1° Contenuto riservato: Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 10 LUGLIO 2026

ACCERTAMENTO

Antielusione

Proventi da attività illecite e condotte penali – Cass., Sez. trib., Ord. 22 giugno 2026, n. 21220

Si deduce che l’A.F. avrebbe illegittimamente fondato la ripresa a tassazione sulla sola notizia di reato emersa in sede penale, senza procedere a un’autonoma e critica valutazione degli elementi acquisiti e senza fornire prova della concreta riferibilità soggettiva delle condotte asseritamente illecite.
L’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, come autenticamente interpretata dall’art. 36, comma 34-bis, del D.L. n. 223/2006, consente l’assoggettamento a imposizione dei proventi derivanti da attività illecite, indipendentemente dalla loro qualificazione in sede penale e anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, purché non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca e risultino acquisiti nella disponibilità del contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 30 marzo 2026, n. 7670).
Ai fini tributari, rileva il possesso del reddito, inteso quale effettiva disponibilità giuridica ed economica dello stesso, secondo il presupposto impositivo delineato dall’art. 1 del TUIR, e tale disponibilità può essere accertata anche in via presuntiva, in base a elementi indiziari valutati secondo il criterio del “più probabile che non” (Cass., Sez. 5, ord. 8 gennaio 2025, n. 307).
Pertanto, l’assenza di una puntuale attribuzione soggettiva delle condotte in sede penale non preclude l’accertamento tributario, spettando al giudice tributario un’autonoma valutazione degli elementi di fatto, svincolata dalle qualificazioni e dagli esiti del procedimento penale.

Imposta di registro

Uffici competenti in caso di registrazione volontaria – Cass., Sez. trib., Ord. 28 giugno 2026, n. 22158

L’Agenzia sostiene la competenza dell’ufficio territoriale dell’A.F. dove il contratto di locazione immobiliare (scrittura privata non autenticata) era stato registrato, con legittimità dell’atto impositivo da questo emesso.
La competenza in materia di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta di registro sulle scritture private non autenticate è riservata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta dei contribuenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, non potendo avere alcun rilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso in considerazione solo per le imposte dirette dall’art. 31, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973.
In sede di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta di registro su atti pubblici, scritture private autenticate e atti giudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, ex artt. 9, comma 1, e10, lett. b) e c), del TUR (Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9462).
Di contro, per la registrazione delle scritture private non autenticate, il comma 2 dello stesso art. 9 rimette l’individuazione dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate alla scelta delle parti.
Gli atti e le dichiarazioni possono essere presentati per la registrazione presso qualsiasi ufficio territoriale della direzione provinciale. I relativi controlli sono eseguiti dall’ufficio territoriale che ha ricevuto l’atto o la dichiarazione (Agenzia delle entrate, nota 24 dicembre 2008nota 24 dicembre 2008, prot. n. 2008/19630, p. 2.3).

AGEVOLAZIONI

Estromissione di beni dall’impresa

Perfezionamento dell’opzione – Cass., Sez. trib., Ord. 3 giugno 2026, n. 17540

L’Agenzia contesta la validità ed efficacia dell’opzione per l’esclusione di beni strumentali dall’esercizio d’impresa, poiché il contribuente non aveva versato integralmente l’imposta sostitutiva correttamente indicata nel quadro RQ della dichiarazione integrativa.
Nella specie, ex art. 1 del D.P.R. n. 442/1997, il comportamento concludente del contribuente dimostrava la volontà di avvalersi della norma agevolativa; il contribuente aveva correttamente dedotto di avere commesso un errore nel calcolo dell’imposta sostitutiva di lieve entità e determinato da errore scusabile, essendo stata utilizzata per IRPEF/IRAP e per l’IVA la stessa base imponibile, nonostante, in relazione a quest’ultima imposta, la base imponibile dovesse essere pari al valore dell’immobile al lordo degli ammortamenti (errore corretto con la dichiarazione integrativa); le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia si erano espresse in modo contraddittorio (secondo la circolare 15 aprile 2008, n. 39/E, l’opzione si perfeziona con il pagamento nel termine previsto della prima rata dell’imposta sostitutiva; secondo la risoluzione 30 marzo 2009, n. 82/E, l’esercizio dell’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi del valore dei beni estromessi, con possibilità di sanare l’eventuale mancanza di compilazione del quadro RQ nei termini di cui all’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998; secondo la risoluzione 18 agosto 2009, n. 228/E, la mancata compilazione del quadro RQ è riconducibile a un errore od omissione sanabile con dichiarazione integrativa).
In conclusione, il giudice affermava che la mancata compilazione del quadro RQ doveva essere ricondotta a un’ipotesi di errore od omissione sanabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa e non a un’ipotesi di ripensamento sull’indicazione di precise scelte già compiute, con conseguente operatività del termine di cui all’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, in luogo di quello di cui al comma 7, previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative dei redditi volte a correggere errori od omissioni ai quali era riconducibile la dichiarazione presentata per la rettifica del valore dei beni estromessi.

