1° Documento Riservato: Circolare per lo Studio – Scadenze luglio 2026

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 24 GIUGNO 2026

Tra gli adempimenti più significativi per il mese di luglio si segnalano il versamento, al 20 luglio, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP da parte dei soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli ISA e il versamento, al 31 luglio, della prima o unica rata dell’ammontare dovuto da parte di chi ha aderito alla c.d. “rottamazione quinquies”.

Priorità operative

Tra gli adempimenti a cui porre particolare attenzione si segnalano:

  • il versamento, al 20 luglio, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP da parte dei soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli ISA, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi;
  • la trasmissione, al 23 luglio, in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2026 da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il versamento, al 31 luglio, della prima o unica rata dell’ammontare dovuto da parte di chi ha aderito alla c.d. “rottamazione quinquies”.

Ravvedimento acconto IMU – Aspetti operativi

In breve

Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento dell’acconto IMU 2026, in scadenza il 16 giugno 2026, o è stato effettuato un versamento insufficiente, è possibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.
In tal modo si fruisce di uno sconto sulle sanzioni che varia a secondo del momento in cui viene effettuato il ravvedimento e precisamente:
– entro il 1° luglio versando una sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo;
– entro il 16 luglio versando una sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,50%).
In entrambi i casi, oltre al versamento dell’imposta omessa, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

In cosa consiste il ravvedimento

Per il ravvedimento dell’IMU valgono le consuete regole generali (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, art. 14, D.Lgs. n. 173/2024) che prevede la seguente riduzione delle sanzioni:

Riduzione sanzione
(sul minimo)
Regolarizzazione
1/10Entro 30 giorni
1/9Entro 90 giorni
1/8Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
1/7Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore

Ai fini IMU, a differenza di quanto previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, è possibile usufruire del ravvedimento operoso solo a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In sintesi, in tema di IMU, la facoltà di ravvedimento è preclusa nel caso in cui:

  • la violazione è stata già constatata dall’Ufficio preposto;
  • sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.), formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.

Nei primi due casi, l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi e ai tributi che sono oggetto di controllo.

Sanzioni per le violazioni IMU

Prima di descrivere come effettuare il ravvedimento, è necessario sintetizzare il sistema sanzionatorio applicabile all’IMU.

Le sanzioni per l’IMU sono le stesse di quelle applicabili per le imposte dirette.

Infatti, la norma è l’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 2027, art. 38, D.Lgs. n. 173/2024) di seguito sintetizzata: 

ViolazioneSanzione amministrativa
Mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, del versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (quindi 12,5%).
Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorniLa sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,8333% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).

– la sanzione del 25% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
– fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 25% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

Ravvedimento

In base a quanto detto sopra, se si ricorre al ravvedimento, la sanzione è pari: 

Riduzione sanzione
(sul minimo)
Regolarizzazione
1,25%Entro 30 giorni
1,39%Dopo 30 giorni, ma entro 90 giorni
3,13%Con ritardo superiore ai 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa
3,57%Oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa

Se il contribuente non ha versato l’acconto IMU 2026, scaduto il 16 giugno 2026, può utilizzare il ravvedimento entro 30 giorni, quindi versando, entro il 16 luglio 2026, l’imposta omessa e la sanzione ridotta all’1,25%, oltre agli interessi legali (pari al 1,6% nel 2026) calcolati giorno per giorno.

Ravvedimento operoso sprint

La sanzione pari al 25% ridotta al 12,5% nei primi 90 giorni, delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dello 0,8333% giornaliero.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

  • le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dallo 0,8333% per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5%) all’11,6666% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5%);
  • se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,0833 per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5% : 10) e dell’1,1666% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5% : 10).

Pertanto, se il contribuente decide di utilizzare il ravvedimento sprint, per l’omesso versamento dell’acconto IMU 2026, lo deve effettuare entro il 1° luglio 2026.

Come versare

Per il versamento può essere utilizzato il bollettino di c/c postale o il Modello F24 compilando la sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

In quest’ultimo caso, occorre seguire le seguenti istruzioni:

  • nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;
  • nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Versamento delle imposte per i soggetti ISA – Proroga al 20 luglio 2026

In breve

A causa del ritardo con i quale sono stati rilasciati i software di determinazione degli ISA 2026, si è reso necessario posticipare al 20 luglio 2026, la scadenza dei versamenti, senza applicare la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP per i contribuenti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e altri soggetti quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi.
Il versamento può essere effettuato entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,8%.

Soggetti interessati

Possono rimandare il versamento delle imposte rispetto all’ordinaria data del 30 giugno i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati agli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice.

La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche:

  • ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • ai contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5115 e 116, D.P.R. n. 917/1986, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.

In merito ai contribuenti riportati nell’ultimo punto dell’elenco, si ricorda che, quest’anno, sono previste le seguenti esclusioni nell’applicazione degli ISA:
a) contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
b) contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
c) contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93, TUIR;
d) contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
e) contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190), del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
f) contribuenti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
g) contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel Quadro dei dati contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;

Per il periodo d’imposta 2025, è previsto che coloro che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli ISA: EK02U – Attività degli studi di ingegneria, EK04U – Attività degli studi legali, EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, EK18U – Attività degli studi di architettura, EK22U – Servizi veterinari, indicano nei modelli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui alla lettera g) ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA.

h) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
i) soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto su taxi” – codice attività 49.33.10 e di “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente” – codice attività 49.33.20, di cui all’ISA DG72U;
l) corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;
m) soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Scadenze di versamento e imposte interessate

Per i soggetti sopra elencati, sono interessate le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2025 e primo acconto 2026) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025 come segue:

  • scadenza “naturale”: 20 luglio 2026;
  • scadenza con maggiorazione dello 0,8%: 20 agosto 2026.

