2° Contenuto: Tutto Quesiti: Indici Sintetici di Affidabilità fiscale 2026 tra CPB e prime sentenze

CIRCOLARE

DI GIANLUCA DAN | 1 LUGLIO 2026

Le risposte alle domande dei professionisti

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della 9ª Giornata del Percorso Dichiarativi 2026 dal titolo “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale 2026 tra CPB e prime sentenze.”
Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) continuano a rappresentare uno degli strumenti centrali del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, assumendo un ruolo ancora più strategico alla luce dell’evoluzione del concordato preventivo biennale (CPB) e dei primi orientamenti giurisprudenziali emersi sul tema. 
Il corso analizza le principali novità relative agli ISA 2026 per il periodo d’imposta 2025, con particolare attenzione agli effetti che il livello di affidabilità fiscale produce sull’accesso ai benefici premiali e sulle valutazioni connesse all’adesione al concordato. Sono inoltre esaminati i profili applicativi più rilevanti del CPB, le criticità operative riscontrate nella prassi professionale e le implicazioni derivanti dalle prime pronunce dei giudici tributari. I soggetti ISA beneficiano inoltre di un differimento delle scadenze di versamento delle imposte a causa del ritardo nel fornire il software di funzionamento degli stessi ISA. Chi vorrà però differire quanto dovuto di 30 giorni dovrà mettere in conto l’incremento allo 0,80% della maggiorazione. Attraverso un approccio pratico e operativo, l’incontro offre strumenti utili per comprendere l’interazione tra ISA e concordato preventivo biennale, valutare le opportunità e i rischi delle scelte dichiarative e interpretare correttamente i più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali. 

Quesito n. 1 – ISA attività e pensionato

Domanda

Ho dei clienti che svolgono l’attività con partita IVA e sono pensionati. Negli anni precedenti vi era la casella da barrare pensionato ma quest’anno non la vedo più. Questo può cambiare il calcolo ISA?

Risposta

Non si ritiene che l’eliminazione della casella pensionato possa cambiare il calcolo ISA perché l’Allegato 1 al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 ha individuato tra le informazioni aggiuntive quella di pensionato. I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2026, a seguito di approvazione con Decreto ministeriale, sono, tra gli altri, la condizione di pensionato.

Quesito n. 2 – Rendimenti delle polizze finanziarie per accantonamento TFR

Domanda

I rendimenti delle polizze finanziarie per accantonamento TFR dipendenti effettuate da datori di lavoro liberi professionisti al momento della liquidazione delle parti accantonate per risoluzioni dei rapporti l’assicurazione nello svolgere i pagamenti trattiene una imposta sostitutiva sui rendimenti. Questi non vanno dichiarati? Sia per lavoratori autonomi individuali che collettivi?

Risposta

In linea generale, la risposta è affermativa: se l’impresa di assicurazione applica l’imposta sostitutiva sui rendimenti della polizza, tali rendimenti non devono essere nuovamente dichiarati ai fini delle imposte sui redditi.

Quesito n. 3 – Professionista e lavoratore dipendente: punteggio ISA basso ed indicazioni nelle note aggiuntive

Domanda

Nell’ISA DG66U non è stranamente possibile indicare che il contribuente svolge anche e soprattutto un’attività come lavoratore dipendente e, di conseguenza, il voto è pressoché tutti 1 per tutti gli indicatori. Quale soluzione consigliate?

Risposta

Se il contribuente esercita un’attività professionale soggetta all’ISA DG66U e contemporaneamente svolge un’attività di lavoro dipendente prevalente, l’ISA non prevede un apposito campo per segnalare tale circostanza. Di conseguenza, gli indicatori possono risultare fortemente penalizzati, con un punteggio molto basso, in quanto il modello valuta esclusivamente i dati dell’attività professionale. È sempre possibile indicare tale condizione nei campi delle note aggiuntive così da fornire l’informazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 4 – ISA: maggior ricavi per migliorare il voto

Domanda

Posso incrementare i ricavi per migliorare la mia pagella in misura inferiore a quelli consigliati?

Risposta

Si, è possibile ma resta il fatto che l’eventuale mancato raggiungimento del voto 8 o superiore non dà origine ai benefici premiali ISA.

Quesito n. 5 – ISA: ammortamento del solo fabbricato

Domanda

Se una società ha un fabbricato che ammortizza e non utilizza altri beni strumentali nel quadro F degli ISA non indica nessun bene ma indica comunque l’ammortamento, risulta corretto?

Risposta

La risposta è affermativa. Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del quadro F dei modelli ISA nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:

  • non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  • non si tiene conto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria;
  • va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  • le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa ed all’uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
  • è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Quesito n. 6 – ISA rigo F21: valore dei beni strumentali

Domanda

Nel rigo F21 quali beni strumentali, oltre l’avviamento, sono esclusi? Si tiene conto delle lavorazioni su beni di terzi portati a cespite o degli oneri pluriennali presenti tra le immobilizzazioni?

