2° Contenuto Riservato: L’Approfondimento: Le novità del nuovo TUIR dal 1° gennaio 2027

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI CARLA DE LUCA | 7 LUGLIO 2026

Lettura operativa del D.Lgs. n. 117/2026 per orientarsi nella nuova architettura del Testo Unico

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 approva il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027. Pur senza introdurre modifiche sostanziali alla disciplina di IRPEF e IRES, il provvedimento realizza un organico riordino della normativa, riunendo in un unico corpus le disposizioni finora distribuite tra il TUIR e numerose leggi speciali.

Natura e decorrenza del provvedimento

Il Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 approva il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento ordinario n. 26/L.

Il provvedimento è formalmente entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 377), così da consentire a professionisti, imprese e Amministrazione finanziaria di adeguare procedure, software e prassi applicative.

In sintesi
Struttura: 377 articoli in 4 Parti, con 9 Allegati (A-I).Decorrenza: applicazione dal 1° gennaio 2027 (in vigore formale dal 4 luglio 2026).

Il testo nasce in attuazione dell’art. 21 della Legge delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2026.

Ha carattere compilativo: raccoglie in un unico corpus la disciplina vigente delle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale della normativa.

In altre parole, non introduce nuovi tributi né aliquote: riordina.

Il nuovo TUIR NON cambia quanto si paga: cambia dove si trovano le norme. 
Le regole di IRPEF, IRES e dei regimi speciali restano quelle vigenti, ora riunite in un testo unitario. 
La continuità è la regola; le poche differenze sono di sistema (collocazione, numerazione, coordinamento).

Le tappe: dalla delega alla decorrenza

Figura 1 – Dalla Legge delega n. 111/2023 alla decorrenza del 1° gennaio 2027.

Le disposizioni del nuovo TUIR si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377): fino a tale data continua a operare il quadro previgente. 
Attenzione a non anticiparne l’applicazione in dichiarazioni e pareri relativi ai periodi d’imposta ancora regolati dal D.P.R. n. 917/1986.

La nuova architettura del testo

Il vecchio TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) era organizzato in Titoli dedicati sostanzialmente a IRPEF, IRES e disposizioni comuni, ma nel tempo la disciplina si era frammentata in decine di Leggi speciali, Decreti-legge e Leggi di Bilancio esterni al testo. Il nuovo TUIR riconduce tutto a quattro Parti.

Figura 2 – Ripartizione indicativa degli articoli tra le quattro Parti.

Le quattro Parti del nuovo TUIR

ParteContenutoRilievo per il consulente
Parte I – Regime ordinarioIRPEF (Titolo I), IRES (Titolo II), disposizioni comuni (Titolo III), rapporti internazionali (Titolo IV).Massima continuità con il D.P.R. n. 917/1986: qui confluisce il “vecchio” TUIR.
Parte II – Regime speciale24 Capi: forfetario, cedolare secca, locazioni brevi, impatriati, frontalieri, cooperative, SIIQ, premi di produttività, ecc.Grande novità sistematica: regimi prima “sparsi” ora in un unico luogo.
Parte III – Imposizione minima globaleGlobal Minimum Tax (Pillar 2): aliquota effettiva minima del 15% per i grandi gruppi.Recepisce il D.Lgs. n. 209/2023: prima era disciplina esterna al TUIR.
Parte IV – Varie, transitorie e finaliImposta straordinaria margine interessi, deducibilità IMU, super-ammortamento, abrogazioni e decorrenza.Contiene le norme di raccordo, le abrogazioni (art. 376) e la decorrenza (art. 377).

Da dove vengono le norme: la concordanza

Un elemento prezioso del nuovo testo è che ogni articolo riporta, tra parentesi, la disposizione di provenienza. Analizzando i 377 articoli emerge la fotografia dell’operazione di riordino: circa metà deriva direttamente dal vecchio D.P.R. n. 917/1986, una porzione consistente consolida fonti fino a ieri sparse (soprattutto i regimi speciali) e un blocco recepisce la disciplina della Global Minimum Tax.

