COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 16 GIUGNO 2026
Con il Decreto legislativo correttivo “Omnibus”, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 177 del 10 giugno 2026, il legislatore intende intervenire in modifica ai termini di accertamento per i contribuenti in regime forfetario, abrogando la riduzione di un anno precedentemente concessa a chi fatturava esclusivamente in formato elettronico. La misura, motivata dall’ormai generalizzato obbligo di fatturazione elettronica, decorrerà dal periodo d’imposta 2026, lasciando tuttavia inalterata la possibilità di fruire dello sconto biennale legato alla tracciabilità dei pagamenti.
Premessa
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ha approvato in esame preliminare lo schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia tributaria, noto come Decreto “Omnibus”. Il provvedimento, il cui iter è attualmente in corso per l’acquisizione dei necessari pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, mira ad apportare aggiustamenti di coordinamento e affinamenti tecnici al vasto quadro delineato dalla recente riforma fiscale. Tra i numerosi interventi orientati alla razionalizzazione del sistema accertativo, per i contribuenti in regime forfetario risulta essere di particolare rilevanza la disposizione contenuta nell’art. 20 del citato Decreto. Tale norma, infatti, interviene abrogando la riduzione di un anno per i temi di accertamento prevista dalla Legge n. 190/2014.
L’abrogazione dello sconto di un anno per i forfetari
Per comprendere la portata della novità in via di introduzione, in via preliminare occorre richiamare l’attuale dettato dell’art. 1, comma 74, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale disposizione prevede che per i contribuenti operanti in regime forfetario aventi un fatturato annuo certificato interamente con emissione di fattura elettronica, il termine ordinario di decadenza per l’azione di accertamento (previsto dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sia ridotto di un anno.
L’art. 20 del Decreto “Omnibus”, rubricato esplicitamente “Modifica dell’articolo 1, comma 74, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, dispone la soppressione formale della previsione cui sopra, a partire dal periodo d’imposta 2026.
Come ampiamente argomentato all’interno della Relazione Illustrativa che accompagna il Decreto, l’eliminazione di questo beneficio nasce dalla presa d’atto della mutata realtà operativa. La riduzione dei termini era stata originariamente introdotta dal legislatore con finalità premiale, al fine di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica da parte dei forfetari, in un periodo storico in cui tale adempimento era ancora facoltativo per questa categoria di contribuenti.
Dal 1° gennaio 2024, tuttavia, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è stato esteso alla totalità dei soggetti in regime forfetario. Essendo venuta meno la natura opzionale della e-fattura, è conseguentemente divenuta anacronistica anche la ratio dell’agevolazione.
Salva la riduzione di due anni ex D.Lgs. 127/2015
Se da un lato il Decreto “Omnibus” in via di approvazione cancella il beneficio legato alla mera emissione della fattura elettronica, è importante sottolineare che l’intervento non intacca minimamente l’ulteriore, e ben più impattante, riduzione dei termini di decadenza prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (il cosiddetto Decreto “Fisco elettronico”).
Tale disposizione, il cui impianto resta pienamente in vigore e non viene modificato dall’“Omnibus”, stabilisce che i termini ordinari di accertamento di cui all’art. 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (ai fini IVA) e all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 (ai fini delle imposte dirette) sono ridotti di due anni a favore dei soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Il mantenimento di questa agevolazione conferma come il legislatore intenda continuare a premiare non più la semplice adozione dello strumento elettronico (come visto, ormai obbligatoria per tutti), bensì la totale trasparenza dei flussi finanziari dell’impresa o del professionista.
Affinché si possa validamente beneficiare della riduzione biennale dei termini ex D.Lgs. 127/2015, il contribuente (incluso chi opera in regime forfetario) deve prestare massima attenzione al rispetto delle condizioni richieste.
- È richiesta la certificazione elettronica integrale: tutti i ricavi o compensi dell’anno d’imposta devono essere certificati tramite l’emissione di fattura elettronica oppure tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
- Rispetto del vincolo della tracciabilità finanziaria: tutti gli incassi e i pagamenti di importo superiore alla soglia dei 500 euro devono avvenire obbligatoriamente tramite mezzi tracciabili, quali bonifici, carte di credito, carte di debito o altra moneta elettronica.
- Ai fini del perfezionamento del beneficio, è richiesto un adempimento dichiarativo formale; il rispetto dei requisiti e l’intenzione di avvalersi della riduzione dei termini di due anni devono essere segnalati in sede di dichiarazione dei Redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del quadro RS.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 74;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 3;
- Governo, Comunicato Stampa 10 giugno 2026.
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