RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 19 GIUGNO 2026
ACCERTAMENTO
Prove
Interposizione soggettiva e consapevolezza della frode – Cass., Sez. trib., Ord. 10 giugno 2026, n. 18977
L’Agenzia ritiene che la dimostrazione dell’inesistenza strutturale del soggetto interposto è, di per sé, idonea a fondare la presunzione di consapevolezza o almeno di conoscibilità della frode da parte dell’acquirente, che ha l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure esigibili per evitare il coinvolgimento nella frode.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’A.F. assolve il proprio onere probatorio offrendo elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario. Tali elementi devono essere valutati singolarmente e nel loro insieme, secondo il canone della convergenza del molteplice. Assolta dall’Ufficio la prova presuntiva, il contribuente è onerato di dimostrare la diligenza massima esigibile. L’immatricolazione del veicolo o la mera regolarità formale delle pratiche non valgono, di per sé, a escludere la conoscibilità della frode, quando risultino dedotti la mancata comunicazione ex D.M. 30 ottobre 2007 e l’assenza dei versamenti “F24 IVA immatricolazione auto UE”, identificati per telaio, nonché indicatori di inconsistenza strutturale del fornitore.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti (anche nell’ambito di frodi carosello), incombe all’A.F. dimostrare, anche in via presuntiva e mediante elementi oggettivi e specifici, l’alterità soggettiva del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza ragguagliata alla sua qualifica professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA; assolta tale prova, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile (Cass. sent. 20 aprile 2018, n. 9851; ord. 28 febbraio 2019, n. 5873ord. 28 febbraio 2019, n. 5873; ord. 20 luglio 2020, n. 15369; ord. 31 gennaio 2022, n. 2922).
La Corte ha omesso la necessaria valutazione complessiva e sinergica degli indizi addotti (convergenza del molteplice), apprezzandoli atomisticamente e reputando dirimente il solo esito formale delle pratiche presso gli Uffici, incorrendo in falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727–2729 c.c., circa il paradigma presuntivo (Cass. n. 9851 del 2018 cit.; n. 5873 del 2019 cit.; n. 15369 del 2020 cit.; n. 2922 del 2022 cit.).
CONDONI
Definizione agevolata delle liti pendenti
Avviso che nega un’agevolazione e rettifica le perdite – Cass., Sez. trib., Sent. 10 giugno 2026, n. 18851
Si sostiene che la sospensione dei termini prevista per le liti definibili non si applichi in caso di avviso di accertamento che nega un’agevolazione, accertando una minore entità di perdite di esercizio.
Nella nozione di atti impositivi, prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, rientra anche l’avviso di accertamento con il quale l’A.F. si limiti a disconoscere un’agevolazione fiscale (nella specie, prevista dalla legge Tremonti Ambiente), rettificando le perdite dichiarate dal contribuente. Ai fini dell’ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di atto impositivo deve, infatti, essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale.
L’individuazione dell’atto impositivo deve essere centrata sulla circostanza che si tratti o meno di atto con cui il contribuente è reso edotto della pretesa dell’A.F. nei suoi confronti (Cass., S.U., 25 giugno 2021, n. 18298). E’ impositivo l’atto che impone per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum (Cass., S.U., cit., p. 6.1), a condizione che le contestazioni sollevate non riguardino solo vizi propri della cartella, ma investano anche la fondatezza della pretesa (Cass. 6 settembre 2025, n. 24678).
Il diniego di un’esenzione o di un credito fiscale comporta automaticamente un carico tributario superiore rispetto a quello che si suppone di dovere subire. Quindi, l’esclusione di tale tipo di liti dal novero delle controversie definibili in via agevolata si risolve in una disparità di trattamento irragionevole tra contribuenti.
La circolare AdE n. 6/E del 2019, al par. 5.3., per quanto concerne la determinazione dell’importo dovuto per la definizione delle liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento con cui si sono rettificate le perdite (presupponendo, quindi, che sia definibile), distingue l’ipotesi in cui il contribuente, oltre a definire la lite, affranchi o meno le perdite. In caso di rettifica di perdite (per disconoscimento di un’agevolazione), è possibile usufruire della pace fiscale, potendo il contribuente, destinatario dell’avviso con cui la pretesa non sia individuata nell’an e nel quantum, liquidare l’imposta virtuale e domandare la definizione agevolata.