Figura 3 – Provenienza delle 377 disposizioni per fonte normativa (elaborazione sulle note di derivazione).

Come usarla in studio
Grazie all’art. 376, comma 2, quando una Legge o un provvedimento richiama una norma abrogata dal nuovo TUIR, il rinvio si intende automaticamente fatto alla corrispondente disposizione del Testo Unico.

Esempi di concordanza (Parte I – Regime ordinario)

Nel regime ordinario la corrispondenza è quasi sempre uno-a-uno con il D.P.R. n. 917/1986.

Alcuni esempi:

Corrispondenza nuovo TUIR → fonte previgente

Nuovo TUIR (D.Lgs. n. 117/2026)OggettoFonte previgente
Art. 1Presupposto dell’impostaArt. 1, D.P.R. n. 917/1986
Art. 2Soggetti passivi (residenza)Art. 2, D.P.R. n. 917/1986
Art. 3Base imponibileArt. 3, D.P.R. n. 917/1986
Art. 5Redditi prodotti in forma associataArt. 5, D.P.R. n. 917/1986
Artt. 232-242Regime forfetarioL. n. 190/2014, commi 54 e ss.
Artt. 308-360Imposizione minima globaleD.Lgs. n. 209/2023

Confronto di sistema: vecchio vs nuovo TUIR

La tabella seguente sintetizza gli elementi di sistema che cambiano con il passaggio dal quadro previgente al D.Lgs. n. 117/2026.

Vecchio quadro vs nuovo Testo Unico

Profilo di confrontoAssetto previgenteAssetto post D.Lgs. n. 117/2026
Fonte normativaD.P.R. n. 917/1986 + numerose leggi speciali, Decreti-legge e Leggi di Bilancio esterne.Un unico Testo Unico che raccoglie e coordina la disciplina vigente.
Tecnica normativaConsultazione dispersiva: coordinamento tra fonti diverse a carico dell’operatore.Impianto razionalizzato: le disposizioni sono ricondotte a un corpus unitario.
Natura dell’interventoStratificazione di modifiche successive.Riordino compilativo: nessuna nuova imposta, coordinamento formale e sostanziale.
Regimi specialiForfetario, cedolare, locazioni brevi, impatriati, ecc. in Leggi separate.Consolidati nella Parte II (24 Capi), con richiami agli Allegati tecnici.
Fiscalità internazionaleDisciplina distribuita tra TUIRD.Lgs. n. 142/2018D.Lgs. n. 209/2023.Ricompresa nel Titolo IV della Parte I (rapporti internazionali).
Imposizione minima globaleRegolata da disciplina esterna (D.Lgs. n. 209/2023).Inserita nella Parte III, con Allegati B e C di definizioni e aliquote.
Entrata in vigoreQuadro anteriore alla pubblicazione.In vigore dal 4 luglio 2026; applicazione dal 1° gennaio 2027.

Gli allegati del nuovo TUIR (A-I)

Il Testo Unico è accompagnato da nove Allegati tecnici e normativi, richiamati da singoli articoli. Costituiscono strumenti operativi essenziali: definizioni, tabelle, elenchi di beni e di Comuni. I paragrafi successivi dedicano un capitolo a ciascuno.

Allegato A – Società UE e operazioni straordinarie

Richiamato dall’art. 188

In sintesi – Cosa contiene l’allegato
Contiene due tabelle da leggere insieme.La Tabella 1 elenca, per ogni Stato membro UE, le forme societarie ammesse (comprese la Società europea – SE e la Società cooperativa europea – SCE); la Tabella 2 elenca le imposte sui redditi delle società applicate in ciascuno Stato (IRES per l’Italia, Körperschaftsteuer per Germania e Austria, impôt des sociétés per Belgio e Francia, corporation tax per l’Irlanda, ecc.).In pratica è l’elenco che definisce “chi” può accedere al regime di neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie intra-UE (fusioni, scissioni, conferimenti, scambi di partecipazioni, trasferimenti di sede), in recepimento della Direttiva n. 2009/133/CE.