Risposta

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del quadro F dei modelli ISA nella determinazione del “Valore dei beni strumentali” del rigo F21 si somma:

  1. il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64102102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando esclusivamente le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16  della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
  2. il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
  3. il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato.

Vi sono delle specifiche esclusioni (si veda la risposta precedente) oltre all’avviamento e ai costi pluriennali, comprese le migliorie sui beni di terzi a meno che non costituiscano un bene specifico separato dall’immobile.

Quesito n. 7 – Scioglimento s.n.c. e prosecuzione ditta individuale

Domanda

Una s.n.c. con 2 soci si è sciolta nel corso del 2025 a seguito del decesso di un socio e la conseguente mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Il socio superstite ha continuato l’attività d’impresa sotto forma di ditta individuale. Negli ISA, è corretto indicare per la s.n.c. la causa di esclusione 2 (cessazione) e per la ditta individuale la causa di esclusione 1 (inizio attività)?

Risposta

La risposta è affermativa.

Nel caso descritto di una s.n.c. che si scioglie nel corso del 2025 a seguito del decesso di un socio e della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto dall’art. 2272 del Codice civile con il socio superstite che prosegue successivamente l’attività come impresa individuale, ai fini ISA, le due posizioni vanno considerate autonomamente
Per la s.n.c. è corretto indicare la causa di esclusione relativa alla cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (codice 2). 
Per la ditta individuale è corretto indicare la causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta (codice 1), anche se l’attività proseguita è la medesima sotto il profilo economico.

Quesito n. 8 – Causa di esclusione per una fondazione

Domanda

Una fondazione che esercita marginalmente una piccola attività commerciale è esclusa dall’applicazione degli ISA? Se sì, che codice utilizzare?

Risposta

La risposta è negativa. Una fondazione non è automaticamente esclusa dagli ISA per il solo fatto che l’attività commerciale sia marginale rispetto a quella istituzionale.

Gli ISA si applicano anche agli enti non commerciali limitatamente all’attività d’impresa eventualmente esercitata, purché ricorrano i presupposti di applicazione (attività economica per la quale è approvato un ISA e assenza di una specifica causa di esclusione).

Quesito n. 9 – Il regime premiale ISA è automatico

Domanda

Il regime premiale è automatico? La prescrizione anticipata delle dichiarazioni con ISA che hanno voto superiore a 8 è applicata in modo automatico?

Risposta

La risposta è affermativa.

Il regime premiale ISA opera automaticamente, purché il contribuente possieda i requisiti previsti dalla normativa e abbia conseguito il punteggio richiesto.

Per quanto riguarda, in particolare, la riduzione dei termini di accertamento:

  • non è necessario presentare un’istanza o formulare una richiesta all’Agenzia delle Entrate;
  • la riduzione dei termini si applica automaticamente se sono soddisfatte le condizioni previste dal provvedimento annuale relativo agli ISA.

Quindi, se il contribuente raggiunge il punteggio richiesto (ad esempio almeno 8, secondo le soglie previste per la specifica annualità) e ricorrono tutti gli altri presupposti, la riduzione dei termini di accertamento si applica automaticamente, senza alcun adempimento ulteriore. L’Agenzia delle Entrate deve tenerne conto in sede di eventuale attività di controllo.

Quesito n. 10 – Adeguamento ISA tra 6,01 e 7,99

Domanda

In caso di un punteggio ISA insufficiente (esempio sino a 6), si può ritenere positivo procedere con un adeguamento ISA al fine di ottenere un punteggio tra 6,01 e 7,99 (chiamiamola la zona neutra)?

Risposta

La risposta è affermativa: è possibile adeguare i ricavi/compensi ai fini ISA anche senza raggiungere il punteggio che consente l’accesso al regime premiale. Tuttavia, la convenienza dell’operazione va valutata caso per caso. In particolare, il contribuente può indicare ulteriori componenti positivi per incrementare il proprio punteggio ISA, anche se l’incremento non è sufficiente a raggiungere il punteggio di 8 o superiore; un punteggio compreso tra 6,01 e 7,99 non dà diritto ai benefici premiali previsti dalla normativa, ma è comunque migliore di un punteggio inferiore a 6.

Quesito n. 11 – Calcolo limiti ISA società di costruzioni e CPB

Domanda

Una società immobiliare di costruzione in proprio (ATECO 41.00.00) non ha ancora i ricavi di vendita (A1), ha tuttavia un incremento delle rimanenze (A2) superiore a 5.164.569 euro. Si conferma che non è tenuta alla compilazione del modello ISA e che non può accedere al CPB per mancanza dei requisiti?

Risposta

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA, tra gli altri, i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (pari a 5.164.569 euro).

Si osserva che, per gli ISA EG40UEG50UEG69U ed EK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del TUIR. Il codice ATECO 41.00.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali rientra nell’ISA EG69U.

Pertanto, in caso di variazione delle rimanenze che eccede la soglia sopra indicata non applica gli ISA e di conseguenza non può accedere al CPB.

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