3° Contenuto: Lavoratori agricoli: contributi volontari 2026

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 9 LUGLIO 2026

Sono state rese note dall’INPS, con propria Circolare n. 69 del 22 giugno 2026 le modalità per procedere al calcolo della contribuzione volontaria 2026 per le diverse categorie di lavoratori del comparto agricolo.

Premessa

L’INPS ha stabilito che per giungere a stabilire l’importo dei contributi volontari che le differenti tipologie di lavoratori agricoli devono versare, occorrerà procedere in modalità differente a seconda della tipologia di gestione previdenziale a cui versano i contributi i lavoratori agricoli che intendono procedere al versamento volontario dei contributi.

lavoratori agricoli che possono procedere al versamento della contribuzione volontaria per i quali l’istituto previdenziale ha fornito indicazioni sono:

  • lavoratori agricoli dipendenti,
  • coltivatori diretti,
  • coloni,
  • mezzadri,
  • imprenditori agricoli professionali (IAP),
  • chi versa i contributi integrativi volontari in base all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e
  • coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per l’anno 2026 l’INPS ha stabilito che l’aliquota contributiva, relativa al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), da considerare per procedere al calcolo della contribuzione volontaria per i lavoratori agricoli dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato è pari al 30,50%.

L’aliquota del 30,50 è composta dal 30,39% come quota pensione e dallo 0,11% come aliquota base.

Aliquote e coefficienti di riparto – dal 1° gennaio 2026

Autorizzati entro il 30 dicembre 1995
Aliquota base
0,11%
Quota Pensione
30,39%
Totale IVS
30,50%
Coefficienti di riparto0,0036070,9963931,000000
Autorizzati dal 31 dicembre 1995
Aliquota base
0,11%
Quota Pensione
30,39%
Totale IVS
30,50%
Coefficienti di riparto0,0036070,9963931,000000

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP

I contributi volontari che i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali pagano all’INPS sono calcolati considerando le quattro classi di reddito settimanale.  

Le modalità di calcolo degli importi contributivi rispettando le quattro classi di reddito sono stabilite dall’articolo 10 della Legge n. 233 del 2 agosto 1990.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria a partire dal 1° gennaio 2026

ClassiClassi di reddito settimanaleReddito settimanale medio imponibileQuota pensione 22,00% RMAddizionale Legge 233/90 2,00% RMAddizionale Legge n. 160/1975 (€0,79 x 3)Contributo Totale
Fino ad €273,78€273,78€60,24€5,48€2,40€68,12
Oltre €273,78 Fino a €365,04€319,41€ 70,28€ 6,39€ 2,40€79,07
Oltre €365,04 Fino a €456,30€ 410,67€90,35€ 8,22€2,40€100,97
Oltre €456,30€ 501,93€110,43€ 10,04€ 2,40€ 122,87

L’INPS ha specificato che occorre distinguere l’importo minimo del contributo settimanale anche per l’anno 2026 in quanto varia in base al periodo in cui è stato autorizzato il lavoratore alla prosecuzione della contribuzione volontaria.

→ Pertanto, per i lavoratori che hanno ottenuto l’autorizzazione a procedere al pagamento della contribuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995 il contributo settimanale non dovrà essere inferiore ad euro 68,21.

→ Per i lavoratori che hanno ricevuto l’autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria in data successiva al 31 dicembre 1995 il contributo settimanale è pari ad euro 80,77

Lavoratori agricoli che versano i contributi volontari ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 1432/1971

L’INPS ha precisato che per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato l’importo del contributo integrativo volontario che può essere richiesto fino al raggiungimento delle 270 giornate nell’anno, è uguale all’importo del contributo obbligatorio in vigore nell’anno a cui fanno riferimento i versamenti volontari.

Le modalità per stabilire l’importo del contributo volontario per gli operai agricoli è disciplinato dall’articolo 4 del D.P.R. n. 1432 del 31 dicembre 1971.

È opportuno precisare che per procedere ai pagamenti della contribuzione volontaria occorre ottenere l’autorizzazione dall’INPS dopo aver proceduto alla presentazione della domanda che va presentata entro i 12 mesi successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco nominativo in cui è riportata l’iscrizione relativa all’anno a cui si riferiscono i versamenti. 

contributi integrativi devono essere rapportati all’imponibile contributivo fissato prendendo in considerazione le retribuzioni ricevute dal lavoratore interessato alla prosecuzione volontaria, su cui deve essere applicata l’aliquota IVS in vigore nel settore agricolo nel 2026 che, per il Fondo Pensioni lavoratori Dipendente (FPLD) nel comparto agricolo, è pari al 30,50%.

Per quanto attiene il calcolo dei contributi volontari riferiti ai compartecipanti familiari ed i piccoli coloni bisogna prendere in considerazione le retribuzioni medie convenzionali stabiliti in ogni singola provincia per il 2026.

salari medi convenzionali per l’anno 2026 sono stati stabiliti dal Decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2026 .

Le aliquote contributive che devono essere applicate per procedere al calcolo dei contributi volontari sono quelle riferite all’IVS stabilite per i lavoratori agricoli dipendenti.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO)

L’INPS ha chiarito che per i coloni ed i mezzadri che risultano reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) il versamento della contribuzione volontaria avviene in maniera differente a seconda del periodo in cui sono stati autorizzati ad effettuare tale versamento.

→ Se hanno ricevuto l’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria prima del 12 luglio 1997 il contributo volontario è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata al costo della vita.

→ Se il contribuente è stato autorizzato al versamento della contribuzione volontaria a partire dal 12 luglio 1997 il calcolo dell’importo del contributo volontario settimanale da versare lo si ottiene sommando il contributo integrativo ed il contributo base, calcolati considerando la media delle retribuzioni imponibili ricevute nell’anno precedente in cui è stata presentata la domanda.   

La distinzione di calcolo per la contribuzione volontaria considerando la data di autorizzazione che sia prima o dopo il 12 luglio 1997, è disciplinata dall’articolo 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997.

Inoltre, l’INPS ha reso noto che per l’anno 2026 il contributo integrativo è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio che è pari ad euro 23,29 e dall’importo a titolo di contribuzione IVS calcolato sulla media delle retribuzioni ricevute nell’anno precedente alla data in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota pari al 9,34%.

Infine il contributo base, dovuto come contribuzione obbligatoria IVS, deve essere calcolato considerando la media delle retribuzioni imponibili riscosse nel precedente anno rispetto alla data della domanda di autorizzazione per poter effettuare i versamenti volontari, a cui va applicata l’aliquota dello 0,11%.

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