L’Allegato A costituisce il perimetro soggettivo delle operazioni straordinarie transfrontaliere in regime di neutralità fiscale (fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo, scambi di partecipazioni e trasferimenti di sede fra soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea). È l’allegato che recepisce, sul piano nazionale, la Direttiva n. 2009/133/CE (c.d. Direttiva “Fusioni”): per applicare il differimento della tassazione delle plusvalenze occorre che la società UE coinvolta rientri, per forma giuridica e per assoggettamento a un’imposta societaria, negli elenchi dell’Allegato. È dunque il primo controllo formale di ogni riorganizzazione con controparte europea.

Struttura dell’allegato: due tabelle

L’allegato si articola in due tabelle fra loro complementari, da leggere congiuntamente: entrambe le condizioni (forma societaria della Tabella 1 e assoggettamento all’imposta della Tabella 2) devono ricorrere.

Contenuto delle due tabelle dell’Allegato A

TabellaOggettoRilievo operativo
Tabella 1 – Forme societarieElenco delle società ammesse per ciascuno Stato membro, oltre alla Società europea (SE, Reg. CE n. 2157/2001) e alla Società cooperativa europea (SCE, Reg. CE n. 1435/2003).Verifica che la controparte estera abbia una forma societaria “tipizzata” dalla Direttiva (per l’Italia: s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati con oggetto commerciale).
Tabella 2 – Imposte societarieElenco delle imposte sui redditi delle società applicate in ciascuno Stato (impôt des sociétés in Belgio e Francia, Körperschaftsteuer in Germania e Austria, IRES in Italia, corporation tax in Irlanda, ecc.).Verifica che la società sia soggetta, senza possibilità di opzione o esenzione, a un tributo equivalente all’IRES.

Nota operativa
Le due tabelle coprono le forme societarie e i tributi di tutti gli Stati membri (inclusi i casi storici come il Regno Unito e le forme croate). Lenote in calce prevedono l’aggiornamento automatico dell’allegato per adeguarlo alle modifiche future della Direttiva n. 2009/133/CE: in caso di operazione, va sempre verificata la versione vigente dell’elenco al momento del perfezionamento.

A cosa serve in pratica
Prima di impostare una fusione o un conferimento intra-UE in neutralità, controllare che la società estera figuri nella Tabella 1 (forma giuridica) e sia soggetta a uno dei tributi della Tabella 2.La mancata rispondenza a una delle due condizioni preclude il regime di neutralità e comporta l’emersione delle plusvalenze latenti in capo ai soggetti coinvolti.

Allegato B – Definizioni per l’imposizione minima globale

Previsto dall’art. 308

In sintesi – Cosa contiene l’allegato
È un glossario di 58 definizioni tecniche della Global Minimum Tax (Pillar 2), richiamate in modo trasversale dalla Parte III.Dentro vi si trovano i concetti-chiave per il calcolo dell’imposta integrativa: l’aliquota minima d’imposta (15%), le nozioni di gruppo e di entità costitutiva, i parametri per determinare l’aliquota di imposizione effettiva (ETR), le regole sui crediti d’imposta e sulle imposte minime, la definizione di stabile organizzazione ai fini Pillar 2.Ogni numero di definizione è richiamato dai singoli articoli operativi.

È l’allegato-glossario della Global Minimum Tax (Pillar 2), che dà attuazione alle regole OCSE/G20 e alla Direttiva UE n. 2022/2523.

Raccoglie 58 definizioni, richiamate in modo trasversale da tutta la Parte III (artt. 308 e ss.): sono la chiave di lettura obbligata per determinare l’aliquota di imposizione effettiva (ETR), l’imposta integrativa e l’eventuale top-up dovuto dai grandi gruppi. Poiché ogni articolo operativo rinvia al numero della definizione, l’Allegato B non è un mero glossario ma parte integrante del meccanismo di calcolo.