DOGANE

Importazioni

Criteri per determinare il valore in dogana delle merci – Cass., Sez. trib., Ord. 20 giugno 2026, n. 20998

Il caso riguarda l’ordine dei criteri per determinare il valore dei beni in dogana (qui calcolato in base alle risultanze della banca dati M.E.R.C.E.). Si discute se sia legittima la rettifica in base al valore statistico di merci simili e se l’Ufficio possa rideterminare il prezzo dei prodotti senza contraddittorio con l’operatore.
Per determinare in dogana il valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (nella specie, Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali ex art. 31 del Reg. CEE n. 2913/1992 (oggi art. 74, par. 3, del Reg. UE n. 952/2013) e non anche per determinare il valore ex art. 30 del Reg. CEE n. 2913/1992 (oggi art. 74, parr. 1 e 2, del Reg. UE n. 952/2013).
L’A.F. ha l’onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero di indicare le ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile (Cass. ord. 25 gennaio 2019, n. 2214; Cass. ord. 27 settembre 2018, n. 23245).
La banca dati M.E.R.C.E./Cognos, di cui fa uso l’Agenzia delle Dogane, costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. Tale sistema è alimentato con dati di provenienza nazionale e internazionale, scaturenti dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie. Esso consente quindi di individuare, con la maggiore precisione possibile, per ciascuna voce doganale, la materia prima utilizzata, il nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e quindi il valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo (Cass. sent. 15 dicembre 2021, n. 40141 e n. 40145).

IMPOSTE DIRETTE

Plusvalenze

Vendita con patto di riservato dominio – Cass., Sez. trib., Ord. 1° giugno 2026, n. 17165

Si contesta l’applicabilità della disciplina civilistica sulla vendita con patto di riservato dominio per individuare il momento traslativo della proprietà rilevante agli effetti della tassazione delle plusvalenze.
Nella cessione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su bene immobile non può essere rinvenuto un elemento immodificabile delle fattispecie tributarie, sempre identico a sé stesso, dovendo di volta in volta verificarsi come la legge, nel singolo caso, valuta l’operazione rilevante ai fini fiscali; in tale contesto, secondo ragioni di opportunità determinate da intenti antielusivi o di politica economica, può venire in rilievo il momento della formazione del consenso (stipula del contratto) o quello dell’adempimento delle obbligazioni (consegna del bene); alcune norme tributarie che in modo specifico si occupano della vendita con riserva di proprietà ricollegano il presupposto impositivo al momento della stipula dell’atto: trattasi, in particolare, dell’art. 2, secondo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 643/1972, dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 109, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, rispettivamente in materia di IVA, di INVIM, di imposta di registro e di reddito d’impresa ai fini dell’IRES; a contrario, in mancanza di espressa deroga, la regola generale desumibile dalle stesse norme richiamate è quella che, in caso di vendita con patto di riservato dominio, individua il presupposto impositivo nel trasferimento di ricchezza considerato rispetto alla produzione dell’effetto traslativo del diritto; tale regola va, quindi, applicata anche alle cessioni a titolo oneroso di cui all’ art. 67 del TUIR, per le quali non è stata dettata dal legislatore una previsione derogatoria (Cass. sent. 20 novembre 2015, n. 23751).
Nella specie, la Corte ha correttamente individuato nella data di pagamento dell’ultima rata di prezzo, in linea con la disposizione recata dall’art. 1523 c.c., il momento traslativo della proprietà del terreno in capo al contribuente, da assumere come dies a quo di riferimento ai fini della configurabilità di una cessione onerosa infraquinquennale, tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Base imponibile del registro e passività aziendali – Cass., Sez. trib., Sent. 1° giugno 2026, n. 17179

