COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 2 LUGLIO 2026
Con il Messaggio n. 2035/2026 , l’INPS fornisce indicazioni per l’assistenza fiscale 2026 e illustra il proprio ruolo come sostituto d’imposta, i servizi online e le modalità di gestione dei conguagli. Particolare attenzione è riservata a dinieghi, variazioni degli acconti e situazioni che impediscono il completamento delle operazioni di conguaglio.
Premessa
Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’INPS comunica l’avvio delle attività di assistenza fiscale relative all’anno d’imposta 2026, confermando il proprio ruolo di sostituto d’imposta per i contribuenti titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali che presentano il modello 730.
L’obiettivo è consentire la corretta esecuzione dei conguagli fiscali sulle prestazioni erogate dall’Istituto, sulla base dei risultati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate attraverso il modello 730-4. Si tratta di un passaggio consolidato nel sistema di assistenza fiscale, che coinvolge ogni anno milioni di pensionati e percettori di prestazioni a carattere previdenziale.
Per agevolare contribuenti, CAF e professionisti abilitati, l’Istituto ha anche predisposto la “Guida all’assistenza fiscale da parte di INPS” per il 2026, documento che chiarisce in quali circostanze il contribuente possa indicare l’INPS quale sostituto d’imposta e quali siano le conseguenze operative derivanti da tale scelta.
Quando l’INPS può operare come sostituto d’imposta
Uno degli aspetti centrali affrontati dal Messaggio riguarda l’individuazione dei casi in cui l’INPS può assumere il ruolo di sostituto d’imposta ai fini dell’assistenza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate trasmette all’Istituto i risultati contabili contenuti nei modelli 730-4 affinché possano essere associati alle prestazioni percepite dal contribuente. Tuttavia, la gestione dei conguagli è possibile soltanto laddove esista un effettivo rapporto di sostituzione d’imposta tra il dichiarante e l’INPS nell’anno di presentazione della dichiarazione. In termini pratici, ciò significa che il contribuente deve essere titolare nel 2026 di una prestazione imponibile ai fini IRPEF erogata dall’Istituto. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, pensioni di vecchiaia e anticipata, pensioni ai superstiti e indennità NASpI.
Al contrario, il rapporto di sostituzione non sussiste per le prestazioni esenti da imposizione fiscale né per le prestazioni assistenziali. Tra queste ultime rientrano, ad esempio, assegno sociale, pensioni di invalidità civile, assegno unico universale e quello per il nucleo familiare.
L’INPS precisa, inoltre, che la gestione del modello 730-4 è esclusa nel caso in cui la prestazione imponibile sia cessata prima del 1° aprile 2026. In tali circostanze l’Istituto non può effettuare i conguagli richiesti e deve procedere al formale diniego della dichiarazione.
I casi di diniego e i codici specifici previsti per l’INPS
Particolare attenzione viene dedicata alla gestione delle situazioni nelle quali l’INPS non può assumere il ruolo di sostituto d’imposta.
Quando manca il rapporto di sostituzione, l’Istituto è tenuto a respingere il modello 730-4 mediante una comunicazione di diniego all’Agenzia delle Entrate. Per rendere più puntuale la gestione di tali situazioni sono stati previsti specifici codici identificativi. I codici utilizzati dall’INPS sono il codice CP, che indica l’impossibilità di effettuare il conguaglio in modo parziale, il codice CT, che segnala l’impossibilità totale di effettuare il conguaglio, e il codice ES, riservato ai contribuenti residenti all’estero. Quest’ultimo assume particolare rilevanza per coloro che risultano residenti all’estero nel 2025 e/o nel 2026 e che, per la dichiarazione dei redditi, devono utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche.
Una volta ricevuto il diniego, l’Agenzia delle Entrate provvede a informare il contribuente. Nel caso di dichiarazione precompilata, la comunicazione avviene direttamente nei confronti dell’interessato; qualora la dichiarazione sia stata trasmessa tramite CAF o professionista abilitato, l’informazione viene inoltrata all’intermediario, che dovrà informare il contribuente.
Il servizio online dedicato ai contribuenti
Per la campagna fiscale 2026 l’INPS conferma la disponibilità del servizio telematico “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, accessibile mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o identità digitale eIDAS. Attraverso questa piattaforma il contribuente può monitorare l’iter della propria dichiarazione e verificare lo stato dei conguagli fiscali. Il servizio consente di controllare l’avvenuta ricezione dei risultati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, verificare l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni in pagamento, conoscere eventuali comunicazioni di diniego e consultare l’ammontare delle trattenute o dei rimborsi che verranno effettuati mensilmente dall’Istituto.
L’accesso diretto alle informazioni rappresenta uno strumento di trasparenza particolarmente importante, poiché permette al contribuente di verificare tempestivamente eventuali anomalie e di comprendere in anticipo gli effetti economici derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Le medesime funzionalità risultano disponibili anche tramite l’applicazione “INPS Mobile”, consentendo una gestione ancora più immediata delle informazioni fiscali.