Definizione cardine (n. 1)
“Aliquota minima d’imposta”: il quindici per cento (15%).È la soglia di tassazione effettiva minima che i gruppi multinazionali e nazionali con ricavi consolidati ≥ 750 milioni di euro devono garantire in ciascuna giurisdizione; sotto tale soglia scatta l’imposta integrativa.

Le definizioni più rilevanti per il calcolo

Fra le 58 nozioni, alcune ricorrono in ogni fase del calcolo dell’imposta integrativa e vanno padroneggiate dal professionista:

Selezione delle definizioni chiave (Allegato B)

N.DefinizioneContenuto essenziale
1Aliquota minima d’impostaIl 15%: soglia dell’imposizione effettiva minima per giurisdizione.
6Controllante capogruppoEntità posta al vertice del gruppo che redige il bilancio consolidato.
7-11Crediti d’imposta (categorie)Distinzione tra credito negoziabile, non negoziabile e rimborsabile qualificato; per quest’ultimo il valore rilevante è pari all’80% del valore attuale netto.
13EntitàQualsiasi soggetto giuridico o istituto che redige una contabilità separata (società, trust, partnership, stabile organizzazione).
25-28Gruppo / multinazionale / nazionalePerimetro di consolidamento cui si applicano le regole Pillar 2.
31-33Imposte minime (integrativa, nazionale, suppletiva equivalente)Le tre forme di prelievo (IIR, QDMTT, UTPR) con cui si recupera il top-up.
42Paese a bassa imposizioneGiurisdizione in cui l’ETR del gruppo è inferiore al 15%.
48Principio contabile conformeIFRS e i GAAP di circa venti Paesi accettati per la determinazione del reddito rilevante.
53Stabile organizzazioneNozione autonoma ai fini Pillar 2, richiamata per l’attribuzione del reddito.
54-55Utile da trasporto marittimo internazionaleReddito escluso dal calcolo dell’imposta integrativa entro i limiti previsti.
57-58Veicolo di cartolarizzazione / di investimento immobiliareSoggetti con regole speciali di attribuzione e di esclusione.

Nota operativa
Le definizioni non sono neutre: qualificare correttamente un credito d’imposta come “rimborsabile qualificato” (valore = 80% del VAN) anziché come “non negoziabile” incide direttamente sul numeratore dell’ETR e quindi sull’eventuale imposta integrativa dovuta. In sede di Pillar 2 la classificazione secondo l’Allegato B va documentata puntualmente.

Allegato C – Riduzione da attività economica sostanziale

Previsto dall’art. 355, comma 1

In sintesi – Cosa contiene l’allegato
Contiene la tabella delle aliquote transitorie della riduzione da attività economica sostanziale (substance-based income exclusion), la quota di reddito che si esclude dalla base dell’imposta integrativa in funzione della presenza fisica del gruppo in una giurisdizione.Sono riportate, anno per anno dal 2023 al 2032, due percentuali decrescenti: una applicata al costo del personale (dal 10% verso il 5%) e una applicata al valore delle immobilizzazioni materiali (dall’8% verso il 5%), fino al valore a regime del 5% per entrambe le componenti.

L’Allegato C fissa le aliquote transitorie della substance-based income exclusion (riduzione da attività economica sostanziale): la quota di reddito esclusa dalla base dell’imposta integrativa in funzione della presenza fisica del gruppo in una giurisdizione. La logica del Pillar 2 è colpire i profitti “sovra-remunerati” rispetto alla sostanza: si esclude perciò dal calcolo una percentuale del costo del personale e del valore delle immobilizzazioni materiali. A regime la percentuale è il 5% per entrambe le componenti, ma per il periodo transitorio 2023-2032 si applicano aliquote più elevate e decrescenti anno per anno.

Figura 4 – Décalage delle aliquote transitorie (2023-2032) verso il 5% a regime.

