COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 16 GIUGNO 2026
La Circolare n. 61/2026 dell’INPS ha aggiornato i livelli reddituali e gli importi dell’ANF validi dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
A oltre quattro anni dall’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale (AUU), l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rappresenta una prestazione economica importante per una platea circoscritta di beneficiari. La Circolare INPS n. 61 del 26 maggio 2026 offre l’occasione per fare il punto sul quadro normativo attuale e sulle nuove soglie reddituali che troveranno applicazione dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
Premessa
La Circolare n. 61/2026 di INPS conferma che, a seguito dell’attuazione del D.Lgs. n. 230/2021, l’ANF non è più riconosciuto ai nuclei con figli o orfani, categorie confluite nell’AUU.
Restano, invece, destinatari della misura alcuni nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti diversi dai figli, quali coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, nelle specifiche condizioni individuate dalla normativa.
Il contenuto della Circolare n. 61/2026
La Circolare richiama anzitutto il quadro normativo di riferimento, ricordando che il D.L. n. 69/1988, convertito nella Legge n. 153/1988, prevede la rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare utilizzati per determinare il diritto all’assegno e il relativo importo.
L’aggiornamento decorre dal 1° luglio di ogni anno e viene effettuato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), elaborato dall’ISTAT. Per il periodo di riferimento considerato dall’INPS, la variazione registrata tra il 2025 e il 2024 è pari all’1,4%, percentuale che viene applicata alle soglie reddituali in vigore per l’anno precedente, determinando i nuovi valori validi dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
L’INPS precisa che i nuovi livelli reddituali saranno utilizzati non solo per determinare gli importi mensili, ma anche per calcolare le misure giornaliere, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Il progressivo ridimensionamento dell’ANF
Con l’introduzione dell’Assegno unico universale, il legislatore ha concentrato in un’unica misura il sostegno economico ai nuclei con figli a carico, superando un sistema composto da molteplici prestazioni, tra le quali figurava l’ANF, che storicamente rappresentava uno dei principali strumenti di integrazione del reddito familiare per dipendenti e pensionati.
Dal 1° marzo 2022 l’ANF è stato abrogato per i nuclei con figli e per quelli orfanili. La prestazione continua, tuttavia, a sopravvivere per alcune tipologie familiari che non rientrano nell’ambito applicativo dell’AUU. La circolare ribadisce questo principio, precisando che la rivalutazione riguarda esclusivamente le tabelle destinate ai nuclei con familiari diversi da figli e orfani. In particolare, l’aggiornamento interessa le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, che costituiscono l’intero impianto operativo dell’ANF residuo.
Le categorie di nuclei ancora beneficiarie
L’allegato alla Circolare individua le tipologie di nuclei familiari che possono accedere alla prestazione.
La prima categoria è rappresentata dai nuclei composti esclusivamente da maggiorenni inabili diversi dai figli. Per tali nuclei vengono definiti livelli reddituali e importi dell’assegno in relazione sia al reddito complessivo sia al numero dei componenti.
Una seconda categoria riguarda i nuclei con entrambi i coniugi, privi di figli, nei quali sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. Accanto a questi nuclei figurano quelli monoparentali senza figli, sempre con la presenza di almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
In questa categoria rientrano, ad esempio, i richiedenti celibi, nubili, separati, divorziati, vedovi, abbandonati oppure stranieri con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.
Sono contemplati anche i nuclei senza figli nei quali non siano presenti componenti inabili. In questa categoria rientrano i nuclei costituiti da coniugi o da entrambi i coniugi con almeno un fratello, sorella o nipote. Inoltre, sono disciplinati i nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote e senza componenti inabili. Completano il quadro i nuclei senza figli nei quali sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile, nonché i nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote nei quali l’unico soggetto inabile sia il richiedente.
La rivalutazione dell’1,4%: effetti sulle soglie di accesso
L’elemento centrale della Circolare è rappresentato dalla rivalutazione delle soglie reddituali sulla base dell’incremento dell’indice FOI pari all’1,4%.
Dal punto di vista operativo, i limiti di reddito utilizzati per verificare il diritto alla prestazione sono stati adeguati in misura corrispondente. L’aggiornamento interessa sia le fasce di reddito più basse, che consentono di percepire importi più elevati, sia quelle superiori, che determinano progressivamente una riduzione del beneficio fino al suo azzeramento. L’intervento risponde alla logica dell’ANF di preservare nel tempo il valore reale delle soglie reddituali e degli importi erogati, evitando che l’aumento generale dei prezzi determini una progressiva esclusione dei nuclei beneficiari.
Pur trattandosi di una rivalutazione contenuta in termini percentuali, l’adeguamento assume rilevanza pratica per i nuclei collocati in prossimità delle soglie di accesso. Anche variazioni limitate possono determinare il mantenimento del diritto alla prestazione o l’accesso a una fascia di reddito più favorevole.
Le nuove tabelle: come leggere gli importi
Le tabelle allegate alla Circolare mantengono la struttura tradizionale utilizzata dall’INPS per l’ANF. Per ciascuna tipologia di nucleo sono individuate diverse fasce di reddito familiare annuo. A ogni fascia corrisponde un importo mensile differenziato in funzione del numero dei componenti. Il sistema è costruito secondo un criterio progressivo: all’aumentare del reddito familiare diminuisce l’importo dell’assegno, mentre l’incremento del numero dei componenti determina generalmente un aumento della prestazione.
Per i nuclei composti esclusivamente da maggiorenni inabili diversi dai figli, gli importi crescono in misura significativa all’aumentare dei componenti del nucleo, raggiungendo livelli particolarmente elevati per le famiglie numerose. È inoltre prevista una disciplina specifica per i nuclei con oltre 12 componenti, con una maggiorazione dell’importo e ulteriori incrementi per ogni componente aggiuntivo.
Anche le altre tabelle mantengono una struttura analoga, pur differenziando soglie e importi in funzione delle diverse condizioni soggettive considerate dal legislatore, in particolare con riferimento alla presenza di componenti inabili e alla composizione monoparentale o coniugale del nucleo.
Gli adempimenti per lavoratori e intermediari
Dal punto di vista applicativo, la Circolare impone a datori di lavoro, consulenti del lavoro, patronati e altri intermediari previdenziali di aggiornare i riferimenti reddituali utilizzati per la gestione delle domande e dei conguagli. Dal 1° luglio 2026 le verifiche sul diritto all’assegno dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente le nuove tabelle e gli importi riconosciuti ai beneficiari dovranno essere determinati sulla base dei nuovi livelli reddituali rivalutati.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai nuclei che si collocano a ridosso delle soglie di reddito, poiché il passaggio da una fascia all’altra può incidere sensibilmente sull’importo mensile spettante.
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