IMPOSTE DIRETTE
Plusvalenze
Immobile acquistato con patto di riservato dominio – Cass., Sez. trib., Ord. 7 giugno 2026, n. 18373
La questione attiene all’individuazione del dies a quo per il calcolo del quinquennio rilevante ai fini della tassabilità della plusvalenza, in una fattispecie di vendita con patto di riservato dominio.
In tema di plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, nel caso di acquisto di un immobile mediante contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 c.c., il trasferimento della proprietà si perfeziona con il pagamento dell’ultima rata del prezzo. Da tale data, e non da quella di stipula del contratto, decorre il quinquennio per la verifica della tassabilità della plusvalenza derivante dalla successiva cessione.
Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore, pur divenendo proprietario del bene venduto solo dopo il pagamento integrale del prezzo, acquista subito una serie di facoltà di solito connesse alla titolarità del diritto dominicale, così che, fin dalla stipula del contratto si determina una divaricazione tra intestazione formale del bene, che resta in capo al venditore e titolarità sostanziale del diritto, o quanto meno esercizio delle relative facoltà, spettante invece al compratore: quest’ultimo ha diritto alla consegna del bene fin dalla conclusione del contratto (Cass., S.U., 19 luglio 1985, n. 4266) e al suo rilascio da parte dell’eventuale affittuario e alla percezione dei relativi frutti (Cass., Sez. III, 27 giugno 1972, n. 2190) e può locare il bene a terzi, quale possessore (Cass., Sez. I, 12 novembre 1998, n. 11433). In tale ottica rileva la differenza tra vendita con riserva di proprietà e preliminare di compravendita (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28480).
Per determinare la plusvalenza tassabile, il momento rilevante per l’acquisto è quello in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà. Il dies a quo per la decorrenza del quinquennio va individuato nel pagamento dell’ultima rata, poiché solo allora il compratore acquista la proprietà del bene (ris. 30 gennaio 2009, n. 28/E).
Reddito d’impresa
Principio di competenza – Cass., Sez. trib., Sent. 5 giugno 2026, n. 18147
Si pongono le questioni di individuare l’anno di competenza di corrispettivi non incassati, per pagamento sottoposto a procedimento amministrativo o sub judice, e del relativo onere della prova dell’incasso.
In tema di principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, la contestazione del credito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità del ricavo, salvo che l’A.F., sulla quale grava l’onere della prova dei componenti positivi del reddito, non ne provi la pretestuosità o strumentalità.
Il dovere di conteggiare i componenti nell’anno di riferimento si arresta solo di fronte ai ricavi e ai costi non ancora noti alla determinazione del reddito, cioè alla presentazione della dichiarazione (Cass. ord. 30 giugno 2021, n. 18419). Sono esclusi dalla formazione del reddito i componenti solo stimati, mentre deve tenersi conto degli elementi reddituali con sufficiente grado di attendibilità (Cass. ord. 6 maggio 2025, n. 11917).
L’onere di provare il requisito della certezza e determinabilità dei componenti del reddito, in un determinato esercizio sociale, incombe sull’A.F. per quelli positivi, al contribuente per quelli negativi e l’individuazione dell’esercizio di competenza involge accertamenti in fatto che spettano al giudice del merito (Cass. ord. 6 luglio 2021, n. 19166; Cass. n. 18419 del 2021 cit.; Cass. sent. 6 giugno 2019, n. 15320).
La pendenza di un giudizio che verte proprio sulla contestazione del credito esclude che questo abbia i requisiti di certezza e determinabilità, rilevando la deroga al principio di competenza, fissata nell’art. 109 del TUIR. In caso di lite giudiziaria, deve darsi rilievo all’anno di intervenuta transazione (Cass n. 19166 del 2021 cit.) ed è escluso che sia raggiunta la certezza del componente attivo in ipotesi in cui il credito, se pure accertato con sentenza d’appello, sia ancora contestato (Cass. sent. 4 settembre 2025, n. 24485).