Meccanismo di calcolo

La riduzione si ottiene sommando due componenti: una quota delle spese salariali ammissibili e una quota del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili, ciascuna moltiplicata per l’aliquota dell’anno. L’importo così determinato abbatte il reddito rilevante prima di calcolare l’imposta integrativa: più alta è la sostanza economica, minore è il top-up dovuto.

Aliquote transitorie della riduzione – tutti gli anni (2023-2032)

AnnoSpese salarialiImmobilizzazioni materiali
202310,0%8,0%
20249,8%7,8%
20259,6%7,6%
20269,4%7,4%
20279,2%7,2%
20289,0%7,0%
20298,2%6,6%
20307,4%6,2%
20316,6%5,8%
20325,8%5,4%
dal 20335,0%5,0%

Nota operativa
Le aliquote sono differenziate per anno e per componente e non seguono un decremento lineare (si notino gli scalini più marcati nel 2029 e nel 2031). Va applicata l’aliquota dell’esercizio di riferimento del calcolo dell’imposta integrativa: l’uso di una percentuale dell’anno errato altera la base esclusa e l’eventuale top-up.

Allegato D – Regime forfetario: coefficienti di redditività

Richiamato dall’art. 235, comma 1

In sintesi – Cosa contiene l’Allegato
È la tabella dei coefficienti di redditività del regime forfetario.Per ciascun gruppo di settore, individuato tramite i codici ATECO 2007, indica la percentuale (coefficiente) da applicare ai ricavi o compensi per determinare il reddito imponibile del contribuente forfetario. È l’allegato di uso quotidiano più frequente in studio, perché è il punto di partenza per il calcolo dell’imposta sostitutiva dei forfetari.

È probabilmente l’Allegato di uso quotidiano più frequente.

Riporta, per gruppo di settore e codici ATECO 2007, il coefficiente di redditività applicabile ai contribuenti in regime forfetario per determinare il reddito imponibile.

Figura 5 – Coefficienti di redditività per gruppo di settore (Allegato D).

Coefficienti di redditività per gruppo di settore

Gruppo di settoreCodici ATECO 2007Coeff.
Industrie alimentari e delle bevande(10-11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – 46.2/46.9 – 47.1/47.7 – 47.940%
Commercio ambulante prodotti alimentari47.8140%
Commercio ambulante altri prodotti47.82 – 47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari(41-42-43) – (68)86%
Intermediari del commercio46.162%
Servizi di alloggio e ristorazione(55-56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanz./assic.(64-65-66) – (69→75) – (85) – (86-87-88)78%
Altre attività economicheresiduali67%

Come si usa il coefficiente

Il reddito imponibile forfetario si determina applicando il coefficiente di redditività del proprio gruppo ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa), senza analitica deduzione dei costi. Sul reddito così ottenuto – al netto dei contributi previdenziali versati – si applica l’imposta sostitutiva (15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività).

La scelta del codice ATECO corretto è quindi decisiva: determina non l’aliquota ma la quota di ricavi che diventa imponibile.

Esempio pratico
Consulente (attività professionale, coeff. 78%) con compensi per 50.000 €: 
reddito imponibile = 50.000 × 78% = 39.000 € (al lordo dei contributi deducibili). 
Un commerciante al dettaglio (coeff. 40%) a parità di ricavi avrebbe invece 20.000 € di reddito imponibile.

Nota operativa
I nove gruppi e i relativi coefficienti restano invariati rispetto alla disciplina previgente (Legge n. 190/2014, Allegato n. 4): l’Allegato D si limita a consolidarli nel TUIR.

Attenzione alle attività esercitate con più codici ATECO riconducibili a gruppi diversi: in caso di ricavi promiscui va individuato il coefficiente del codice prevalente secondo i criteri di prassi.