La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (quindi principalmente IRPEF e IRES), l’IRAP e l’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità.

Rientrano, inoltre, nella proroga anche i versamenti delle imposte sostitutive (quali, ad esempio, IVIE e IVAFE o cedolare secca sulle locazioni) sempre se si tratta di soggetti che hanno i requisiti per fruire della proroga stessa.

Rateazione

La proroga al 20 luglio ha come conseguenza la rideterminazione dei piani rateali per chi non versa in unica rata le somme dovute.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza con la possibilità, a partire da quest’anno, di allungare la rateazione fino a dicembre.

L’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo (0,33% mensile).

Di seguito si riportano i piani rateali: 

Senza maggiorazioneCon maggiorazione dello 0,8%
n. ratascadenzainteressi %n. ratascadenzainteressi %
120 luglio 120 agosto 
220 agosto0,33216 settembre0,33
316 settembre0,66316 ottobre0,66
416 ottobre0,99416 novembre0,99
516 novembre1,32516 dicembre1,32
616 dicembre1,65

Infografica – Proroga versamenti soggetti ISA

Scadenze luglio 2026

Scadenze da ricordare

SCADENZAADEMPIMENTOSOGGETTIMODALITÀ
Mercoledì 1Ravvedimento Imu – Entro 15 giorniEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Modello F24 o bollettino di c/c
Giovedì 16Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – VersamentoEnti non commercialiModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – VersamentoLavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Modello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – VersamentoSocietà di capitaliModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – VersamentoSocietà di personeModello F24
Ravvedimento Imu – Entro 30 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Modello F24 o bollettino di c/c
Lunedì 20Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – VersamentoLavoratori autonomi
Ditte individuali
Modello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – VersamentoSocietà di personeModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – VersamentoSocietà di capitaliModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – VersamentoEnti non commercialiModello F24
Indici sintetici di affidabilità fiscaleEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Giovedì 23Assistenza fiscale – Mod. 730 – TrasmissioneEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Giovedì 30Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento con maggiorazione 0,4%Enti non commercialiModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento con maggiorazione 0,4%Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Modello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento con maggiorazione 0,4%Società di capitaliModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione 0,4%Società di personeModello F24
Diritti annuali camerali – Versamento con maggiorazione 0,4%Enti non commerciali
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Venerdì 31Rottamazione quater – Versamento rataCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
1) sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2) app EquiClick;
3) domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
4) moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
– sportelli bancari;
– uffici postali;
– home banking;
– ricevitorie e tabaccai;
– sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
– Postamat;
5) Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento
Modello Redditi SC – PresentazioneSocietà di capitaliTelematicamente
Rottamazione quinquies – Versamento prima o unica rataCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
1) sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2) app EquiClick;
3) domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
4) moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
– sportelli bancari;
– uffici postali;
– home banking;
– ricevitorie e tabaccai;
– sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
– Postamat;
5) sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento

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Scadenze ricorrenti

SCADENZAADEMPIMENTOSOGGETTIMODALITÀ
Mercoledì 1Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributoEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Modello “F24 Elide”
Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione o attivazione dell’obbligo di tenutaEnti non commerciali
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Libera
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Mercoledì 15Comunicazione contanti superiori 10.000 euroSocietà di capitaliTelematicamente
Fatturazione differitaEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Annotazione nel registro IIVA delle vendite o dei corrispettivi
Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Fatturazione elettronica
Trasmissione dati fatture transfrontaliere passiveEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabiliEnti non commercialiProspetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 integrato
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Giovedì 16AcciseEnti non commerciali
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24-Accise
Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionarioSocietà di capitaliModello F24
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Addizionale regionale Irpef – Versamento rataCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenute sui bonifici per ristrutturazioneSocietà di capitaliModello F24
Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministratoSocietà di capitaliModello F24
Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato su incrementi di produttività ed efficienzaEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenute su dividendi e utiliSocietà di capitaliTelematicamente
Addizionale stock optionsEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioniCondominiModello F24
Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmioSocietà di capitaliModello F24
Addizionale comunale Irpef – Versamento rataCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversiEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali onlineDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensiliEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Imposta sugli intrattenimentiEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Tobin tax – VersamentoSocietà di capitaliModello F24
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Mercoledì 22Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimentoDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessioneDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24-accise
Lunedì 27Elenchi Intrastat – Periodicità mensileEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Elenchi Intrastat – Periodicità trimestraleEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Martedì 28Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimentoDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Giovedì 30Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’esteroEnti non commerciali
Persone fisiche
Società di persone
Modello F24
Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’esteroEnti non commerciali
Persone fisiche
Società di persone
Modello F24
Venerdì 31Comunicazione periodica intermediari finanziariDitte individuali
Società di capitali
Telematicamente
Soggetti che effettuano operazioni in oroLavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributoEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Modello “F24 Elide”
Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensileEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Portale OSS
Rimborsi IVA infrannualiEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Tasse automobilisticheEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Delegazioni ACIAgenzie pratiche autoTabaccaiUffici postali
Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessoriSocietà di capitaliTelematicamente
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24

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