3° Contenuto: Procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità: istruzioni operative

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 29 GIUGNO 2026

L’INPS fornisce ai medici certificatori e ai loro assistiti istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni, con proprio Messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026.

Premessa

L’INPS con il Messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026, torna nuovamente a chiarire il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità.

Con il precedente Messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026, l’INPS ha fornito le prime indicazioni applicative sul coordinamento tra la riforma della disabilità (D.Lgs. n. 62/2024) e la disciplina delle politiche in favore delle persone anziane di cui al D.Lgs. n. 29/2024, come modificato dal D.L.  n. 19/2026 , convertito nella Legge n. 50/2026 .

Si ricorda brevemente che:

  1. il D.Lgs. n. 62 del 3 maggio 2024, attua la riforma PNRR prescritta dalla Legge n. 227 del 22 dicembre 2021, che delega il Governo in materia di disabilità prevista dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore”, riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. L’obiettivo è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Il decreto introduce cambiamenti significativi nella valutazione e nell’assistenza delle persone con disabilità;
  2. il D.Lgs. 15 marzo 2024 n. 29 è stato pubblicato  nella G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2024.  È stato adottato in attuazione delle deleghe legislative disciplinate dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023 n. 331, che ha determinato una riforma articolata, finalizzata ad attuare alcune norme della Legge di Bilancio 2022  (Legge n. 234/2021, art. 1, c. 159-171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l’adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l’approvazione dei decreti legislativi delegati. Tale provvedimento si compone di 2 Titoli e 43 articoli e contienedisposizioni finalizzate a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della persona anziana, anche mediante:
    • l’accesso alla valutazione multidimensionale;
    • l’accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio;
    • il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale ed affettiva;
    • la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale;
    • lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento.

Assumono rilevanza le norme rivolte alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali necessarie a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente. Il decreto mira, inoltre, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli anziani non autonomi. Si prevede, infatti, l’effettuazione, in una sede unica, mediante i “punti unici di accesso” (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI), che indicherà le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

A seguito delle modifiche introdotte al citato articolo 27, del D.Lgs. n. 29/2024, dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (c.d. Decreto Milleproroghe) la fase sperimentale della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è stata rinviata al 1° gennaio 2027 e la successiva entrata a regime su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 2028.

L’INPS ricorda che le istruzioni in argomento saranno operative a partire dal 1° giugno 2026.

L’INPS fornisce le istruzioni operative per il medico certificatore

Il documento dell’INPS evidenzia che a seguito dell’inserimento, nel servizio di compilazione del certificato medico introduttivo, del codice fiscale dell’assistito, il sistema determina automaticamente se, alla data di presentazione del relativo certificato, l’assistito possiede un’età pari o superiore a 70 anni.

In caso di esito positivo, qualora il medesimo assistito sia residente o domiciliato in una delle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità, il sistema richiede la compilazione dei seguenti due nuovi campi obbligatori, attraverso i quali il medico certificatore attesta la sussistenza o meno, di una o di entrambe le seguenti condizioni:

a) persona affetta da almeno una patologia cronica;

b) persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell’età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

Se il medico certificatore seleziona la voce “SI” sia per la condizione a) che per la condizione b), il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “vecchio” certificato medico introduttivo, mostrando un messaggio che lo sollecita ad avvisare il suo assistito della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa.

Diversamente, se il medico certificatore seleziona la voce “NO” per una o per entrambe le condizioni, il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “nuovo” certificato medico introduttivo che avvia la valutazione di base ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024.

Istruzioni operative per l’invio della domanda amministrativa

L’INPS evidenzia che nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) indicate nel precedente paragrafo le domande di accertamento sanitario devono essere gestite secondo le indicazioni in uso precedentemente all’avvio della sperimentazione della riforma della disabilità.

Il richiedente, pertanto, deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo accedendo alla procedura on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto:

  • dall’interessato, dal suo delegato o autorizzato (tutore, amministratore di sostegno, esercente la potestà parentale, ecc.) con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, o CNS);
  • dagli Istituti di patronato;
  • dalle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di una sola o nessuna tra le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, il certificato medico introduttivo rappresenta l’unica procedura per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della domanda amministrativa (cfr. l’art. 8, del D.Lgs. n. 62/2024).

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