1° Contenuto riservato: Quadro RR modello Persone fisiche 2026: indicazioni compilative dall’INPS

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi PF 2026 da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 GIUGNO 2026

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Premessa

Con la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi PF 2026 da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata.

L’INPS concentra particolare attenzione sugli effetti del concordato preventivo biennale sulla base imponibile previdenziale, sulle modalità di calcolo dei contributi per i contribuenti in regime impatriati e sulle nuove regole successive all’esclusione dei forfettari dal CPB.

Il Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali

Per effetto dell’articolo 10, del D.Lgs. n. 241/1997, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2025, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propia posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I , del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF”.

Si segnala l’importanza della compilazione della colonna 3del rigo RR2 “Reddito di impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3B o 3C se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in un’impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

Con riferimento all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito di impresa, è costituita dalla parte del reddito di impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale

I contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale o abbiano partecipazioni che aderiscono al concordato preventivo biennale devono compilare nel Quadro RR, tra gli altri, i seguenti campi:

1) rigo RR1 – colonna 4: la colonna va barrata nel caso in cui il contribuente abbia partecipazioni in s.r.l. che aderiscono al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 1 , secondo periodo, del D.Lgs. n. 13/2024 di versare i contributi sul reddito effettivo; in questo caso l’intero reddito che costituisce base imponibile previdenziale deve essere inserito nel rigo RR2 colonna 3;

2) rigo RR2:

  • colonna 3B “Reddito di impresa con adesione al CPB”. Il campo deve essere compilato dal contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale. L’importo inserito costituisce base imponibile previdenziale e deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli ISA. È alternativo rispetto alla colonna 3 e 3C;
  • colonna 3C “Reddito di impresa mista con adesione al CPB”. Il campo deve essere compilato dal contribuente in caso di adesione al concordato preventivo biennale su alcuni redditi (deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli ISA) e altri con reddito effettivo. È alternativo rispetto alla colonna 3 e 3B;
  • colonna 3D “Opzione reddito effettivo”. La colonna 3D deve essere barrata nel caso in cui il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 1 , secondo periodo, del D.Lgs. n. 13/2024, di versare i contributi sul reddito effettivo. Se tale colonna è valorizzata, il reddito effettivo è inserito esclusivamente nella colonna 3 e non in 3B o in 3C.

Regime contributivo agevolato

Per i soggetti che, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge n. 208/2015, e successive modificazioni, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue:

→ somma degli importi della colonna 1, del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1, del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III.

La mancata, l’errata o l’omessa compilazione in tutto o in parte delle colonne del Quadro LM, sezione III, determina l’impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla Legge n. 190/2014, in quanto, ai sensi della lettera a), del comma 57, dell’articolo 1 , della medesima Legge, non possono avvalersi di tale regime coloro che già si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3-bis, del D.L. n. 384/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi di impresa denunciati dalla s.r.l. da cui devono essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi di impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

I soci di cooperative artigiane

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 142/2001 , per i quali si applicano le disposizioni del comma 114, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato ai punti 1 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato) e 2 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato) della sezione “Dati fiscali” della Certificazione unica anno 2025.

Nella stessa dichiarazione, in questo caso, è valorizzato il punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” con il valore Z3 (Soci di cooperative artigiane di cui Legge n. 208/2015).

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, sono riservate:

  •  la Sezione II (“Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995″), compresi anche i magistrati onorari – giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti di cui all’articolo 29 , del medesimo decreto legislativo; la sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari (cfr. l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 116/2017 – diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti di cui all’art. 29 del medesimo decreto legislativo) a esclusione dei lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ai quali è riservata la sezione III. Nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo ai fini previdenziali presso la Gestione separata, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III. La sezione deve essere obbligatoriamente compilata anche nel caso in cui il soggetto non debba versare la contribuzione, ad esempio, a seguito di reddito pari a zero o perdita fiscale. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 13/2024, che ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, il contribuente è tenuto a certificare nei campi indicati la scelta su quale imponibile (reddito concordato o reddito effettivo o misto) sono calcolati i contributi previdenziali dovuti. Ai sensi dell’articolo 7, del D.Lgs. n. 81/2025, i lavoratori autonomi in regime forfettario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non beneficiano più del concordato preventivo biennale e, pertanto, la contribuzione previdenziale è calcolata sul reddito effettivamente prodotto e denunciato nel relativo Quadro fiscale (LM sez. I o III);
  •  la Sezione III deve essere compilata dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e determinano lo stesso ai sensi dell’articolo 54 del medesimo TUIR e, quindi, obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata, così come previsto dall’articolo 35, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2021. Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR.  Ai sensi dell’articolo 25, del D.Lgs. n. 36/2021 è lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico“, che, a fronte di un corrispettivo, esercita attività sportiva “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato“, nonché “ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale“.  Pertanto, il rapporto, sia esso riconducibile al settore professionistico o dilettantistico, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 409, comma 1,  n. 3, del Codice di procedura civile.    

Al fine di semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e della determinazione del saldo è stata prevista la sezione IV “Contributi in gestione separata” nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle due precedenti sezioni.

Versamento dei contributi dovuti

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2026 o entro il 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2025 e primo acconto per l’anno 2026 ed entro il 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 8, del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2025 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2026. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 (saldo 2025 e primo acconto 2026) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’articolo 2 del D.L. n. 63/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

→ Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2026-PF”.

→ Per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2025 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2026.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2026-PF”.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (cfr. l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, come sostituito dall’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2025).

L’importo da pagare a ogni scadenza deve essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello “Redditi 2026-PF” nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono.

Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR (relativo alle Gestioni speciali artigiani e commercianti), P10, P10R, PXX, PXXR (per gli iscritti alla Gestione separata), mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API (artigiani e commercianti) o DPPI (Gestione separata);
  • la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026.

Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell’anno 2025.

Proroga dei versamenti

Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026) ha disposto la proroga al 20 luglio 2026 (senza alcuna maggiorazione) del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza il 30 giugno 2026, con riferimento ai soggetti ISA, ai contribuenti in regime forfetario e in regime di vantaggio, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” in possesso dei relativi requisiti. È prevista, inoltre, la possibilità di effettuare il versamento nei 30 giorni successivi (entro il 19 agosto 2026), conuna maggiorazione fissata nella misura dello 0,80%, a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, al momento non vi sono informazioni specifiche ed esplicite in merito all’applicabilità della proroga prevista dal D.L. n. 89/2026 ai contributi previdenziali INPS.

Va evidenziato che in precedenti proroghe analoghe, come quella disposta per i versamenti relativi ai redditi 2025 (D.L. n. 84/2025), era stata espressamente prevista l’estensione della proroga anche ai contributi previdenziali, includendo:

  • il saldo 2024 e la prima rata di acconto 2025 dei contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
  • il saldo 2024 e la prima rata di acconto previdenziale 2025 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Tuttavia, per quanto riguarda specificamente il D.L. n. 89/2026 , al momento non vi sono indicazioni precise circa l’inclusione dei contributi INPS nella proroga dei versamenti al 20 luglio e al 19 agosto 2026 e, soprattutto, la Circolare dell’INPS successiva al decreto legge suindicato, non ne ha fatto menzione.

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