Circa gli elementi attivi e passivi che formano il reddito, portati da un provvedimento emesso in seguito a un giudizio, è escluso il requisito della certezza e determinabilità, se sono messi in discussione proponendo mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati (Cass. n. 24485 del 2025 cit.).
IRAP
Base imponibile
Differenziale negativo di contratti finanziari swap – Cass., Sez. trib., Sent. 10 giugno 2026, n. 18954
La questione riguarda la possibilità di considerare costo deducibile, ai fini IRAP, il differenziale negativo di contratti derivati, in caso di derivati con funzioni di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi di merci.
Il differenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, trattandosi, in ogni caso, di onere finanziario rientrante nella lett. C) dell’art. 2425 c.c., e, quindi, escluso dal calcolo del valore della produzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.
Nella specie, versandosi in un’ipotesi di swap su commodities, che implica un mero regolamento di natura finanziaria, e non anche la consegna di merci, si rientra pienamente in una fattispecie di strumenti finanziari.
Improprio è il richiamo dell’art. 112 del TUIR, che riguarda l’IRES e non è applicabile nella specie, posto che la stessa si preoccupa solo di stabilire un’uniformità nel criterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio, senza incidere sulla natura dei proventi e degli oneri derivanti dalle operazioni di copertura. Tale principio, valevole ai fini IRES, non rileva nella specie in esame, posto che i contratti swap hanno pur sempre natura finanziaria e, come tali, non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
In definitiva è, dunque, errato l’inserimento del differenziale negativo di un contratto derivato con finalità di copertura nella lett. B) del conto economico ex art. 2425 c.c. (ovvero, in caso di differenziale positivo, nella lett. A dello stesso art. 2425 c.c.), dovendosi inserire tale elemento nella lett. C) del suddetto articolo, con esclusione, quindi, della sua rilevanza ai fini IRAP.
IVA
Fatturazione
Comunque dovuta l’IVA esposta in fattura – Cass., Sez. trib., Ord. 11 giugno 2026, n. 19048
L’Agenzia eccepisce che in caso di emissione di fatture recanti esposizione dell’IVA, poi registrate come operazioni fuori campo, in mancanza di tempestiva variazione o rettifica, l’imposta resta dovuta.
L’eventuale non imponibilità IVA sostanziale dell’operazione sottostante non esclude, di per sé, la debenza dell’imposta indicata in fattura, ove il documento sia stato emesso con esposizione dell’IVA e non sia stato tempestivamente rettificato secondo i rimedi previsti dall’ordinamento, dovendo il giudice di merito verificare gli effetti dell’immissione della fattura nel circuito della rivalsa e della detrazione.
La Corte ha definito la lite sul presupposto che il trasferimento di buoni benzina non integra operazione imponibile, affermando che la decisione del contribuente di documentare le operazioni di pagamento dei buoni con l’emissione e la ricezione di fatture, pure in assenza di un obbligo fiscale, non può tradursi in conseguenze pregiudizievoli per lo stesso, in assenza di materia imponibile da assoggettare a tassazione. Ciò, tuttavia, sovrappone erroneamente il piano della qualificazione sostanziale dell’operazione a quello, distinto, della debenza dell’imposta indicata in fattura. E’ decisivo il dato dell’emissione di fatture recanti esposizione dell’IVA, poi non fatta confluire nelle liquidazioni periodiche dalla società emittente.
L’IVA indicata in fattura è dovuta da chiunque la esponga nel documento, in funzione di salvaguardia dell’Erario rispetto al rischio di detrazione da parte del destinatario, salvo che l’errore sia tempestivamente eliminato con i rimedi correttivi previsti dall’ordinamento. Né vale, in contrario, l’assunto secondo cui il richiamo al principio di cartolarità di cui all’art. 21 mira a sanzionare condotte di evasione, dato che la regola della debenza dell’IVA esposta in fattura non ha natura propriamente sanzionatoria, ma attiene al meccanismo applicativo del tributo e opera anche indipendentemente dall’accertamento di un intento fraudolento, proprio perché presidia il corretto funzionamento del sistema della rivalsa e della detrazione.
