” (disciplinato dall’art. 70-bis ss. del D.P.R. n. 633/1972, che genera un unico soggetto passivo d’imposta dotato di una propria partita IVA, annullando la soggettività delle singole entità che lo compongono;
  • Dall’altro lato, vi è la più risalente “liquidazione dell’IVA di gruppo”, prevista dall’art. 73, comma 3, del medesimo Decreto, la quale mantiene in vita la soggettività e l’indipendenza delle singole società partecipanti, limitandosi a consentire la compensazione dei rispettivi crediti e debiti d’imposta in capo alla controllante.

Nonostante tale strutturale differenza, l’interpretazione del concetto di “controllo” valevole per l’art. 73 non può prescindere dalla matrice unionale, oggi cristallizzata nell’art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La giurisprudenza comunitaria è granitica nell’affermare che il perimetro del gruppo si fonda sull’esistenza di stringenti vincoli finanziari, economici e organizzativi.

In questa architettura, come sottolineato anche dalla Commissione UE, il gruppo IVA è una finzione in cui la sostanza economica deve inesorabilmente prevalere sulla forma giuridica o civilistica.

limiti quantitativi imposti dal legislatore nazionale – come il possesso di oltre il 50% delle quote previsto dal D.M. 13 dicembre 1979 per l’accesso alla liquidazione di gruppo – hanno unicamente una funzione di argine contro le frodi e le pratiche abusive, e non possono trasformarsi in feticci ostativi al legittimo esercizio di un’opzione.

Il caso: quando la matematica diventa un’opinione per l’ufficio

L’ostinazione dell’Ufficio nel caso di specie rasenta il paradosso. L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto i requisiti per l’adesione alla liquidazione IVA di gruppo di una determinata società, contestando alla capogruppo la carenza del requisito del controllo superiore al 50%.

La realtà fattuale, tuttavia, era palese: la capogruppo controllava il 100% della società target, ma lo faceva in modo indiretto.

Nello specifico, la capogruppo deteneva l’intero capitale (100%) di due distinte società controllate, le quali, a loro volta, possedevano ciascuna il 50% della società oggetto della contestazione. Per i verificatori, questa architettura partecipativa non era sufficiente: l’interpretazione (definita dalla stessa Corte di merito come “datata e non più sostenibile”) pretendeva di disconoscere il controllo indiretto congiunto.

In buona sostanza, per il Fisco, se la holding controlla totalmente due veicoli societari che possiedono le due metà esatte di una terza società, il controllo sulla terza società evapora.

Un cortocircuito logico e matematico prima ancora che giuridico, che ignora come la holding disponga, seppur indirettamente, dell’interopacchetto azionario e della totalità dei diritti di voto.

La pronuncia della Suprema Corte: il pallottoliere torna a funzionare

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando le sentenze di merito e smontando pezzo per pezzo la tesi dell’amministrazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la nozione di controllo a fini IVA non deve essere scimmiottata dal diritto civile o commerciale in modo asettico, ma va letta con le lenti del diritto unionale, che mira unicamente al contrasto alle frodi.

La Corte sancisce un principio di rara concretezza: il controllo indiretto “a catena” è non solo espressamente ammesso dal citato D.M. 13 dicembre 1979, ma la quota superiore al 50% può essere legittimamente raggiuntaanche sommando le partecipazioni detenute da più società direttamente controllate dalla capogruppo.

La ratio della disposizione è inequivocabile: la capogruppo, tramite le sue controllate, esercita il pieno e totale potere decisionale sulla società di minor livello, esattamente come avverrebbe nel caso di un controllo diretto e lineare.

Il passaggio più pungente – e che dovrebbe far riflettere gli Uffici – è quello in cui la Suprema Corte fa notare come una lettura restrittiva e letterale, quale quella propugnata dall’Agenzia, non trovi alcuna ragion d’essere nell’esigenza di combattere l’evasione fiscale, posto che l’Amministrazione stessa non è stata in grado di fornire uno straccio di prova su potenziali intenti fraudolenti celati dietro questa struttura.
In definitiva, il principio di diritto enunciato mette all’angolo le pretese formali dell’Ufficio: ai fini della liquidazione dell’IVA di gruppo, il possesso superiore al 50% può essere integrato in via indiretta sommando le quote possedute da una pluralità di società controllate.

Una vittoria del buon senso e della sostanza economica, che ci ricorda come, fortunatamente, nelle aule della Cassazione 50 più 50 fa ancora 100.

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