2° Contenuto: La Corte di Giustizia Europea riabilita il Registro dei titolari effettivi

COMMENTO

DI ARMANDO URBANO | 11 GIUGNO 2026

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21 maggio 2026, resa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza sistematica nel processo di consolidamento del quadro europeo in materia di trasparenza della titolarità effettiva. La pronuncia interviene in un momento particolarmente delicato dell’evoluzione della disciplina antiriciclaggio italiana ed europea, poiché affronta simultaneamente una pluralità di profili critici: la nozione di istituti giuridici “affini” ai trust, la compatibilità del Registro dei titolari effettivi con i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, il perimetro del “legittimo interesse” quale presupposto di accesso alle informazioni, nonché l’adeguatezza delle tutele giurisdizionali accordate ai soggetti controinteressati. La decisione assume inoltre un significato pratico immediato per il sistema italiano, posto che la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi era stata sostanzialmente collegata all’esito del rinvio pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato. La Corte, nel respingere le principali censure formulate dalle società fiduciarie ricorrenti, finisce dunque per rafforzare l’impianto normativo nazionale di recepimento della Direttiva UE n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva UE n. 2018/843, consolidando l’impostazione estensiva adottata dal legislatore italiano.

Il contesto normativo europeo

Per comprendere la portata della decisione è necessario richiamare la ratio della normativa unionale in materia di antiriciclaggio. La Direttiva n. 2015/849, inserendosi nel progressivo rafforzamento del framework AML europeo, muove dall’assunto secondo cui l’opacità delle strutture giuridiche costituisce uno dei principali strumenti di occultamento della provenienza illecita dei capitali.

I considerando della Direttiva evidenziano infatti che l’identificazione del titolare effettivo rappresenta elemento imprescindibile per impedire che i soggetti che vogliono porre in essere operazioni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o proliferazione delle armi di distruzione di massa possano schermare la propria identità mediante articolazioni societarie o strumenti fiduciari formalmente leciti ma sostanzialmente opachi.

Con la successiva Direttiva n. 2018/843 il legislatore europeo ha ulteriormente accentuato il paradigma della trasparenza, attribuendo ai registri dei titolari effettivi una funzione non soltanto repressiva ma anche preventiva.

La peculiarità della disciplina relativa ai trust e agli istituti affini deriva, tuttavia, dalla notevole eterogeneità degli strumenti giuridici presenti nei diversi ordinamenti nazionali. A differenza delle società commerciali, il trust non costituisce un modello unitario armonizzato nel diritto europeo; ne consegue che il legislatore unionale ha demandato agli Stati membri il compito di individuare gli istituti caratterizzati da assetti o funzioni analoghi.

È proprio su tale margine di discrezionalità che si concentra una delle questioni centrali affrontate dalla Corte di Giustizia Europea.

La nozione di “istituti giuridici affini ai trust

Le società fiduciarie ricorrenti contestavano anzitutto la legittimità dell’assimilazione dei mandati fiduciari italiani ai trust, sostenendo che tali istituti non presentassero gli elementi tipici del trust anglosassone, primo fra tutti il trasferimento della proprietà dei beni al trustee.

La CGUE affronta il tema privilegiando un approccio sostanzialistico e funzionale rispetto ad una lettura formalistica dell’istituto.

Secondo i giudici di Lussemburgo, la nozione di “istituto giuridico affine” non deve essere interpretata in senso rigidamente tecnico-civilistico, bensì alla luce delle finalità della normativa antiriciclaggio. L’elemento decisivo non consiste quindi nella perfetta coincidenza strutturale con il trust, ma nella capacità dello strumento giuridico di determinare una dissociazione tra titolarità apparente e interesse economico sostanziale.

La sentenza valorizza, in particolare, il rischio di schermatura” patrimoniale derivante dai mandati fiduciari. Anche laddove la proprietà formale dei beni non venga integralmente trasferita alla fiduciaria, permane infatti una dissociazione tra il soggetto che appare all’esterno quale gestore o intestatario e il soggetto nel cui interesse effettivo i beni sono amministrati.

Il principio della certezza del diritto e l’art. 31 della Direttiva n. 2015/849

Di particolare interesse è il passaggio della sentenza dedicato alla contestazione della validità dell’art. 31 della Direttiva n. 2015/849 per presunta violazione del principio di certezza del diritto.

Le ricorrenti lamentavano che la normativa europea utilizzasse concetti eccessivamente indeterminati, quali “affinità” o “assetto analogo”, senza definire criteri sufficientemente precisi per individuare gli istituti assoggettati agli obblighi di trasparenza.

