3° Contenuto: Patto di non concorrenza e corrispettivo erogato in costanza di rapporto di lavoro: la Cassazione ne ammette la validità

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 25 GIUGNO 2026

Con l’Ordinanza n. 436/2026 in commento, la Corte di Cassazione torna ad affrontare uno dei temi più dibattuti in tema di patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., rappresentato dall’erogazione in costanza di rapporto di lavoro del corrispettivo determinato in misura annua.

In particolare, la Suprema Corte afferma che è valido il patto di non concorrenza che preveda un corrispettivo annuo erogato durante il rapporto di lavoro, anche se l’importo complessivo dipende dalla durata del rapporto stesso, poiché tale circostanza rileva ai fini della congruità del compenso e non della sua determinabilità.

Patto di non concorrenza e corrispettivo erogato in costanza di rapporto di lavoro unitamente alle retribuzioni mensili

L’art. 2125 c.c. subordina la validità del patto di non concorrenza, tra gli altri requisiti, alla previsione di un corrispettivo a favore del lavoratore, la cui funzione è quella di compensare il sacrificio derivante dalla limitazione dell’attività lavorativa che opera nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il corrispettivo può essere validamente corrisposto anche in costanza di rapporto, mediante erogazioni periodiche o quote mensili della retribuzione, purché risulti chiaramente individuato e distinto dalle ordinarie componenti retributive e sia adeguato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.

La giurisprudenza ha infatti ritenuto invalido il patto nei casi in cui il compenso:

  • sia meramente simbolico o manifestamente inadeguato;
  • non sia determinabile o determinato;
  • sia confuso con la normale retribuzione, senza una specifica e autonoma causale riferibile al vincolo di non concorrenza.

Viceversa, l’erogazione durante il rapporto non determina di per sé alcuna nullità, purché emerga inequivocabilmente la natura di corrispettivo del patto e non di ordinaria retribuzione.

Quanto sopra integra l’orientamento prevalente della Cassazione che ha confermato la piena ammissibilità del corrispettivo del patto di non concorrenza erogato in costanza di rapporto di lavoro, purché esso sia autonomamente individuabile rispetto alla retribuzione ordinaria, determinato o determinabile ex ante e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.

In particolare, con le Ordinanze n. 9256/2025 e n. 9258/2025 , la Suprema Corte ha ribadito che il patto di non concorrenza costituisce un negozio autonomo rispetto al contratto di lavoro e che il relativo corrispettivo deve essere valutato secondo due distinti parametri: da un lato, la sua determinatezza o determinabilità, ai sensi dell’art. 1346 c.c.; dall’altro, la sua congruità, ai sensi dell’art. 2125 c.c.

L’Ordinanza n. 436/2026

Il caso

Un lavoratore impugnava il patto di non concorrenza stipulato con il datore di lavoro, sostenendone la nullità per indeterminatezza del corrispettivo.

La clausola prevedeva infatti il pagamento di euro 5.200 annui, corrisposti in tredici mensilità per tutta la durata del rapporto di lavoro, senza fissazione di un importo minimo garantito.

Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di nullità, ritenendo che l’importo complessivo spettante al lavoratore non fosse determinabile al momento della stipulazione, poiché dipendente da un elemento futuro e incerto quale la durata del rapporto.

La Corte d’Appello di Roma aveva invece riformato tale statuizione, affermando che il compenso fosse perfettamente determinabile in base a criteri oggettivi e che la durata del rapporto rilevasse soltanto ai fini della valutazione della congruità economica del patto.

Avverso tale sentenza, veniva proposto da parte del lavoratore ricorso in Cassazione.

Le considerazioni della Corte di cassazione

Il punto focale della sentenza in esame è rappresentato dalla considerazione formulata dalla Suprema Corte per la quale la durata del rapporto non incide sulla determinatezza-determinabilità della somma, ma sulla sua congruità.

In particolare, la Cassazione richiama i precedenti orientamenti giurisprudenziali sul tema affermando che le due possibili cause di invalidità del patto operano su piani differenti.

Infatti, con riguardo alla determinatezza o determinabilità del corrispettivo, tale elemento deve ritenersi valido se, al momento della stipulazione del patto di non concorrenza, esistano criteri oggettivi che consentano di individuarne l’entità.

Nel caso di specie, secondo i giudici di appello, doveva escludersi qualsiasi profilo di indeterminabilità o indeterminatezza, in quanto:

  • il compenso era fissato in euro 5.200 annui;
  • era prevista la corresponsione in tredici mensilità;
  • il parametro di calcolo era oggettivo e predeterminato.

Con riguardo alla congruità del compenso rispetto:

  • all’ampiezza del vincolo;
  • alla sua durata;
  • all’estensione territoriale;
  • alle limitazioni professionali imposte al lavoratore

secondo la Suprema Corte, trattasi di un controllo che attiene al contenuto sostanziale dell’accordo e non alla sua esistenza giuridica.

Particolarmente interessante è il ragionamento svolto dalla Suprema Corte sulla congruità. In particolare, nel caso esaminato, posto che:

  • il rapporto era durato circa 5 anni;
  • il lavoratore aveva percepito complessivamente euro 26.000;
  • il divieto era circoscritto ad uno specifico settore merceologico;
  • non risultava una compressione assoluta della professionalità acquisita

la Cassazione ha considerato tali elementi sufficienti per escludere che il compenso fosse simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato.

La pronuncia affronta anche il tema della eccessiva onerosità della clausola penale prevista a carico del lavoratore per la violazione del vincolo di non concorrenza. Più nello specifico, il lavoratore chiedeva la riduzione della penale prevista per la violazione del patto, pari a tre volte l’importo corrisposto quale compenso per il vincolo di non concorrenza.

La Corte rigetta quanto richiesto dal lavoratore ricorrente, osservando che:

  • la violazione del patto era stata accertata;
  • l’attività concorrenziale era stata svolta in favore di una società espressamente indicata tra quelle interdette;
  • l’importo non risultava manifestamente eccessivo rispetto all’interesse datoriale protetto;

e confermando l’orientamento per il quale il sindacato sulla penale è limitato alla verifica della sua manifesta eccessività, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella delle parti in assenza di evidente sproporzione.

Considerazioni conclusive

La decisione appare significativa perché consolida definitivamente il progressivo allontanamento da quella giurisprudenza che aveva guardato con sospetto alle clausole che subordinavano l’entità finale del compenso alla durata del rapporto secondo cui l’assenza di un importo complessivo predeterminato incideva sulla validità del patto.

Sul piano pratico, quindi, sulla base della sentenza in esame, le clausole che prevedono compensi periodici maturati in costanza di rapporto possono considerarsi valide sotto il profilo strutturale, ferma restando la necessaria verifica in ordine alla proporzionalità tra il sacrificio imposto al lavoratore e il vantaggio economico riconosciuto.

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