Liquidazione di gruppo
Esonero dalla garanzia per la compensazione – Cass., Sez. trib., Sent. 8 giugno 2026, n. 18588
Si nega che la controllata possa rientrare tra i contribuenti virtuosi, per essere subentrata in un ramo d’azienda precedentemente gestito dalla capogruppo. Lo svolgimento dell’attività da più di 5 anni sarebbe inconferente, in quanto la società si era costituita giuridicamente ex novo essendo, così, soggetto diverso dalla conferente.
In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, l’esonero della garanzia richiesta per la compensazione delle eccedenze del credito delle società controllate o controllante con le posizioni debitorie risultanti dai saldi delle altre società del gruppo nell’ipotesi in cui l’attività sia esercitata dall’impresa da almeno 5 anni, previsto dall’art. 38-bis, comma 7, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, si riferisce al soggetto che opera la compensazione, in quanto tale e non all’attività svolta, sicché non si tiene conto, ai fini del computo del termine, del subentro nell’attività a seguito di cessione d’azienda.
Il regime dell’IVA di gruppo è una mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la società capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti IVA delle società del gruppo (compensazione verticale) e versa l’imposta a debito o computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso (Cass. 26 ottobre 2020, n. 23424).
La soggettività resta distinta anche nell’ambito del gruppo di imprese, dove il conferimento dei saldi delle società controllate nella controllante non fa venire meno l’individualità delle singole società (Cass. sent. 1° ottobre 2014, n. 20708). Gli adempimenti non sono solo formali, ma corredano un nuovo sistema di garanzie improprie, attinenti all’esistenza del credito e alla condizione soggettiva del creditore, che in tale modo offre al potenziale creditore erariale una sufficiente garanzia di affidabilità (Cass. sent. 20 luglio 2020, n. 15363).
L’obiettivo è assicurare la massima affidabilità dell’impresa/imprenditore e non la mera continuità aziendale, per un risultato che può essere conseguito con una garanzia propria o impropria, genus quest’ultimo che comprende anche la qualità di contribuente virtuoso.
Momento impositivo
Permuta di bene presente con bene futuro – Cass., Sez. trib., Ord. 8 giugno 2026, n. 18544
L’A.F. contesta l’affermazione secondo cui l’attività negoziale rilevava fiscalmente con l’emissione della fattura e l’operazione non prevedeva oneri finanziari ulteriori rispetto alla permuta tra terreni e immobili.
Ai fini IVA e delle imposte dirette, in tema di permuta di un bene presente con un bene futuro, ove al contratto preliminare di trasferimento di unità immobiliari che una società commerciale si è obbligata a edificare non è seguita la stipula del definitivo per inadempimento della promittente, a fronte dell’accertato adempimento della prestazione del promissario, il momento impositivo dell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva.
Nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna, altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva e il pagamento del prezzo della vendita. L’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice – ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare – di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell’effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà. Sono quindi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale (Cass., Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059Cass., Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059; Cass. n. 8693 del 2016; Cass. sent. 8 ottobre 2021, n. 27416).
PROCESSO TRIBUTARIO
Poteri del giudice
Ordine di esibizione di originali di atti e documenti – Cass., Sez. trib., Ord. 6 giugno 2026, n. 18314
Si eccepisce che, poiché la notifica tramite posta non prevede una relata di notifica e l’avviso di ricevimento ritorna al mittente, mentre al contribuente non resta evidenza della data di notifica dell’atto, compete all’agente della riscossione dimostrare la notifica, essendo in possesso della relativa documentazione.
La previsione dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”, rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente, onde evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità, prima di ordinare di produrre la documentazione relativa alla notifica dell’atto impugnato (Cass. ord. 12 ottobre 2025, n. 27257; ord. 10 novembre 2020, n. 25107; ord. 14 ottobre 2022, n. 30218; sent. 11 maggio 2018, n. 11435; sent. 23 ottobre 2006, n. 22770). L’ordine di produzione del documento può anche essere inoltrato al soggetto notificatore, se questi è l’unico soggetto a possedere traccia dell’esito della notifica, come accade in quella eseguita tramite raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, essendo il soggetto al quale viene restituita detta ricevuta.