La Corte respinge la censura ricordando che il principio di certezza del diritto non impone al legislatore unionale di eliminare ogni margine valutativo o discrezionale, specie in settori caratterizzati da elevata complessità tecnica e forte eterogeneità ordinamentale.

In materia di antiriciclaggio, l’utilizzo di nozioni elastiche risponde anzi all’esigenza di evitare facili aggiramenti normativi. Una definizione eccessivamente rigida degli istituti rilevanti avrebbe infatti consentito la creazione di nuovi strumenti formalmente estranei alle categorie tipizzate ma sostanzialmente idonei a realizzare le medesime finalità elusive.

L’art. 31 della Direttiva demanda agli ordinamenti nazionali il compito di individuare gli istituti giuridici aventi “assetto o funzioni affini” ai trust e di comunicarli alla Commissione europea.

La Corte chiarisce che tale notifica non possiede natura costitutiva né produce effetti normativi autonomi; essa ha invece funzione prevalentemente ricognitiva e di coordinamento informativo tra gli Stati membri. Rimane dunque sempre possibile il controllo giurisdizionale sulla correttezza della qualificazione effettuata dal legislatore nazionale.

Per l’Italia, la decisione dei giudici della CGEU legittima quindi l’opzione normativa che ha incluso i mandati fiduciari tra gli istituti soggetti agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva.

La tutela della riservatezza e il bilanciamento con le esigenze di trasparenza

Altro snodo cruciale della sentenza riguarda il rapporto tra trasparenza patrimoniale e tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La questione assume particolare rilevanza alla luce della precedente sentenza Luxembourg Business Registers del 22 novembre 2022, con cui la Corte aveva dichiarato invalida la previsione che consentiva l’accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società.

Nel caso de quo, tuttavia, la Corte distingue nettamente il regime dei trust e degli istituti affini da quello delle società commerciali.

L’accesso alle informazioni relative ai trust non è infatti generalizzato, ma subordinato alla dimostrazione di un “legittimo interesse”. Proprio tale requisito, secondo la Corte, consente di mantenere il necessario equilibrio tra esigenze di prevenzione del riciclaggio e tutela della vita privata.

La nozione di “legittimo interesse” viene interpretata in senso ampio ma non indiscriminato. Gli Stati membri possono prevedere criteri applicativi rigorosi, purché non tali da svuotare di contenuto la finalità di trasparenza perseguita dalla Direttiva.

Le società ricorrenti sostenevano inoltre che l’assoggettamento dei mandati fiduciari agli obblighi di comunicazione fosse sproporzionato, considerato che le fiduciarie italiane sono già sottoposte a penetranti obblighi di vigilanza e adeguata verifica.

La Corte respinge anche tale doglianza, osservando che gli obblighi antiriciclaggio previsti per gli intermediari vigilati non esauriscono le esigenze di trasparenza perseguite dal legislatore unionale.

Le informazioni detenute dalle fiduciarie nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica rimangono infatti nella disponibilità dell’intermediario e delle Autorità competenti, mentre il Registro dei titolari effettivi svolge una funzione ulteriore di centralizzazione ed accessibilità delle informazioni.

Un ulteriore profilo di notevole interesse riguarda il sistema delle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

L’art. 31, paragrafo 7-bis, della Direttiva consente infatti agli Stati membri di limitare l’accesso quando esso esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati di frode, violenza, estorsione o intimidazione.

La normativa italiana attribuisce alle Camere di Commercio il potere di valutare tali richieste di limitazione. Le ricorrenti contestavano la compatibilità di tale sistema con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, evidenziando che l’ostensione dei dati produce effetti sostanzialmente irreversibili.

La Corte ritiene in linea generale compatibile il modello italiano, ma introduce un’importante precisazione: deve essere assicurata la possibilità per il giudice di adottare misure cautelari idonee a sospendere temporaneamente l’accesso ai dati fino alla definizione del giudizio.

La decisione chiarisce definitivamente che i mandati fiduciari rientrano nel perimetro degli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva.

Ciò implica una rinnovata attenzione:

  • alla corretta identificazione dei titolari effettivi;
  • alla raccolta e conservazione della documentazione;
  • all’aggiornamento tempestivo delle informazioni;
  • alla verifica della coerenza tra assetti formali e interessi sostanziali.

La pronuncia accentua inoltre la centralità dell’approccio basato sul rischio (“risk based approach”), imponendo agli operatori di considerare la funzione economica effettiva degli strumenti giuridici utilizzati, indipendentemente dalla loro qualificazione formale.

Per le società fiduciarie, la decisione comporta il definitivo consolidamento degli obblighi di trasparenza e l’impossibilità di invocare l’estraneità dei mandati fiduciari rispetto alla disciplina AML applicabile ai trust.

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