Allegato E – Beni materiali funzionali alla trasformazione 4.0

Previsto dall’art. 364

In sintesi – Cosa contiene l’Allegato
Contiene l’elenco dei beni strumentali materiali agevolabili nell’ambito della trasformazione tecnologica e digitale “4.0” (ex iper-ammortamento e credito d’imposta beni strumentali 4.0).Sono beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti, interconnessi alla fabbrica digitale.L’elenco è organizzato in quattro gruppi, dal cuore produttivo (macchine e sistemi di produzione) fino all’infrastruttura digitale di supporto, con i requisiti di interconnessione e integrazione da rispettare.

L’Allegato E elenca i beni strumentali materiali ammessi alle agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma “4.0” (ex iper-ammortamento e credito d’imposta beni strumentali 4.0). Riguarda beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti, interconnessi alla fabbrica digitale.

L’elenco è organizzato in quattro gruppi, dal cuore produttivo fino all’infrastruttura digitale di supporto.

I quattro gruppi di beni

Struttura dell’Allegato E

GruppoCategoriaEsempi
IBeni strumentali il cui funzionamento è controllato da CNC/PLCMacchine utensili (asportazione, laser, elettroerosione, deformazione, saldatura/assemblaggio), robot e cobot, manifattura additiva, AGV, magazzini automatizzati, impianti HVAC di processo.
IISistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilitàMacchine di misura a coordinate, sistemi di ispezione dei materiali, marcatura/tracciamento RFID, gestione dell’energia, filtri e trattamento emissioni, AI per il rilevamento delle non conformità.
IIIDispositivi per l’interazione uomo-macchina e l’ergonomiaBanchi ergonomici, esoscheletri, dispositivi wearable, sistemi AR/VR/MR/XR, interfacce HMI evolute.
IVBeni per elaborazione, memorizzazione e trasmissione datiHPC e GPU per AI, edge computing, storage big data, reti 5G private, Wi-Fi 6/7, TSN, cybersecurity OT/IT (IEC 62443, IDS/IPS), backup e disaster recovery.

Requisiti obbligatori: la regola “5 + 2”

Per accedere al beneficio ogni bene deve possedere tutte e cinque le caratteristiche obbligatorie:

  1. controllo CNC/PLC;
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento remoto di istruzioni;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico o con la rete di fornitura;
  4. interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
  5. rispondenza alle norme di sicurezza e salute – e almeno due delle tre ulteriori (telemanutenzione / telediagnosi da remoto; monitoraggio continuo tramite sensori; integrazione con il sistema cyberfisico / digital twin).

È la regola “5 + 2”, dirimente in sede di verifica e perizia tecnica.

Esclusioni da ricordare
Restano esclusi i beni di uso generale non specificamente industriali: personal computer, notebook, tablet, stampanti, apparati di rete SOHO e la comune office automation.La perizia deve dimostrare la destinazione al processo produttivo interconnesso, non il semplice uso informatico d’ufficio.

Allegato F – Beni immateriali digitali (software e sistemi)

Previsto dall’art. 364

In sintesi – Cosa contiene l’Allegato
È l’elenco dei beni immateriali digitali agevolabili nel piano 4.0, complementare all’Allegato E: software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale dell’impresa.Le categorie (dalla lettera a alla gg) coprono l’intero ciclo dalla progettazione (CAD/CAE, PLM) alla gestione della produzione (SCADA, MES, IoT industriale, cloud ed edge computing) fino alle tecnologie emergenti aggiunte di recente: intelligenza artificiale generativa e agentica, sostenibilità digitale e passaporto di prodotto, data spaces e strumenti low-code.

Complementare all’Allegato E, l’Allegato F elenca i beni immateriali – software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali – funzionali alla trasformazione digitale dell’impresa e agevolabili nell’ambito del piano 4.0. L’elenco (categorie da a a gg) è stato progressivamente ampliato per includere le tecnologie emergenti: dalle piattaforme gestionali della produzione fino all’intelligenza artificiale generativa e alla sostenibilità digitale.