Il comma 5 cit. stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità, quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali, poiché tale sanzione deve intendersi un’extrema ratio. La verifica va eseguita tenendo conto delle modalità della notifica a mezzo posta da parte del concessionario, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, che non prevedono una relazione di notifica (Cass. ord. 19 gennaio 2023, n. 1686) né la consegna al destinatario di una decifrabile traccia documentale della data di consegna della busta contenente il plico, poiché l’avviso di ricevimento è restituito al mittente (Cass. n. 1686 del 2023 cit.). In ciò, quindi, si deve contemperare il principio secondo cui è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. n. 25107 del 2020 cit.; Cass. ord. 27 aprile 2018, n. 10209).
Prove
Travisamento della prova documentale – Cass., Sez. trib., Sent. 5 giugno 2026, n. 18155
Un contribuente denuncia travisamento della prova da parte del giudice, che non avrebbe tenuto conto dei numerosi elementi di prova assicurati, inclusa la certificazione di regolarità contabile.
Ricorre il travisamento della prova documentale qualora il giudice abbia equivocato sul significato di uno scritto, attribuendo al documento un contenuto che lo stesso, inequivocabilmente, non ha; diversamente, quando la parte contesta la selezione e valutazione delle prove documentali come espressa dal giudice del merito, proponendo una propria lettura alternativa del materiale probatorio, non ricorre il travisamento della prova, e non è consentita la critica della pronuncia impugnata in termini di nullità della decisione.
Nella specie, il giudice ritiene che manchi la prova del diritto al credito d’imposta, perché le fatture prodotte sono relative a costi sostenuti per attività non inquadrabili tra quelle di ricerca e sviluppo. Né sono indicati i documenti di cui il giudice avrebbe frainteso il significato.
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio), né in quello del n. 4), che dà rilievo solo all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892).
Nel ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., se il giudice ha fondato la decisione su prove inesistenti, cioè mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o quando da una fonte di prova è tratta un’informazione non riconducibile a tale mezzo (Cass., sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971).
RISCOSSIONE
Notificazioni
Notifica a irreperibili: attestazione ricerche necessaria – Cass., Sez. III, Ord. 11 giugno 2026, n. 19180
Un contribuente ritiene che la semplice annotazione nell’avviso di ricevimento della dizione “recapito infruttuoso si richiede visura” non giustifichi il ricorso alla procedura di notifica in caso di irreperibilità assoluta. La relativa ricerca non risultava, peraltro, essere mai stata effettuata.
In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile, nelle forme di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, l’attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che rilevi, a tale fine, l’effettuazione delle stesse in assenza di tale attestazione.
Ove un atto, potenzialmente interruttivo della prescrizione, sia notificato invalidamente, attraverso una modalità che non consente di verificare che lo stesso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, lo stesso non riveste alcuna efficacia ai fini dell’interruzione della prescrizione (Cass. n. 18485 del 2018).
In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, primo comma, lett. e), cit., il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato (Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 781; ord. 24 maggio 2024, n. 14658) o queste devono comunque risultare dal contesto della relata di notifica. L’assenza di tale elemento, che non ammette equipollenti, occorrendo invariabilmente l’attestazione delle ricerche effettuate, preclude il perfezionamento della notifica nelle forme utilizzate.
È vero che nessuna disposizione stabilisce in cosa debbano consistere tali ricerche, ma obiettivamente dalla relata (e dagli atti che la compongono, incluso l’avviso di ricevimento) deve evincersi in maniera chiara l’effettivo espletamento delle stesse (Cass. ord. 7 luglio 2022, n. 21522).
L’attestazione delle ricerche costituisce un requisito formale di validità della notifica, assente il quale (e anche se poi in fatto l’agente abbia svolto delle ricerche, però appunto non attestate) la notifica è irrimediabilmente nulla (Cass. ord. 31 luglio 2025, n. 22117; n. 781 del 2025 cit.; n. 14658 del 2024 cit.).
