2° Contenuto: Entro il 30 giugno 2026 l’invio delle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC relative al 2025

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Nuovi modelli IMU/IMPi ed ENC: obblighi dichiarativi, agevolazioni, invio telematico, scadenze e versamenti 2026

Alla luce dell’attuale quadro normativo, la presentazione delle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC continua a rappresentare un adempimento fondamentale per i contribuenti e per gli enti non commerciali tenuti a comunicare le variazioni rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria. I modelli dichiarativi approvati con il D.M. 24 aprile 2024 restano il riferimento operativo per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, recependo le più recenti evoluzioni normative e gli orientamenti interpretativi consolidatisi in materia. La corretta e tempestiva trasmissione delle dichiarazioni assume particolare rilevanza sia per consentire ai Comuni di verificare il corretto assolvimento dell’imposta sia per permettere ai contribuenti e agli enti non commerciali di beneficiare delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dalla normativa vigente.
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Modelli IMU/IMPi e IMU ENC

Come noto, a seguito del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, pubblicato nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato due “nuovi” modelli dichiarativi, insieme alle rispettive istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Questi modelli riguardano:

Le istruzioni al modello dichiarativo approvato con il D.M. 24 aprile 2024 individuano in maniera dettagliata le fattispecie che richiedono la presentazione della dichiarazione. Resta tuttavia fermo il principio secondo cui il contribuente non è tenuto all’adempimento qualora le informazioni rilevanti siano già nella disponibilità del Comune o siano comunque acquisibili attraverso le banche dati pubbliche.

In tale contesto si inserisce anche l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26921/2025, secondo cui la dichiarazione non è necessaria quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta risultano già conoscibili dall’ente impositore.

È il caso, ad esempio, degli acquisti o delle cessioni immobiliari formalizzati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In tali ipotesi, infatti, il notaio provvede agli adempimenti pubblicitari e agli aggiornamenti catastali, rendendo superflua la trasmissione della dichiarazione IMU.

Particolare attenzione deve essere riservata alle ipotesi in cui la dichiarazione costituisce presupposto per il riconoscimento di specifiche agevolazioni. L’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 richiede, infatti, la presentazione della dichiarazione per beneficiare dell’esenzione prevista per i cosiddetti immobili merce di cui al comma 751 della medesima disposizione, nonché per l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali individuati dal D.M. 22 aprile 2008 e delle unità immobiliari possedute dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia ai sensi dell’art. 1, comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), della Legge n. 160/2019.

Le istruzioni ministeriali allegate al D.M. 24 aprile 2024 richiamano, inoltre, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37385 del 21 dicembre 2022, secondo cui il mancato assolvimento dell’obbligo dichiarativocomporta, nei casi in cui esso sia previsto dalla normativa, la decadenza dai benefici e dalle agevolazioni riconosciute dal legislatore.

Sotto il profilo operativo, la dichiarazione IMU/IMPi può essere trasmessa in forma cartacea mediante consegna diretta, invio postale, posta elettronica certificata o secondo le ulteriori modalità eventualmente individuate dal Comune competente. In alternativa, è possibile procedere con l’invio telematico attraverso i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. 
L’utilizzo della modalità telematica è invece obbligatorio nei casi in cui la dichiarazione riguardi l’esenzione prevista per gli immobili occupati abusivamente da terzi ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g-bis), della Legge n. 160/2019.

Differente è la disciplina applicabile agli enti non commerciali. Tali soggetti devono utilizzare il modello IMU ENC approvato con il D.M. 24 aprile 2024 qualora possiedano, nel territorio del Comune cui è destinata la dichiarazione, almeno un immobile che beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g), della Legge n. 160/2019, in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali richiamate dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, quali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive o ricreative. Per tali soggetti l’art. 1, comma 770, della Legge n. 160/2019 impone la presentazione della dichiarazione con cadenza annuale e con modalità esclusivamente telematiche, indipendentemente dall’intervenuta variazione dei dati dichiarati. Anche in questo caso la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 37385/2022, ha chiarito che l’omessa presentazione della dichiarazione determina la perdita dell’esenzione riconosciuta agli immobili utilizzati per finalità istituzionali.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il contenuto della dichiarazione IMU ENC. L’ente non commerciale che possiede almeno un immobile agevolato ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), della Legge n. 160/2019 è, infatti, tenuto a indicare nel modello dichiarativo non soltanto gli immobili che beneficiano dell’esenzione totale o parziale, ma l’intero patrimonio immobiliare posseduto nel Comune di riferimento. Devono pertanto essere dichiarati sia gli immobili esenti per utilizzo istituzionale, sia quelli ad utilizzo promiscuo disciplinati dall’art. 5 del D.M. n. 200/2012, sia gli immobili che beneficiano di altre forme di esenzione, sia infine quelli pienamente imponibili ai fini IMU.

Scadenze e specifiche tecniche per la presentazione dei nuovi modelli

I nuovi modelli, in linea generale, devono essere presentati o, in alternativa, trasmessi in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

In particolare, le dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC relative all’anno 2025 dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026.

Si tenga presente che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Preme precisare che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio della dichiarazione, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

La dichiarazione può essere presentata:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

La dichiarazione IMU/IMPi non è necessaria se non sono intervenute variazioni che hanno comportato una diversa liquidazione del tributo o se non si rientra in uno dei casi che richiedono la dichiarazione. Non è necessaria neppure per dati già conoscibili autonomamente dal Comune. La dichiarazione IMU/IMPI può essere presentata sia in modalità cartacea che telematica, quest’ultima obbligatoria per i dati relativi all’esenzione per immobili occupati.

Gli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), della Legge n. 160/2019, devono presentare ogni anno la dichiarazione IMU ENC telematicamente, indipendentemente dalle variazioni dell’IMU dovuta. Nella dichiarazione, devono essere indicati tutti gli immobili posseduti nel Comune di riferimento, non solo quelli esenti per uso istituzionale.

IMU: versamento prima rata entro il 16 giugno 2026

Per completezza di trattazione, risulta opportuno ricordare che la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nel dettaglio la disposizione normativa citata accorpa all’Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

AdempimentoScadenzaCaratteristiche (*)Modalità di versamentoProfili sanzionatori
Versamento 1a rata IMU 202616 giugno 2026La prima rata va pagata applicando le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente
Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2026) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2026, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2026 fino al 14 ottobre 2026 in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2026.
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice digitale (su tale ultima forma di pagamento si dovrà attendere apposito Decreto attuativo).In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 25% dell’imposta (per gli omessi / ritardati versamenti dal 1° settembre 2024 a seguito del D.Lgs. n. 87/2024 – per gli omessi/ritardati versamenti fino al 31 agosto 2024 la sanzione è del 30% dell’imposta) con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2rata IMU 202616 dicembre 2026La 2a rata 2026 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2026, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 14 ottobre 2026, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2026.
Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2026, la 2arata a conguaglio della prima andrà versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2025.
(*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:
di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e
l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento
con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

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