3° Contenuto Riservato: Iperammortamento: test di convenienza per i “piccoli” investimenti

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 3 LUGLIO 2026

Il complesso iter di concessione previsto per il nuovo iperammortamento 2026-2028 impone un’attenta analisi costi-benefici per gli investimenti di importo “modesto”. Alla maggiorazione delle quote di ammortamento prevista dalla Legge di Bilancio 2026 si contrappongono, infatti, significativi costi di compliance: si tratta delle spese connesse agli oneri documentali, ossia l’obbligo generalizzato di perizia tecnica asseverata (rilasciata da ingegneri o periti) e certificazione contabile (rilasciata da un revisore legale) a cui si aggiungono gli oneri comunicativi (3 comunicazioni obbligatorie e 2 di monitoraggio periodiche). Per evitare che la misura si traduca in un “boomerang” per l’impresa occorre quindi procedere con un’analisi di convenienza accurata.

Misura dell’agevolazione

Il D.M. 7 maggio 2026, firmato congiuntamente dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito le modalità attuative dell’iperammortamento previsto dalla Legge n. 199/2025.

In particolare, si prevede che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rilevi:

  • ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
  • a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta;
  • è determinata sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascun anno e spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento.
Soglia di investimentoAliquota maggiorazione
Fino a 2,5 mln €180%
Oltre 2,5 e fino a 10 mln €100%
Oltre 10 e fino a 20 mln €50%
Oltre 20 mln €

Sotto il profilo oggettivo, risultano agevolabili:

  1. i beni materiali/immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es.: biomasse; “fonte solare”; ecc.; in quest’ultimo caso, sono agevolabili i soli i impianti con moduli fotovoltaici) destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento ai beni di cui alla lett. a) è stato abrogato il vincolo all’acquisto di beni prodotti in un paese UE/SEE che permane invece per i beni di cui alla lett. b).

Le comunicazioni obbligatorie

A differenza del passato il riconoscimento dell’agevolazione non è automatico ma prevede un articolato set informativo da trasmettere:

  • mediante piattaforma informatica del GSE,
  • accessibile da area clienti del sito www.gse.it tramite SPID o CIE.

Nel dettaglio vanno inviate:

  • tre comunicazioni per la prenotazioneconferma e completamento dell’investimento;
  • due comunicazioni periodiche di monitoraggio
Comunicazioni per l’accesso e conferma dell’iperammortamento
Comunicazione preventivaUna per ciascuna struttura produttiva in cui si riferiscono gli investimenti indicando:dati identificativi dell’investimento,tipologia e ammontare dei beni agevolabili,data prevista di interconnessione per i beni 4.0,data prevista di entrata in funzione per gli impianti energetici.
Comunicazione di confermaDa trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo del GSE per confermare l’investimento con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.
Comunicazione di completamentoTrasmessa al termine dell’investimento e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 corredata da attestazioni di possesso della documentazione di cui perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Comunicazioni di monitoraggio
Comunicazione periodicaEntro il 20 gennaio di ciascun anno, occorre inviare una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio.
Comunicazione integrativaEntro il successivo 30 giugno, occorre inviare una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di ciascuna comunicazione determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita dell’agevolazione.

Adempimenti documentali

L’iter di ottenimento del beneficio fiscale risulta ulteriormente “appesantito” da adempimenti documentali di non poco conto:

Documento necessarioAmbito
Perizia tecnica asseverataL’art. 6 del Decreto MIMIT 7 maggio 2026 impone che le caratteristiche tecniche dei beni, ovvero la loro riconducibilità negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge n. 199/2025 e l’interconnessione degli stessi al sistema siano comprovate da apposite perizie asseverate.Il documento deve essere rilasciato da:un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali,un ente di certificazione accreditato.Non è più prevista, invece, la chance di presentare un’autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a € 300.000 come nel precedente credito d’imposta 4.0. Pertanto, a prescindere dall’importo dell’investimento, il nuovo iper-ammortamento, richiede sempre la perizia tecnica asseverata.
Certificazione contabileAi sensi del successivo art. 7, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stessealla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata:da soggetti incaricati della revisione legale dei conti dotati di idonee coperture assicurative;per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

La Legge di Bilancio 2026  nonché il D.M. attuativo, non prevedono la necessità di una specifica dicitura normativa da indicare nelle fatture degli acquisti concernenti gli investimenti agevolabili, a differenza di quanto era stato invece disposto in passato per gli investimenti in beni strumentali, art. 1, commi 1051-1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Analisi di convenienza piccoli investimenti

Come anticipato, la rilevanza degli aspetti burocratici rischia di vanificare il risparmio fiscale connesso alla misura. L’impresa deve considerare la necessità di:

  • ottenere la documentazione obbligatoria: con la necessità di rivolgersi a professionisti esterni per ottemperare al rilascio delle perizie tecniche (ingegnere/perito o ente di formazione) e della certificazione contabile (revisore legale o società di revisione);
  • ottemperare all’invio delle comunicazioni: che può essere gestita anche dal consulente che già segue l’impresa ma, evidentemente, con un aggravio di costi.
Per capire meglio la rilevanza del tema vediamo un esempio pratico.Alfa s.r.l., in regime ordinario d’impresa IRES (aliquota del 180%) effettua un investimento di 20.000 euro, che produce un risparmio fiscale complessivo di 8.640 euro (20.000 x 180% x 24%). Tale importo non corrisponde ad un’immediata entrata finanziaria ma va spalmato su più esercizi in funzione delle aliquote di ammortamento applicabili al bene. Considerando un coefficiente di ammortamento del 20% si avrà:AnnoAmmortamento bilancioAmmortamento fiscaleVariazione in diminuzione per iper-ammortamentoRisparmio IRES (24%)20262.0002.0003.600 €864 €20274.0004.0007.200 €1.728 €20284.0004.0007.200 €1.728 €20294.0004.0007.200 €1.728 €20304.0004.0007.200 €1.728 €20312.0002.0007.200 €864 €Totale20.00020.00036.000 €8.640 €In linea teorica l’investimento sembrerebbe senz’altro conveniente. Tuttavia andiamo a verificare i costi dovuti alla compliance normativa.

Come detto, la procedura richiede:

Documentazione richiestaCosto stimato totale
Perizia asseverata di un ingegnereTra 1.000 e 1.800 euro
Certificazione contabile di un revisore legaleTra 500 e 1.200 euro
TotaleTra 1.500 e 3.000 euro

Vanno poi aggiunti i costi del professionista tributario che adempie alle comunicazioni previste nel caso analizzato si avranno per lo meno:

  • 3 comunicazioni obbligatorie: preventiva, conferma e completamento;
  • 12 comunicazioni obbligatorie di monitoraggio: 2 per ogni anno di vita utile del bene acquistato.

Tenuto conto che il professionista che assiste l’azienda:

  • deve raccogliere e verificare i dati,
  • aggiornarsi sulle eventuali variazioni della posizione,
  • trasmetterli attraverso la piattaforma Gse,

anche qualora ribaltasse solo in parte tale onere sul cliente la spesa totale dovrebbe aggirarsi su 2.000-3.000 euro.

Ecco quindi che anche su investimento di importo non trascurabile la misura non risulta pacificamente conveniente considerando:

  • il rischio che il Gse, all’esito delle verifiche, bocci la possibilità di fruire dell’agevolazione;
  • il grosso delle uscite connesse ai costi di compliance (perizia + certificazione + comunicazioni obbligatorie) sono immediate,
  • il ritorno complessivo dell’iperammortamento è spalmato in 6 anni (va quindi attualizzato).

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