CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 24 GIUGNO 2026
Tra gli adempimenti più significativi per il mese di luglio si segnalano il versamento, al 20 luglio, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP da parte dei soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli ISA e il versamento, al 31 luglio, della prima o unica rata dell’ammontare dovuto da parte di chi ha aderito alla c.d. “rottamazione quinquies”.
Priorità operative
Tra gli adempimenti a cui porre particolare attenzione si segnalano:
- il versamento, al 20 luglio, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP da parte dei soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli ISA, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi;
- la trasmissione, al 23 luglio, in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2026 da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il versamento, al 31 luglio, della prima o unica rata dell’ammontare dovuto da parte di chi ha aderito alla c.d. “rottamazione quinquies”.
Ravvedimento acconto IMU – Aspetti operativi
In breve
| Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento dell’acconto IMU 2026, in scadenza il 16 giugno 2026, o è stato effettuato un versamento insufficiente, è possibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal modo si fruisce di uno sconto sulle sanzioni che varia a secondo del momento in cui viene effettuato il ravvedimento e precisamente: – entro il 1° luglio versando una sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo; – entro il 16 luglio versando una sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%). In entrambi i casi, oltre al versamento dell’imposta omessa, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. |
In cosa consiste il ravvedimento
Per il ravvedimento dell’IMU valgono le consuete regole generali (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, art. 14, D.Lgs. n. 173/2024) che prevede la seguente riduzione delle sanzioni:
| Riduzione sanzione (sul minimo) | Regolarizzazione |
| 1/10 | Entro 30 giorni |
| 1/9 | Entro 90 giorni |
| 1/8 | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
| 1/7 | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore |
Ai fini IMU, a differenza di quanto previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, è possibile usufruire del ravvedimento operoso solo a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In sintesi, in tema di IMU, la facoltà di ravvedimento è preclusa nel caso in cui:
- la violazione è stata già constatata dall’Ufficio preposto;
- sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.), formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.
Nei primi due casi, l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi e ai tributi che sono oggetto di controllo.
Sanzioni per le violazioni IMU
Prima di descrivere come effettuare il ravvedimento, è necessario sintetizzare il sistema sanzionatorio applicabile all’IMU.
Le sanzioni per l’IMU sono le stesse di quelle applicabili per le imposte dirette.
Infatti, la norma è l’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 2027, art. 38, D.Lgs. n. 173/2024) di seguito sintetizzata:
| Violazione | Sanzione amministrativa |
| Mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, del versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati | 25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (quindi 12,5%). |
| Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni | La sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,8333% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno). |
– la sanzione del 25% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
– fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 25% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Ravvedimento
In base a quanto detto sopra, se si ricorre al ravvedimento, la sanzione è pari:
| Riduzione sanzione (sul minimo) | Regolarizzazione |
| 1,25% | Entro 30 giorni |
| 1,39% | Dopo 30 giorni, ma entro 90 giorni |
| 3,13% | Con ritardo superiore ai 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa |
| 3,57% | Oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa |
Se il contribuente non ha versato l’acconto IMU 2026, scaduto il 16 giugno 2026, può utilizzare il ravvedimento entro 30 giorni, quindi versando, entro il 16 luglio 2026, l’imposta omessa e la sanzione ridotta all’1,25%, oltre agli interessi legali (pari al 1,6% nel 2026) calcolati giorno per giorno.
Ravvedimento operoso sprint
La sanzione pari al 25% ridotta al 12,5% nei primi 90 giorni, delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dello 0,8333% giornaliero.
In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:
- le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dallo 0,8333% per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5%) all’11,6666% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5%);
- se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,0833 per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5% : 10) e dell’1,1666% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5% : 10).
Pertanto, se il contribuente decide di utilizzare il ravvedimento sprint, per l’omesso versamento dell’acconto IMU 2026, lo deve effettuare entro il 1° luglio 2026.
Come versare
Per il versamento può essere utilizzato il bollettino di c/c postale o il Modello F24 compilando la sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
In quest’ultimo caso, occorre seguire le seguenti istruzioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;
- nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Versamento delle imposte per i soggetti ISA – Proroga al 20 luglio 2026
In breve
| A causa del ritardo con i quale sono stati rilasciati i software di determinazione degli ISA 2026, si è reso necessario posticipare al 20 luglio 2026, la scadenza dei versamenti, senza applicare la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP per i contribuenti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e altri soggetti quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi. Il versamento può essere effettuato entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,8%. |
Soggetti interessati
Possono rimandare il versamento delle imposte rispetto all’ordinaria data del 30 giugno i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati agli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice.
La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche:
- ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- ai contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.
In merito ai contribuenti riportati nell’ultimo punto dell’elenco, si ricorda che, quest’anno, sono previste le seguenti esclusioni nell’applicazione degli ISA:
a) contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
b) contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
c) contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93, TUIR;
d) contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
e) contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190), del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
f) contribuenti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
g) contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel Quadro dei dati contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
Per il periodo d’imposta 2025, è previsto che coloro che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli ISA: EK02U – Attività degli studi di ingegneria, EK04U – Attività degli studi legali, EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, EK18U – Attività degli studi di architettura, EK22U – Servizi veterinari, indicano nei modelli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui alla lettera g) ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA.
h) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
i) soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto su taxi” – codice attività 49.33.10 e di “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente” – codice attività 49.33.20, di cui all’ISA DG72U;
l) corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;
m) soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Scadenze di versamento e imposte interessate
Per i soggetti sopra elencati, sono interessate le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2025 e primo acconto 2026) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025 come segue:
- scadenza “naturale”: 20 luglio 2026;
- scadenza con maggiorazione dello 0,8%: 20 agosto 2026.