SANZIONI
Concorso di violazioni e continuazione
Cumulo giuridico per violazioni TARSU e TARI – Cass., Sez. trib., Sent. 8 giugno 2026, n. 18406
Si pongono le questioni della prospettabilità del cumulo giuridico in punto di violazioni relative a tributi diversi (TARSU e TARI) e se tali violazioni siano della stessa indole per profili di sostanziale identità.
In tema di sanzioni tributarie – e prima della riformulazione della relativa disciplina posta, a decorrere dal 1° settembre 2024, dall’art. 3, lett. f), del D.Lgs. n. 87/2024 – è configurabile, ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, il cumulo giuridico tra violazioni che, afferenti a TARSU e TARI, devono considerarsi della stessa indole in ragione di una sostanziale continuità regolativa delle relative discipline.
Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, delineato dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, si applica anche alle sanzioni previste per i tributi locali (Cass. 30 giugno 2021, n. 18447).
La continuazione – collegata all’oggettivo perpetrarsi dell’illecito in periodi d’imposta diversi – si arresta in caso di interruzione, per effetto di contestazione della violazione, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione (Cass. 9 giugno 2021, n. 16017; 16 giugno 2020, n. 11612).
Allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive (Cass. 7 luglio 2010, n. 16051).
Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentato profili di sostanziale identità (Cass. 17 novembre 2021, n. 34868).
Sussiste una sostanziale continuità regolativa nella disciplina della TARSU e della TARI con riferimento tanto al presupposto impositivo e alle fattispecie di esenzione, quanto, in particolare, all’assolvimento degli obblighi dichiarativi (Cass. 1° aprile 2025, n. 8595; Cass. 16 luglio 2024, n. 19631; Cass. 22 gennaio 2024, n. 2146; Cass. 30 marzo 2023, n. 9051; Cass. 7 luglio 2022, n. 21490).
TASSE E IMPOSTE VARIE
Imposta sugli intrattenimenti
Regime forfetario apparecchi da divertimento e IVA – Cass., Sez. trib., Ord. 6 giugno 2026, n. 18291
Si deduce che l’opzione per l’IVA ordinaria sarebbe ammissibile solo in caso di opzione anche per il regime ordinario dell’imposta sugli intrattenimenti. L’adozione dell’IVA ordinaria per la generalità delle attività non attrarrebbe le specifiche attività soggette (anche) a ISI, per le quali il regime IVA naturale resta il forfetario.
Il regime forfetario previsto dall’art. 14-bis del D.P.R. n. 640/1972 in relazione agli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti, sia l’IVA, equiparate dalla legge quanto alle modalità di riscossione; tuttavia, le due imposte sono autonome ed è sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, opzione che può desumersi anche attraverso comportamenti concludenti.
Il fatto che si tratti di due imposte diverse, sia pure accomunate dal regime della riscossione ex artt. 14-ter e 14-quater (Cass. 20 ottobre 2021, n. 29180), è stata già sottolineata (Cass. 21 maggio 2024, n. 14090), anche con esclusione dell’esistenza di una doppia imposizione. L’autonomia delle due imposte è evidenziata proprio dal meccanismo di opzione per il regime ordinario di cui all’art. 74, sesto comma, del decreto IVA. La possibilità di opzione è resa necessaria dalle norme UE, essendo il regime forfetario per l’IVA derogatorio rispetto alla disciplina prevista dalla direttiva IVA. La necessità di comunicazione all’agente della riscossione (nella specie la SIAE) dell’esercizio dell’opzione per il regime ordinario si giustifica proprio per consentire il disancoramento dell’imposta dal regime forfetario previsto per l’ISI, cui l’IVA ha normalmente accesso in difetto di esercizio dell’opzione (Cass. n. 29180 del 2021, cit.).
L’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’IVA nel modo ordinario può essere surrogata da “facta concludentia”, poiché, ex art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997, i comportamenti concludenti o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 16 luglio 2020, n. 15178; Cass. 26 settembre 2014, n. 20421).
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