Oggetto di controversia è un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia rettificava, ai fini del registro, la base imponibile di una cessione d’azienda relativa a un complesso alberghiero, rideterminandola, a fronte di un importo considerato nell’autoliquidazione dell’imposta corrispondente al prezzo di vendita dichiarato in atto.
In tema di imposta di registro, per determinare il valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale, la regola applicabile è unica ed è quella stabilita dall’art. 51, comma 2, del TUR, secondo cui per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, con la precisazione che tale criterio opera sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del TUR, che nell’ipotesi in cui l’Ufficio, a mente del comma 2, rettifichi la base imponibile dichiarata.
La disciplina dell’imposta di registro in tema di cessione d’azienda disarticola la rilevanza degli accolli fondati sulla disposizione di cui all’art. 43, comma 2, del TUR, in ragione dell’inerenza, o meno, del debito che (così) viene in considerazione ai fini della tassazione di registro della cessione d’azienda (art. 51, comma 4), poiché, mentre le passività aziendali di cui all’art. 2560 c.c. (oggetto, in realtà, di accollo ex lege), inerenti all’esercizio di attività d’impresa, vanno senz’altro scomputate dal calcolo della base imponibile, gli accolli di debiti diversi vanno, invece, inseriti nel medesimo calcolo (solo) quando ne emerga l’estraneità all’azienda, in questo caso non potendosi che configurare un’ipotesi sostanzialmente riconducibile all’accollo da parte del cessionario del debito del cedente, quale modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto (Cass. ord. 27 luglio 2025, n. 21566; Cass. sent. 29 luglio 2024, n. 21179Cass. sent. 30 gennaio 2024, n. 2802; Cass. ord. 11 gennaio 2022, n. 539).

Dotazione di immobile a fondo comune di investimento – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22564

Si contesta l’applicazione agli atti di apporto di immobili abitativi a un fondo di investimento immobiliare dell’imposta di registro proporzionale del 9%, prevista per gli atti traslativi di immobili a titolo oneroso.
In tema di imposta di registro, l’atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento – in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata a uno scopo vincolato ed eterodeterminato – non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall’art. 1 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e tassati in misura proporzionale (Cass. sent. 5 febbraio 2024, n. 3218).
L’apporto diretto – ossia il conferimento di immobili e diritti reali immobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti delle società di investimento immobiliare contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato. Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili, essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato, ma anche – e correlativamente – destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agire nell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo, assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali non del proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziario autorizzato. Ciò determina l’accostamento della fattispecie all’ambito societario e non a quello traslativo (Cass. n. 3218 del 2024 cit.; Cass. sent. 21 luglio 2015, n. 15319).
Pertanto, al caso in esame è inapplicabile il precetto recato dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011, perché la disciplina prevista, per gli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 della Tabella allegata al TUR, richiamata dall’art. 9 del D.L. n. 351/2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria; gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa – p. I – allegata al TUR.

IVA

Aliquote

Prestazioni connesse a eventi spettacolistici – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22572