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (quindi principalmente IRPEF e IRES), l’IRAP e l’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità.
Rientrano, inoltre, nella proroga anche i versamenti delle imposte sostitutive (quali, ad esempio, IVIE e IVAFE o cedolare secca sulle locazioni) sempre se si tratta di soggetti che hanno i requisiti per fruire della proroga stessa.
Rateazione
La proroga al 20 luglio ha come conseguenza la rideterminazione dei piani rateali per chi non versa in unica rata le somme dovute.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza con la possibilità, a partire da quest’anno, di allungare la rateazione fino a dicembre.
L’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo (0,33% mensile).
Di seguito si riportano i piani rateali:
| Senza maggiorazione | Con maggiorazione dello 0,8% | ||||
| n. rata | scadenza | interessi % | n. rata | scadenza | interessi % |
| 1 | 20 luglio | 1 | 20 agosto | ||
| 2 | 20 agosto | 0,33 | 2 | 16 settembre | 0,33 |
| 3 | 16 settembre | 0,66 | 3 | 16 ottobre | 0,66 |
| 4 | 16 ottobre | 0,99 | 4 | 16 novembre | 0,99 |
| 5 | 16 novembre | 1,32 | 5 | 16 dicembre | 1,32 |
| 6 | 16 dicembre | 1,65 | |||
Infografica – Proroga versamenti soggetti ISA
Scadenze luglio 2026
Scadenze da ricordare
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI | MODALITÀ |
| Mercoledì 1 | Ravvedimento Imu – Entro 15 giorni | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello F24 o bollettino di c/c |
| Giovedì 16 | Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento | Enti non commerciali | Modello F24 |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento | Società di persone | Modello F24 | |
| Ravvedimento Imu – Entro 30 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello F24 o bollettino di c/c | |
| Lunedì 20 | Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento | Lavoratori autonomi Ditte individuali | Modello F24 |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento | Società di persone | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento | Enti non commerciali | Modello F24 | |
| Indici sintetici di affidabilità fiscale | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Giovedì 23 | Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Giovedì 30 | Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento con maggiorazione 0,4% | Enti non commerciali | Modello F24 |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento con maggiorazione 0,4% | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento con maggiorazione 0,4% | Società di capitali | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione 0,4% | Società di persone | Modello F24 | |
| Diritti annuali camerali – Versamento con maggiorazione 0,4% | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Venerdì 31 | Rottamazione quater – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | 1) sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 2) app EquiClick; 3) domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute; 4) moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: – sportelli bancari; – uffici postali; – home banking; – ricevitorie e tabaccai; – sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; – Postamat; 5) Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento |
| Modello Redditi SC – Presentazione | Società di capitali | Telematicamente | |
| Rottamazione quinquies – Versamento prima o unica rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | 1) sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 2) app EquiClick; 3) domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute; 4) moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: – sportelli bancari; – uffici postali; – home banking; – ricevitorie e tabaccai; – sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; – Postamat; 5) sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento |
Scarica le Scadenze da ricordare in word
Scarica le Scadenze da ricordare in excel
Scadenze ricorrenti
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI | MODALITÀ |
| Mercoledì 1 | Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello “F24 Elide” |
| Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione o attivazione dell’obbligo di tenuta | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Libera | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Mercoledì 15 | Comunicazione contanti superiori 10.000 euro | Società di capitali | Telematicamente |
| Fatturazione differita | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Annotazione nel registro IIVA delle vendite o dei corrispettivi | |
| Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Fatturazione elettronica | |
| Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili | Enti non commerciali | Prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 integrato | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Giovedì 16 | Accise | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24-Accise |
| Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario | Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale regionale Irpef – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute sui bonifici per ristrutturazione | Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato | Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato su incrementi di produttività ed efficienza | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute su dividendi e utili | Società di capitali | Telematicamente | |
| Addizionale stock options | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni | Condomini | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio | Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale comunale Irpef – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sugli intrattenimenti | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Tobin tax – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Mercoledì 22 | Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24-accise | |
| Lunedì 27 | Elenchi Intrastat – Periodicità mensile | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Martedì 28 | Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Giovedì 30 | Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero | Enti non commerciali Persone fisiche Società di persone | Modello F24 |
| Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero | Enti non commerciali Persone fisiche Società di persone | Modello F24 | |
| Venerdì 31 | Comunicazione periodica intermediari finanziari | Ditte individuali Società di capitali | Telematicamente |
| Soggetti che effettuano operazioni in oro | Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello “F24 Elide” | |
| Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12 | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Portale OSS | |
| Rimborsi IVA infrannuali | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Tasse automobilistiche | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Delegazioni ACIAgenzie pratiche autoTabaccaiUffici postali | |
| Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori | Società di capitali | Telematicamente | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 |
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