Come leggere correttamente il risultato della liquidazione
Il Messaggio dedica uno specifico approfondimento alla corretta interpretazione dei dati contenuti nel modello 730-4.
L’INPS ricorda che il risultato della dichiarazione viene espresso mediante un unico importo complessivo, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le componenti a debito e a credito del contribuente, compresi eventuali acconti. Nel caso di dichiarazione congiunta, il risultato incorpora anche gli importi riferiti al coniuge o alla parte dell’unione civile. Nel prospetto di liquidazione tale dato compare nella sezione dedicata al risultato della liquidazione e può assumere due configurazioni. Se emerge un debito fiscale, il prospetto indica l’importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In presenza di un credito fiscale, invece, viene evidenziato l’importo che sarà rimborsato.
La precisazione è particolarmente utile per evitare disallineamenti interpretativi tra gli importi indicati nella documentazione fiscale e quelli che verranno effettivamente applicati dall’INPS sulle prestazioni erogate.
Variazione e annullamento degli acconti
Tra le funzionalità più rilevanti del servizio online figura la possibilità di richiedere la variazione o l’annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e della cedolare secca.
La richiesta può essere presentata direttamente online dal contribuente, sotto la propria responsabilità, entro il 10 ottobre 2026. La stessa scadenza vale per l’eventuale revoca di una richiesta precedentemente trasmessa. La facoltà è riconosciuta sia al dichiarante sia, in caso di dichiarazione congiunta, al coniuge o alla parte dell’unione civile.
L’INPS chiarisce che l’accoglimento della richiesta non determina necessariamente effetti immediati. Se la domanda viene presentata quando le procedure di elaborazione delle prestazioni di novembre risultano già concluse, la variazione non potrà essere applicata su tale mensilità. In questo caso l’eventuale rettifica verrà effettuata nel mese di dicembre e le somme trattenute in eccesso saranno successivamente restituite al contribuente.
Le dichiarazioni integrative e la gestione delle risultanze contabili
L’Istituto conferma, inoltre, la gestione delle dichiarazioni integrative trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, purché presentate entro il 25 ottobre 2026. Le dichiarazioni inviate oltre tale termine non saranno gestite dall’INPS e non potranno essere consultate dalle strutture territoriali dell’Istituto.
Il Messaggio affronta anche il tema delle risultanze contabili eventualmente bloccate dall’Agenzia delle Entrate. In questi casi le posizioni restano sospese fino a nuove indicazioni dell’Amministrazione finanziaria. Qualora l’autorizzazione allo sblocco intervenga entro i termini utili per la lavorazione, la dichiarazione viene gestita normalmente dall’INPS.
Diversamente, la pratica viene chiusa senza elaborazione e gli eventuali conguagli saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In tali circostanze il contribuente dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria per ottenere informazioni sulla propria posizione.
Le situazioni che impediscono il completamento dei conguagli
Una parte significativa del Messaggio riguarda i casi in cui l’INPS, pur avendo preso in carico il modello 730-4, non sia successivamente in grado di completare le operazioni di conguaglio. Le cause possono essere diverse: cessazione della prestazione, decesso del contribuente oppure insufficienza delle somme disponibili sulle prestazioni in pagamento. In queste situazioni, l’Istituto informa l’interessato o, in caso di decesso, gli eredi, invitandoli a versare autonomamente gli importi residui secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate. Analoga comunicazione viene trasmessa, tramite l’Agenzia delle Entrate, anche al CAF o al professionista che ha prestato assistenza fiscale.
Particolare attenzione è riservata alle ipotesi di decesso del dichiarante. In tali casi gli eventuali debiti fiscali residui devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, mentre gli acconti per il 2026 non risultano dovuti. Le somme a credito non ancora rimborsate possono invece essere riportate nella Certificazione Unica dell’anno successivo oppure richieste direttamente all’Amministrazione finanziaria. Nelle dichiarazioni congiunte, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve procedere alla separazione della propria posizione fiscale da quella del contribuente deceduto e gestire autonomamente gli eventuali debiti o crediti di propria competenza.
Tempi di trasmissione e numero delle rate
Il Messaggio si conclude con un richiamo agli effetti che i tempi di presentazione della dichiarazione possono avere sul piano operativo.
Poiché il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026, il contribuente deve tenere conto delle tempistiche necessarie all’INPS per elaborare i dati e applicare i conguagli sulle prestazioni. Ne consegue che, qualora il modello 730-4 venga trasmesso all’Istituto dopo il mese di giugno, il numero di rate effettivamente applicabili potrebbe risultare inferiore rispetto a quello indicato dal contribuente nella dichiarazione.
Si tratta di una precisazione di carattere pratico che richiama l’attenzione sulla necessità di valutare con attenzione il calendario fiscale e le tempistiche di lavorazione dei conguagli.
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