Si censura l’esclusione dell’aliquota IVA agevolata del 10% a prestazioni connesse a eventi spettacolistici.
L’aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123) della Tabella A, p. III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica solo con riferimento al rapporto tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono parte soggetti diversi; parimenti, l’identica agevolazione del 10% di cui al n. 119) della stessa Tabella A è prevista solo per i contratti di scrittura, cioè gli accordi tra organizzatori e artisti per l’esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto una prestazione artistica, intesa come performance personale, connotata da intuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzare e distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre (Cass. ord. 12 gennaio 2018, n. 622; Cass. sent. 12 giugno 2015, n. 12280).
E’ escluso dai contratti di scrittura oggetto di agevolazione il complesso di altre prestazioni prossime e connesse all’attività artistica, ma autonome e differenti. Le attività spettacolistiche, di cui al n. 123), si caratterizzano per il loro svolgimento davanti a un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall’art. 74-quater del medesimo decreto, che individua il momento in cui la prestazione si considera effettuata nell’inizio dell’esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto di accesso allo spettacolo e non la fattura, sicché in esse non rientra la vendita di uno spettacolo dal produttore all’organizzatore (Cass. n. 12280 del 2015 cit.).
L’organizzazione di concerti, in base alla legislazione europea, può usufruire dell’aliquota agevolata con la conseguenza che, ad esempio, la normativa tedesca non viola il diritto comunitario; ma ciò non significa che deve usufruirne, con conseguente obbligo per l’Italia di concederla anche ai produttori di eventi.

PROCESSO TRIBUTARIO

Appello

Mancato deposito delle ricevute di notifica dell’appello – Cass., Sez. trib., Ord. 3 luglio 2026, n. 22668

Si ritiene che l’appello dovesse essere dichiarato inammissibile, in quanto l’appellante non aveva prodotto in giudizio alcuna ricevuta telematica (o non), attestante la notificazione del gravame.
Nel processo tributario, l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere interpretato in conformità all’art. 6 della CEDU, secondo l’interpretazione di tale ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia), volta a evitare formalismi eccessivi, non funzionali allo scopo per il quale la disposizione è stata dettata, che è consentire al giudice di riscontrare, in limine litis, l’eventuale tardività dell’impugnazione. Pertanto, ove l’appellante depositi, nel termine previsto dalla citata disposizione, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l’appello non va dichiarato inammissibile ove, anche in assenza di una specifica dichiarazione di conformità all’originale della copia analogica prodotta, la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia specificamente contestata.
La compatibilità dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 con l’art. 6 CEDU si gioca sulla verifica del rapporto di proporzionalità tra mezzo e fine, dovendosi porre attenzione al fatto se la restrizione all’accesso al Tribunale (da ricondurre, nella specie, al fatto che le ricevute della notifica a mezzo PEC dell’atto d’appello siano state prodotte in file pdf in luogo delle ricevute telematiche) pecchi, o meno, di eccessivo formalismo. Declinando nell’interpretazione dell’art. 22 quanto affermato dalla Corte EDU (sent. 23 maggio 2024, cit.) in ordine all’interpretazione dell’art. 6 CEDU, occorre richiamare lo scopo della norma interna, che è quello di mettere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado in condizioni di verificare, in limine litis, che l’appello sia stato proposto nei termini di legge e che, conseguentemente, la sentenza impugnata non sia passata in giudicato. Nella specie, le copie delle ricevute della notifica a mezzo PEC del ricorso in appello consentivano tale verifica al giudice di seconde cure, riportando la data di perfezionamento della notificazione.

Prove

Efficacia probatoria di riproduzioni fotografiche – Cass., Sez. trib., Ord. 21 maggio 2026, n. 15487

Si discute se le riproduzioni fotografiche tratte da internet abbiano piena valenza probatoria, anche ove non contestate specificamente.
Le fotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni quali google earth e google street view) non sono prive di efficacia probatoria e devono essere valutate, insieme agli altri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità a cose e luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità (Cass. n. 8682 del 2009; Cass. n. 9977 del 2018).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 17526 del 2016; Cass. ord. 10 gennaio 2020, n. 308).
Nella specie, il giudice non si sarebbe dovuto limitare a escludere la valenza probatoria delle immagini de quibus solamente perché tratte da internet, ma avrebbe dovuto valutarne l’efficacia, tenendo conto della natura, della tipologia e dell’oggetto delle contestazioni sollevate, per stabilire quale portata potessero avere, di natura pienamente probatoria, in tutto o in parte, di natura indiziaria o nessuna, da valutare in uno a tutti gli altri elementi emersi nel corso del giudizio.

