COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 18 GIUGNO 2026
Il Decreto legislativo correttivo “Omnibus” interviene sull’utilizzo dei file delle fatture elettroniche, potenziando gli strumenti di indagine a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ottiene l’accesso generalizzato ai dati del Sistema di Interscambio (SDI) per finalità di controllo fiscale e doganale, affiancandosi a tutti gli effetti, quanto a poteri ispettivi, all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
Premessa
Il Sistema di Interscambio convoglia quotidianamente una mole enorme di informazioni, divenendo il principale bacino di dati a disposizione degli enti verificatori. Secondo la legislazione vigente, i file delle fatture sono resi accessibili, con diverse finalità e gradi di profondità, all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Dogane (con limiti legati a settori specifici) e all’Agente della Riscossione.
Con lo Schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia tributaria (noto come Decreto “Omnibus”), attualmente in corso di iter parlamentare, il legislatore interviene per estendere ulteriormente i poteri di accesso concessi all’Amministrazione finanziaria.
L’intervento normativo, infatti, amplia il raggio d’azione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, svincolandola dalle sole verifiche sulle accise e concedendole un accesso diretto ai file informatici per condurre analisi del rischio e controlli fiscali generalizzati sulle operazioni aziendali, sia transfrontaliere che interne.
L’attuale perimetro del trattamento dei dati
Per cogliere l’esatta portata della novità in via di introduzione, occorre richiamare in via preliminare l’attuale quadro relativo alla gestione dei dati transitati tramite SDI da parte dei soggetti verificatori.
Sulla base dell’art. 14 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, i file delle fatture elettroniche vengono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi in corso.
Il quadro normativo pre-Omnibus (definito dall’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015) autorizza l’utilizzo di tale immensa banca dati da parte dei seguenti soggetti istituzionali:
- La Guardia di Finanza, per l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.
- L’Agenzia delle Entrate e la stessa Guardia di Finanza, per le attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode, e per i controlli a fini fiscali.
- L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma limitatamente alle attività di vigilanza e di controllo in materia di accise, disciplinate dall’art. 18 del Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/1995).
L’Agenzia delle Entrate, al fine di mettere a disposizione dell’Agente della Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nei sei mesi precedenti da debitori iscritti a ruolo, per l’analisi mirata all’avvio di procedure esecutive e pignoramenti presso terzi.
Le modalità e le regole di consultazione dei dati sono regolamentate da specifici Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 433608/2022, disciplina l’accesso ai dati da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. L’impianto tecnico distingue due livelli informativi: i “dati fattura” (ovvero i dati essenziali ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972, privi della descrizione di natura, qualità e quantità dei beni o servizi) e i “dati fattura integrati” (il dettaglio completo del corpo fattura).
Mentre i “dati fattura integrati” sono trattati esclusivamente dal personale delle strutture centrali per l’analisi del rischio, i semplici “dati fattura” sono resi accessibili anche alle strutture territoriali per le normali attività istruttorie, i controlli automatizzati e i rimborsi IVA.
A tutela della riservatezza, sussistono precisi limiti di memorizzazione in capo all’Amministrazione finanziaria. Per le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e per i documenti emessi da operatori del settore legale, il Fisco non memorizza il “corpo fattura”, omettendo quindi l’acquisizione della descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti o servizi prestati. Inoltre, in virtù della loro estrema delicatezza, le fatture emesse dal settore legale (identificate tramite codice ATECO) sono memorizzate in un archivio separato e totalmente cifrate. Il loro accesso può avvenire unicamente previa richiesta o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
Il quadro è stato successivamente integrato dal Provvedimento n. 153611 del 22 maggio 2026, che disciplina l’accesso ai dati da parte dell’Agente della Riscossione, finalizzato all’avvio di procedure esecutive mirate (pignoramenti presso terzi). Sotto questo profilo la trasmissione dei dati non riguarda l’intero documento informatico, ma un set informativo strettamente perimetrato: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione unicamente la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture emesse dal debitore iscritto a ruolo verso uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti, unitamente ai dati anagrafici e fiscali del cessionario/committente assunto quale terzo pignorabile.
Le novità del Decreto “Omnibus”: poteri estesi alle Dogane
L’art. 25 del Decreto “Omnibus”, “Utilizzo dei file delle fatture elettroniche”, interviene operando un’ulteriore modifica all’art. 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
La disposizione sopprime il vincolo che limitava l’accesso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai dati delle e-fatture solo per finalità di vigilanza sulle accise.
Con il Decreto “Omnibus” l’Agenzia delle Dogane è autorizzata all’utilizzo dei file integrali delle fatture elettroniche anche “per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza”.
In sostanza, ciò consentirà ai funzionari doganali di incrociare i flussi di fatturazione con le movimentazioni transfrontaliere. Come precisato nelle Relazioni che accompagnano il Decreto in corso di iter, le Dogane impiegheranno i dati rivenienti dalla banca dati dello SDI per operare controlli in tre macroaree:
- Attività doganali: analisi, vigilanza e revisione dell’accertamento espressamente disciplinate dagli artt. 46, 47 e 48 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013) e dal recente D.Lgs. n. 141/2024 sulle disposizioni doganali complementari.
- Modelli Intrastat: controlli di coerenza e veridicità sugli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari.
- Monitoraggio plafond IVA: verifiche sull’esatto adempimento degli obblighi in materia di costituzione e di successivo utilizzo del plafond IVA (tramite lettere di intento) per gli esportatori abituali.
La finalità della misura dichiarata è quella di potenziare le attività di contrasto alle frodi IVA e il fenomeno dei cosiddetti “missing trader” (operatori fittizi interposti che operano frodi carosello). L’accesso al file XML originario permetterà all’Agenzia delle Dogane di avere immediato riscontro documentale sull’intera catena di fornitura, agevolando l’identificazione di ricarichi anomali e schemi fraudolenti.
Conclusioni
Per concludere, si evidenzia che l’estensione dei poteri ispettivi disposta dal Decreto “Omnibus” non prevede l’adozione di specifici protocolli di intesa. Di conseguenza, le nuove disposizioni entreranno immediatamente in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto, nella sua versione definitiva, in Gazzetta Ufficiale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1;
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, art. 14;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 22 maggio 2026, n. 153611;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 24 novembre 2022, n. 433608;
- Governo, Comunicato Stampa 10 giugno 2026.
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