Le categorie principali

  • Progettazione e ciclo di vita del prodotto: CAD/CAE 3D, simulazione, sistemi EDM/PDM/PLM e Big Data Analytics.
  • Gestione della produzione: SCADA, MES, CMMS, IoT industriale, edge computing, cloud computing, dispatching e instradamento.
  • Interazione e visualizzazione: realtà estesa (AR/VR/MR/XR), HMI vocale/visuale/tattile, reverse engineering.
  • Qualità, manutenzione ed energia: industrial analytics, manutenzione predittiva, gestione dell’energia, cybersecurity e Digital Twin.

Le categorie più recenti (lett. dd-gg)

  • dd) AI avanzata: AI generativa e Large Language Model (LLM), Agentic AI, MLOps, manutenzione predittiva evoluta, process mining.
  • ee) Sostenibilità digitale: Carbon Footprint / LCA / ESG, Digital Product Passport, strumenti per l’economia circolare.
  • ff) Interoperabilità: data spaces (modello IDS-RAM), convergenza IT/OT.
  • gg) Piattaforme low-code / no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni aziendali.
A cosa serve in pratica
Distinguere i beni immateriali “4.0” (agevolabili) dal software gestionale ordinario (non agevolabile).L’inquadramento nell’Allegato F è condizione per l’accesso al beneficio sui beni immateriali, che in linea generale presuppone anche la presenza in azienda di un bene materiale dell’Allegato E interconnesso.La recente apertura ad AI generativa, Digital Product Passport e data spaces amplia sensibilmente il perimetro degli investimenti agevolabili.

Allegato G – Lavoratori meritevoli di maggiore tutela

Richiamato dall’art. 104, comma 14

In sintesi – Cosa contiene l’Allegato
Individua le sette categorie di lavoratori “meritevoli di maggiore tutela” rilevanti ai fini della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 104).Per ciascuna categoria è indicato il presupposto e il riferimento normativo che ne giustifica la tutela rafforzata: l’appartenenza del lavoratore assunto a una di queste categorie è la condizione oggettiva per applicare la percentuale di maggiorazione più elevata del costo deducibile, e va documentata.

L’Allegato G individua le sette categorie di lavoratori “meritevoli di maggiore tutela” rilevanti ai fini della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 104). Per questi soggetti la percentuale di maggiorazione del costo deducibile è più elevata rispetto alle assunzioni ordinarie: l’appartenenza a una delle categorie è il presupposto oggettivo del beneficio e va documentata.

Le sette categorie

Categorie di lavoratori dell’Allegato G

N.CategoriaRiferimento normativo
1Lavoratori molto svantaggiatiArt. 2, n. 99, Reg. UE n. 651/2014
2Persone con disabilità e persone svantaggiate (ex degenti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti/ammessi a misure alternative)L. n. 68/1999L. n. 381/1991art. 21, L. n. 354/1975
3Donne con almeno due figli minori di 18 anni o prive di impiego da almeno 6 mesi, in Regioni ammissibili ai fondi UECriteri fondi strutturali UE
4Donne vittime di violenza con sfregio permanente al voltoArt. 5-bis, D.L. n. 93/2013
5Giovani ammessi agli incentivi all’occupazioneArt. 27, D.L. n. 48/2023
6Lavoratori in Regioni con PIL pro capite < 75% (o tra 75% e 90%) della media UE-27 e basso tasso di occupazioneCriteri fondi strutturali UE
7Ex percettori del Reddito di cittadinanza decaduti, non idonei all’Assegno di inclusioneL. n. 197/2022
A cosa serve in pratica
Prima di applicare la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per una nuova assunzione, verificare se il lavoratore rientra in una delle sette categorie e conservare la documentazione probatoria (certificazioni, iscrizioni negli elenchi, provvedimenti).L’errata qualificazione espone al recupero del maggior costo dedotto.