RISCOSSIONE

Cartella esattoriale

Notifica di cartella in caso di concordato preventivo – Cass., Sez. trib., Ord. 30 giugno 2026, n. 22358

L’A.F. deduce che il concordato preventivo non osta a una cartella con sanzioni e interessi i cui presupposti impositivi e violazioni precedono l’apertura della procedura.
La cartella di pagamento notificata, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 in pendenza di procedura di concordato preventivo, ex artt. 160 ss. L.Fall., che si fonda su fatti verificatisi prima dell’apertura della procedura, può comprendere sia gli interessi moratori – che non sono illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e possono, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso – che le sanzioni in misura piena, non rilevando, con riguardo a tale aspetto, la maggiore difficoltà per il debitore, che non può eseguire pagamenti, se non con le necessarie autorizzazioni, di ottenerne la riduzione con il pagamento eseguito con le modalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997.
In caso di procedura concordataria, gli interessi continuano a decorrere al di fuori del concorso e potranno essere domandati, qualora essa non dovesse giungere a buon fine. Per questo, la cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo può comprendere sia gli interessi moratori che, ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, entrambi non illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e, pertanto, applicabili fuori dal concorso (Cass. ord. 29 dicembre 2025, n. 34450).
E’ legittima la sanzione applicata in ragione dell’emersione dell’obbligazione tributaria, poiché il suo presupposto è nel debito fiscale insorto prima dell’apertura della procedura concorsuale, benché l’atto di irrogazione della sanzione sia a questa successivo (Cass. ord. 28 maggio 2024, n. 14894). Dove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data di apertura della procedura concorsuale, gli organi della stessa non possono eccepire la propria impossibilità di effettuare il pagamento per rispettare le regole del concorso, sicché le sanzioni sono dovute e vanno ammesse al passivo (Cass. sent. 25 settembre 2023, n. 27283).

Notificazioni

Prova della notifica di cartella di pagamento – Cass., Sez. trib., Sent. 12 maggio 2026, n. 13776

Un contribuente contesta la validità della notifica della prodromica cartella, non essendovi prova che la raccomandata informativa sia stata ricevuta. Lamenta non esservi prova che la raccomandata informativa sia stata consegnata e quando, perché la relata di notificazione risulta non compilata.
Nella notifica di cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dopo la sentenza della Corte cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, per il perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. VI-V, 19 aprile 2018, n. 9782).
Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte cost. sent. 22 novembre 2012, n. 258, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall’indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale (Cass., Sez. V, 8 agosto 2025, n. 22912).

TRIBUTI LOCALI

IMU

Immobili in comodato a prossimi congiunti – Cass., Sez. trib., Ord. 4 giugno 2026, n. 17940

Un Comune si duole dell’annullamento dell’avviso di rettifica IMU, dove si è ritenuto che l’esclusione di operatività dell’esenzione per gli immobili oggetto di comodato ai prossimi congiunti si riferisca al solo possesso corrispondente alla piena proprietà e non agli altri diritti reali.
L’art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015, ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 la lett. Oa), che prevede un caso di riduzione della base imponibile IMU, ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale. La norma prevede come ulteriori condizioni per beneficiare dell’agevolazione: la registrazione del contratto; il possesso da parte comodante di un solo ulteriore immobile in Italia, diverso da quello della propria abitazione principale e da quello dato in comodato; la residenza anagrafica e la dimora abituale del comodante nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; la classificazione dell’immobile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ da escludere che il possesso di un altro immobile non destinato a uso abitativo impedisca il riconoscimento dell’agevolazione.
L’interpretazione restrittiva, che limita ai soli casi di unità immobiliare adibita ad abitazione l’espressione “un solo immobile in Italia” è strettamente collegata alla ratio della normativa, volta ad agevolare il soddisfacimento delle esigenze abitative nei nuclei familiari tramite l’alleggerimento del carico fiscale, tuttavia con delle restrizioni, legate ai casi di possesso di immobili di lusso o di una pluralità di unità immobiliari. L’interpretazione sia letterale, che sistematica sono coerenti con la disciplina agevolativa dell’IMU, applicabile sia ai proprietari degli immobili, che ai titolari di diritti reali, mentre quella restrittiva (Cass. sent. 13 settembre 2017, n. 21231), che limita il concetto di possesso a quello corrispondente al diritto di proprietà, non è giustificata dalle finalità dell’esenzione.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.

È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.