3° Contenuto: Permesso di soggiorno unico

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 15 GIUGNO 2026

Dal 22 maggio 2026 è possibile in Italia presentare la domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Con il D.Lgs. n. 83 del 16 aprile 2026 pubblicato in G.U. n. 115 del 20 maggio 2026, l’Italia ha completato l’iter di recepimento della direttiva europea UE 2024/1233.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115 del 20 maggio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 83 del 16 aprile 2026 con il quale è prevista la possibilità per i cittadini extracomunitari di richiedere un permesso unico che permette di lavorare e soggiornare in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Il D.Lgs. era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 168 del 9 aprile 2026.

Le domande per richiedere il permesso unico devono essere inviate al Ministero dell’Interno che dovrà poi, dopo attenta disamina dell’istanza, provvedere al rilascio di tale permesso.

In questo modo si è data attuazione alla Direttiva UE 2024/1233 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, apportando modifiche importanti al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, conosciuto come Testo unico sull’immigrazione. In pratica si è provveduto a rivedere il quadro procedurale riguardante l’ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro di un cittadino extracomunitario, semplificando di fatto l’intero iteramministrativo.

Le principali novità

La novità più importante riguarda la gestione delle tempistiche per il rilascio e il rinnovo dei documenti, che vengono uniformate per evitare lunghi periodi di attesa:

  • Rilascio del Permesso Unico (Primo Ingresso): Una volta entrato in Italia, lo straniero riceverà il permesso unico dalla Questura entro 30 giorni dal completamento della domanda.
  • Il meccanismo dei 90 giorni: Il procedimento complessivo per l’ingresso e il lavoro si articola in due fasi per un totale tassativo di 90 giorni:
  1. 60 giorni per l’ottenimento del Nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro (fase rimasta invariata).
  2. 30 giorni per il successivo rilascio del Permesso unico di lavoro (ridotti dagli attuali 60).

Per i rinnovi dei permessi e per i permessi ordinari (dove non serve il nulla osta), il termine viene invece innalzato da 60 a 90 giorni. Di riflesso, anche il cittadino straniero avrà 90 giorni di tempo (e non più 60) prima della scadenza per presentare la richiesta di rinnovo.

Altra novità riguarda l’obbligo per il datore di lavoro di informare tempestivamente il lavoratore straniero in merito a tutte le comunicazioni riguardanti il nulla osta compreso l’eventuale esito negativo della domanda. In questo modo si è voluto introdurre un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Inoltre, il permesso unico conterrà anche le seguenti informazioni al fine di meglio tutelare il lavoratore:

  • sarà riportata la dicitura “perm. unico lavoro”;
  • sia sul fronte che sul retro del permesso unico, nei campi dedicati alle “annotazioni”, saranno riportate informazioni aggiuntive relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori e per i loro familiari.

Il permesso di soggiorno unico sarà elettronico ed “anticontraffazione”, secondo i più recenti standard di sicurezza dell’Unione Europea.

L’introduzione del permesso unico ha introdotto anche una maggiore flessibilità nell’ambito del mercato del lavoro, in quanto permette al lavoratore extracomunitario titolare del permesso di soggiorno unico di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso, purchè si provveda alla notifica alle autorità competenti.

Casi in cui non è possibile rilasciare il permesso di soggiorno unico

In base a quanto stabilito dalla Direttiva UE 2024/1233 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 il permesso unico di soggiorno non può essere rilasciato per le seguenti casistiche: attività di lavoro autonomo, attività stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati per appalto, ai lavoratori “alla pari”, dirigenti, personale altamente specializzato, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cure mediche ordinarie, motivi religiosi, studenti, tirocinanti e ricercatori di lavoro, personale sanitario a seguito di delegazioni sportive, etc.

Gli obblighi dello Stato che rilascia il permesso unico

Il cittadino extracomunitario per richiedere il permesso unico dovrà presentare il modello previsto dal Regolamento CE n. 1030/2002.

Lo Stato ha l’obbligo di rendere facilmente accessibili al cittadino, o fornirle se richieste, informazioni sulla procedura di presentazione della domanda e sui rispettivi diritti e obblighi.

Dovrà essere nominata una apposita un’autorità competente che dovrà ricevere l’istanza e, dopo averla esaminata, decidere in merito alla sua completezza per il rilascio, la modifica o il rinnovo di un permesso unico.   

Nei casi in cui la domanda di permesso unico dovesse venire rigettata oppure revocata, lo stato è tenuto a fornire per iscritto:

  • le motivazioni che hanno portato al rigetto o alla revoca del permesso;
  • indicare a quale organismo giurisdizionale o a quale autorità amministrativa sarà possibile presentare ricorso ed il termine entro cui presentarlo.

I diritti dei titolari di permesso unico

Diversi sono i diritti che sono riconosciuti ai titolari del permesso unico:

  • entrare, vivere e viaggiare liberamente nello Stato membro che ha rilasciato il permesso;
  • svolgere i lavori elencati sul permesso;
  • essere informati sui loro diritti;
  • cambiare il datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso unico a determinate condizioni;
  • soggiornare nel territorio di uno Stato membro durante la procedura di rinnovo di un permesso unico.

Nel caso in cui il titolare del permesso unico dovesse perdere il lavoro e risultare disoccupato potrà soggiornare nel territorio dello stato che ha rilasciato il permesso per un periodo di tempo di:

  • almeno 3 mesi durante il periodo di validità del permesso unico, nel caso in cui il cittadino di Paese terzo è titolare di un permesso unico per un periodo inferiore a 2 anni;
  • almeno 6 mesi durante il periodo di validità del permesso unico, se il cittadino di Paese terzo è titolare di un permesso unico per più di 2 anni. In questo caso, lo Stato può richiedere al titolare del permesso unico di dimostrare di avere risorse sufficienti per mantenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Rispetto ai diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno unico, al cittadino extracomunitario titolare del permesso deve essere riconosciuta parità di trattamento riguardo:

  • l’occupazione e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, l’orario di lavoro, i permessi, le ferie, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
  • il diritto di sciopero e di azione collettiva, nonché l’appartenenza ai sindacati;
  • l’istruzione e la formazione professionale;
  • il riconoscimento delle qualifiche;
  • alcuni settori della sicurezza sociale e delle agevolazioni fiscali;
  • l’accesso a beni e servizi pubblici, compreso l’accesso ad alloggi pubblici e privati, e la consulenza degli uffici di collocamento.      

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