Allegato H – Comuni frontalieri con la Svizzera (art. 221, comma 1)

Richiamato dall’art. 221, comma 1

In sintesi – Cosa contiene l’Allegato
Contiene l’elenco dei Comuni italiani il cui territorio ricade, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera (Allegato B della procedura amichevole del 22 dicembre 2023), non già inclusi negli elenchi previgenti dei cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.I Comuni sono raggruppati per Regione e Provincia e coprono quattro Regioni – inclusa, contrariamente a quanto spesso si assume, la Valle d’Aosta.Rileva ai fini dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sull’imposizione dei lavoratori frontalieri.

L’Allegato H elenca i Comuni italiani il cui territorio ricade, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera secondo l’Allegato B della procedura amichevole del 22 dicembre 2023, ma non già inclusi negli elenchi previgenti relativi ai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Rileva ai fini dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sull’imposizione dei lavoratori frontalieri: la residenza in uno di questi Comuni è uno dei presupposti per l’accesso al regime fiscale dei frontalieri.

Diversamente da quanto spesso si assume, l’elenco copre quattro Regioni, includendo anche la Valle d’Aosta.

Ripartizione per Regione e Provincia

Comuni dell’Allegato H per Regione

RegioneProvinceEsempi di Comuni
LombardiaBergamo, Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, VareseSchilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve (BG); Ponte di Legno (BS); Bulciago, Molteno (LC); Meda, Giussano, Lentate sul Seveso (MB); Andalo Valtellino, Bema (SO); Saronno, Gerenzano, Vergiate (VA).
PiemonteVerbano-Cusio-Ossola, VercelliStresa (VB); Alagna Valsesia, Boccioleto, Campertogno, Rimella, Rassa e altri Comuni della Valsesia (VC).
Trentino-Alto AdigeBolzano, TrentoMartello (BZ); Peio, Rabbi (TN).
Valle d’AostaAosta34 Comuni, tra cui Châtillon, Saint-Vincent, Morgex, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Sarre, Quart, Nus, Fénis.

Nota operativa
L’elenco dell’Allegato H è aggiuntivo: integra e non sostituisce gli elenchi preesistenti dei Comuni già riconosciuti come frontalieri.

Per una mappatura completa della fascia di confine va letto in combinato con l’Allegato I (Comuni delle Province di Brescia e Sondrio).

La residenza nel Comune è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre verificare anche gli altri requisiti dell’Accordo 2020 (rientro quotidiano, luogo di lavoro nell’area di frontiera svizzera).

Allegato I – Comuni frontalieri di Brescia e Sondrio (art. 221, comma 5)

Richiamato dall’art. 221, comma 5

In sintesi – Cosa contiene l’Allegato
Contiene l’elenco nominativo e puntuale dei Comuni delle Province di Brescia (11 Comuni dell’alta Valle Camonica) e di Sondrio (73 Comuni della Valtellina e Valchiavenna) il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera.Va coordinato con l’Allegato H e completa, per queste due Province, la mappatura dei Comuni frontalieri rilevante per l’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sui lavoratori frontalieri.

L’Allegato I elenca in modo nominativo i Comuni delle Province di Brescia e Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera (Allegato B della procedura amichevole del 22 dicembre 2023).

Anch’esso rileva per l’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sui lavoratori frontalieri e va coordinato con l’Allegato H.

Rispetto a quest’ultimo, l’Allegato I contiene l’elenco puntuale e completo dei Comuni delle due Province della fascia valtellinese e camuna.

Provincia di Brescia (11 Comuni)

Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione. Si tratta dei Comuni dell’alta Valle Camonica prossimi al confine.

Provincia di Sondrio (73 Comuni)

L’elenco copre gran parte della Valtellina e della Valchiavenna. Fra i Comuni figurano:

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

A cosa serve in pratica
Verificare in modo nominativo se il Comune di residenza del lavoratore rientra nell’elenco delle Province di Brescia o Sondrio: essendo un elenco tassativo, la ricerca del singolo Comune è immediata.Da leggere congiuntamente all’Allegato H per la mappatura completa della fascia di confine e con gli altri requisiti dell’Accordo 2020.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.